forum

Donazione modale: c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Donazione modale: che succede in caso di inadempimento

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
40 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Inadempimento del donatario all’onere imposto con la donazione: richiesta di esecuzione forzata e risarcimento del danno. 

La donazione è un atto di liberalità: è cioè un atto gratuito che non richiede pertanto una controprestazione. Ciò non toglie che il donante possa imporre al donatario l’esecuzione di un determinato comportamento finalizzato a soddisfare un proprio interesse non patrimoniale. Si deve cioè trattare di un interesse del donante non legato di natura non economica (ad esempio un interesse affettivo, culturale, religioso). Si ha così la cosiddetta donazione modale. 

Ebbene, qualora venga appunto stipulata una donazione modale, che succede in caso di inadempimento da parte del donatario? Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce dei più recenti chiarimenti forniti dalla Cassazione [1].

Cos’è la donazione modale

Come anticipato, la donazione modale è quella che impone un modus sul donatario, ossia l’adempimento di una specifica attività richiesta dal donante nell’atto stesso di donazione. Tale attività può essere a vantaggio del donante, di un terzo o dello stesso donatario. 

Si pensi al caso del padre che dona un immobile al figlio stabilendo che questi, in cambio, devolva una parte dei canoni di locazione percepiti a un ente di beneficienza o al fratello. 

Si ha donazione modale anche quando la donazione prevede l’obbligo per il donatario di prestare cura e assistenza al donante fino alla sua morte. 

La prestazione a carico del donatario non può mai superare il valore della donazione né costituire il corrispettivo o la controprestazione del trasferimento del bene.

Non può essere considerato un onere invece l’obbligo che la legge impone al donatario di versare gli alimenti al donante nel caso in cui questi versi in grave stato di bisogno economico: tale prestazione infatti è connessa a qualsiasi donazione, indipendentemente da quanto previsto nel contratto. 

La qualificazione dell’onere nella donazione 

Secondo la dottrina tradizionale, il modo non assume mai la funzione di “corrispettivo”; diversamente la donazione diventerebbe una vendita o comunque un contratto a titolo oneroso (quando invece la caratteristica naturale della donazione è quella di essere un atto a titolo gratuito). Il modus (ossia l’onere a carico del donatario) è quindi solo  un “elemento accessorio” del contratto di donazione.

Cosa succede in caso di inadempimento del donatario all’onere imposto con la donazione

Vediamo ora cosa succede se, nonostante l’imposizione di un onere nella donazione (ossia in caso di donazione modale), il donatario non dovesse eseguire la prestazione impostagli. 

Il donante potrebbe inserire nell’atto di donazione la cosiddetta clausola risolutiva espressa ossia la previsione che, in caso di inadempimento dell’onere da parte del donatario, la donazione si intende risolta (sciolta) e pertanto il bene torna nella disponibilità immediata del donante. Pertanto il donatario deve restituire il bene ricevuto. 

Se invece nella donazione manca la clausola risolutiva espressa, la donazione resta valida ma il donante o qualsiasi altro soggetto interessato alla prestazione possono agire contro il donatario per chiedere: l’adempimento e/o il risarcimento del danno.

Di recente la Cassazione [1] ha confermato ciò stabilendo che, in caso di inadempimento dell’onere apposto alla donazione di un immobile, la mancata realizzazione dello scopo filantropico perseguito dal donante implica una frustrazione dell’interesse non patrimoniale, intimamente riconnesso alla personalità dello stesso donante. La lesione di tale interesse può pertanto dare luogo ad un danno morale.

L’ordinanza in commento dimostra di considerare l’onere apposto alla donazione di un bene come una obbligazione in senso tecnico il cui inadempimento comporta il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal beneficiario della prestazione (il donante o un terzo).

Cosa succede in caso di impossibilità di adempiere all’onere della donazione

Potrebbe però succedere che il donatario non adempia all’onere non già per una propria volontà, ma per impossibilità sopravvenuta (ad esempio l’ente beneficiario a cui il donatario deve trasferire il denaro è stato nel frattempo sciolto). In tal caso l’onere si estingue e la donazione resta valida. 

Se invece l’onere non può essere eseguito per impossibilità originaria (ad esempio il beneficiario è già morto) la donazione è nulla ma solo se l’adempimento dell’onere è stato il motivo unico e determinante della donazione stessa. Altrimenti la donazione resta valida. 

The post Donazione modale: che succede in caso di inadempimento first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 15 Dicembre 2022 15:30