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Dopo quanto arriva la notifica del ritiro patente

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(@paolo-remer)
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Quanto tempo ci vuole per ricevere la raccomandata del Prefetto; quali sono i termini di validità e cosa succede se la notifica arriva in ritardo.

Di solito il ritiro della patente è immediato, cioè viene compiuto direttamente dalla pattuglia di agenti che ha rilevato l’infrazione, come un eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti. Ciò non toglie, però, che la pratica debba seguire un particolare iter, necessario per perfezionare la validità del provvedimento adottato sul posto e in via d’urgenza; inoltre, in altri casi in cui una violazione viene rilevata a distanza di tempo e di luogo, non si può procedere sul posto al ritiro materiale del documento di circolazione, ed occorre inviare un atto formale di sospensione o revoca.

Bisogna sapere, quindi, dopo quanto arriva la notifica del ritiro patente, per regolarsi sui termini di validità ed efficacia di questo grave provvedimento: è un’ordinanza prefettizia di sospensione del titolo di guida, che, come è facile intuire, limita fortemente i diritti di circolazione dell’automobilista, del camionista, dell’autista di mezzi pubblici o del motociclista.

Ritiro patente: procedura

L’articolo 218 del Codice della strada espone la procedura per il ritiro della patente di guida e le fasi successive, disponendo che:

  • nelle ipotesi in cui il Codice prevede la sospensione della patente, essa viene ritirata dall’agente o organo di polizia che ha accertato la violazione; il ritiro è menzionato nel verbale di contestazione;
  • l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro 5 giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della commessa violazione;
  • il Prefetto, nei 15 giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo della sospensione stessa, entro i limiti fissati dalla norma di circolazione stradale che è stata violata;
  • l’ordinanza di sospensione della patente di guida, emanata dal Prefetto, è notificata «immediatamente» all’interessato;
  • se l’ordinanza di sospensione non viene emanata entro il suddetto termine di 15 giorni, «il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura».

Da queste disposizioni possiamo comprendere che tutto inizia con il ritiro materiale della patente da parte degli agenti, i quali devono inviarla, insieme agli atti che documentano la violazione, entro 5 giorni alla Prefettura, e il Prefetto ha 15 giorni di tempo per emanare l’ordinanza di sospensione della patente; questo provvedimento deve essere notificato subito al trasgressore, altrimenti la patente va restituita.

Sospensione patente in caso di reato

L’articolo 223 del Codice della strada stabilisce che il Prefetto competente per territorio, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa della sospensione o della revoca della patente, viene attivato dall’agente o dall’organo accertatore della violazione, che, non appena l’ha constatata, «ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione».

Questa seconda procedura – che è analoga alla prima – è una sospensione cautelare della patente che viene applicata nei casi di omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza costituente reato, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, e nei casi di omissione di soccorso e gare di velocità fra conducenti. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, comunicando il provvedimento all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Infine, la sospensione della patente da parte del Prefetto può anche essere disposta, ai sensi dell’articolo 224 del Codice della strada, in conseguenza di una sentenza di un condanna emessa dal giudice penale, nel momento in cui essa è divenuta irrevocabile: si tratta di una sanzione amministrativa accessoria alle pene detentive e pecuniarie disposte dall’Autorità giudiziaria. Se l’interessato aveva già scontato un periodo di sospensione provvisoria, il Prefetto disporrà la sospensione solo per l’eventuale periodo residuo.

Notifica ordinanza di sospensione patente

Come abbiamo detto, il Prefetto, dopo aver ricevuto gli atti da parte dell’organo che ha accertato la violazione, deve sospendere la patente del trasgressore, e ciò avviene mediante un’ordinanza di sospensione.

Si tratta di un provvedimento conseguente e successivo al ritiro materiale della patente, operato su strada dagli agenti. La Prefettura, dopo aver emanato l’ordinanza, la inoltra all’organo di polizia competente, per provvedere alla notifica all’interessato, presso il proprio indirizzo.

Il Codice della strada stabilisce che il Prefetto deve emanare, nei casi previsti, l’ordinanza di sospensione entro 15 giorni, decorrenti da quando la Prefettura riceve gli atti dall’organo di polizia che ha provveduto al ritiro della patente. E gli agenti hanno a disposizione al massimo 5 giorni di tempo per effettuare questo essenziale adempimento. In genere la trasmissione degli atti avviene con la massima sollecitudine.

Dunque i termini medi per notificare il provvedimento prefettizio all’interessato sono di 20 giorni dalla data del ritiro della patente (15 giorni più 5), ma possono variare di molto nelle situazioni concrete, anche in relazione alla effettiva reperibilità o meno del destinatario.

Termini notifica sospensione patente non rispettati: conseguenze

Se l’ordinanza di sospensione non viene emessa entro il termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Prefettura – che è espressamente previsto dal Codice della strada ed è tassativo – il titolare della patente può richiedere ed ottenere la restituzione della propria patente di guida, mentre non vi sono termini perentori per eseguire la notifica del provvedimento prefettizio emanato: il Codice della strada dispone che deve essere effettuata «immediatamente», ma non stabilisce un numero preciso di giorni né le conseguenze dell’eventuale ritardo.

Cosa succede se i termini per la notifica della sospensione della patente non vengono rispettati? La giurisprudenza della Cassazione [1] ritiene applicabile per l’intera fase che abbiamo descritto il termine generale di 30 giorni per il compimento delle procedure amministrative [2], ma da tale periodo vanno detratti i giorni trascorsi per l’invio degli atti dall’organo accertatore alla Prefettura, perché i termini iniziano a decorrere solo da quando il Prefetto dispone delle informazioni necessarie per instaurare il procedimento di sospensione ed arrivare così ad emettere il provvedimento finale contenente la propria decisione.

Pertanto – come ha affermato di recente la Suprema Corte [1] – un ritardo nella notifica rispetto al termine indicativo di 20 giorni complessivi non ha conseguenze sulla validità dell’atto e della procedura, poiché: «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall’invio da parte dell’organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente».

Alcune sentenze [3] affermano che la notifica della sospensione della patente di guida deve avvenire «entro un termine ragionevole e comunque non oltre 90 giorni dal giorno dell’accertamento», altrimenti verrebbe svilita la funzione tipica della sanzione accessoria, che ha natura provvisoria e cautelare ed è rivolta, oltre che alla dissuasione del trasgressore, anche alla tutela della pubblica incolumità [4].

Ritiro e sospensione patente: ricorso

Contro l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida si può presentare opposizione al Giudice di Pace competente in base al luogo della violazione commessa. L’opposizione va proposta con ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza. Quando il ritiro e la sospensione della patente sono dovuti ad ipotesi di reato non è ammesso il ricorso amministrativo al Prefetto.

 
Pubblicato : 18 Aprile 2023 16:45