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Dove deve essere notificata una multa stradale?

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(@angelo-greco)
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La corretta notifica di una multa: luogo di residenza o luogo di dimora?

C’è un dubbio che spesso si pone in capo a chi viola il codice della strada e riceve il verbale della polizia: dove deve essere notificata la multa stradale? In quale indirizzo? È necessario che si tratti del luogo di residenza anagrafica o potrebbe anche trattarsi della effettiva dimora ove il proprietario dell’auto si trova? 

La questione è stata affrontata dalla Cassazione in una recente ordinanza. Ecco qual è l’interpretazione dei giudici in merito a questa interessante vicenda. 

Dove deve essere notificata una multa secondo la legge italiana?

La notifica di una multa non deve necessariamente avvenire presso la residenza anagrafica del destinatario. È ugualmente valida se avviene ove quest’ultimo dimora di fatto. Tanto più se a quest’ultimo indirizzo il documento viene consegnato a un soggetto che si qualifica come convivente del ricevente. Questo concetto è stato chiarito dalla Cassazione [1].

Lucia ha la residenza in casa dei genitori ma di fatto ormai vive a casa del compagno. È presso quest’ultimo indirizzo che le viene notificata una multa. La notifica si considera ugualmente valida, nonostante l’abitazione non coincida con il suo luogo di residenza.

Cosa succede se la multa viene consegnata a un convivente?

Se la multa viene consegnata presso il luogo di effettiva dimora del destinatario a una persona che si qualifica come convivente, la notifica è considerata valida. È la legge infatti che autorizza il postino o l’ufficiale giudiziario a consegnare le raccomandate o gli atti giudiziari non solo al destinatario ma anche a un convivente o a una persona addetta alla casa o all’ufficio purché abbia più di 14 anni e non sia palesemente incapace di intendere e volere. 

Che valore ha la residenza ai fini della notifica?

Secondo il costante orientamento di legittimità, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi, anche mediante presunzioni. 

Che succede se si impugna la multa per difetto di notifica? 

Spesso si commette l’errore di ritenere che, in caso di difetto di notifica, si possa impugnare la multa per farla annullare. In realtà non è così. La contestazione del verbale dinanzi al giudice rappresenta la prova del fatto che il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell’atto (diversamente non potrebbe presentare ricorso). E dunque tale ammissione finisce per sanare il vizio di notifica. Difatti, nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la notifica invalida si sana se essa raggiunge il suo scopo, ossia se l’atto giunge nelle mani del destinatario. 

Ma allora cosa deve fare l’automobilista se ritiene invalida una notifica? Non deve fare nulla. O meglio: deve attendere il successivo atto e contestare quest’ultimo deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto pregresso (che è condizione di validità del successivo). In tal caso il giudice dovrà annullare sia il primo che il secondo atto. Nel caso della multa, il secondo atto potrebbe essere una ingiunzione fiscale o una cartella esattoriale.

Che cosa dice l’articolo 201, comma 3, del codice della strada?

L’articolo 201, comma 3, del codice della strada, rimanda alle modalità previste dal codice di procedura civile per la notifica delle multe. Questo significa che nella procedura di notifica di una multa, è più importante il luogo di effettiva dimora del destinatario rispetto alla sua residenza anagrafica.

Attenzione però: la sentenza della Cassazione sembra accordare rilievo solo alla dimora abituale e non a quella occasionale. Quindi non sarebbe valida la notifica presso la casa al mare ove l’automobilista si reca solo per qualche settimana in tutto l’anno.

Come si determina il luogo di dimora abituale del destinatario?

Per determinare il luogo di dimora abituale del destinatario, si considera il luogo dove quest’ultimo abita per gran parte dell’anno. Anche se le risultanze anagrafiche indicano un diverso luogo di residenza, queste hanno solo un valore presuntivo e possono essere superate da una prova contraria.

Immaginiamo che Sempronio risieda anagraficamente a Milano, ma dimori di fatto e in modo abituale a Roma. In questo caso, la notifica della multa potrà avvenire sia a Roma che a Milano.

 

 
Pubblicato : 12 Maggio 2023 09:00