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Diritto d’autore: cosa sono le opere orfane?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa sono le opere dell’ingegno? Come funziona il diritto d’autore? In quali casi gli autori non sono noti o rintracciabili?

Il diritto d’autore è formato da tutte le norme che tutelano le idee creative delle persone nel campo artistico e scientifico. Si pensi alle opere della letteratura, della musica, della scultura, della pittura, dell’architettura, ecc. Secondo la legge, tutte le opere dell’ingegno vanno protette per il solo fatto di esistere.

L’autore, quindi, per ottenere tutela non deve fare nulla, se non dimostrare la paternità dell’opera stessa, cioè l’attribuzione al proprio ingegno. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: cosa sono le opere orfane? Scopriamolo insieme.

Cosa sono le opere dell’ingegno?

Sono opere dell’ingegno tutte le idee creative frutto del lavoro intellettuale di una persona.

Per la precisione, sono protette dalla legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [1].

Si pensi quindi a un film, a un libro, a una scultura, a un dipinto, a un software, a un videogioco, ecc.

Cosa prevede il diritto d’autore?

La legge offre una duplice tutela all’autore di un’opera dell’ingegno di carattere creativo:

  • la possibilità di rivendicare, in qualsiasi momento e senza limiti di tempo, la paternità dell’opera contro chi se n’è appropriata ingiustamente. Inoltre, l’autore può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Queste facoltà vengono fatte rientrare nel cosiddetto “diritto morale d’autore”;
  • il diritto di sfruttare economicamente la diffusione della propria opera. In pratica, la legge conferisce all’autore il monopolio dell’utilizzo del proprio lavoro creativo, salvo che l’autore stesso non voglia cedere tale diritto a qualcun altro, ad esempio alla casa editrice. Si parla in questi casi di “diritto patrimoniale d’autore”.

Quanto tempo dura il diritto d’autore?

Dopo 70 anni dalla morte del loro autore le opere diventano di pubblico dominio, nel senso che chiunque potrà utilizzarle senza dover chiedere il permesso ad alcuno, nemmeno agli eredi dell’autore.

Un’opera di pubblico dominio può quindi essere liberamente utilizzata da chiunque. Non è invece mai lecito appropriarsi dell’opera per spacciarla come propria: il diritto morale d’autore, infatti, non si prescrive mai.

Opere orfane: cosa sono?

Le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore sono “orfane” quando gli autori o i titolari dei diritti non sono noti o rintracciabili.

In pratica, un’opera è orfana se:

  • l’autore è del tutto sconosciuto. È il caso della pubblicazione anonima oppure così vecchia da aver reso l’autore ignoto;
  • l’autore, pur essendo noto, non è reperibile, nel senso che non si sa dove sia.

Per essere ancora più precisi, possiamo dire che un’opera è considerata orfana se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente degli stessi. Approfondiamo quest’ultimo aspetto.

Opere orfane: come funziona la ricerca degli autori?

Affinché un’opera dell’ingegno sia considerata orfana è necessaria che la “ricerca diligente” degli autori sia andata vana.

La ricerca si basa su fonti di informazione appropriate per ogni categoria di opere, sia a livello comunitario che nazionale.

Ad esempio, la legge italiana prevede tra le fonti da consultare per la ricerca dell’autore dell’opera orfana:

  • il Registro pubblico generale delle opere protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  • il Sistema bibliotecario nazionale;
  • le associazioni nazionali degli editori e degli autori;
  • la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
  • le banche dati della SIAE.

La ricerca dei titolari dei diritti deve essere effettuata nello Stato dove l’opera è stata pubblicata per la prima volta o, se non è mai stata pubblicata, dove è stata diffusa per la prima volta.

Se la ricerca non permette di individuare o rintracciare i titolari dei diritti, l’opera può essere dichiarata orfana solo dopo 90 giorni dalla pubblicazione dell’esito della ricerca sul sito del Ministero della cultura, nel caso in cui nessuno abbia rivendicato la titolarità.

Opere orfane: cosa prevede il diritto d’autore?

Per le opere orfane la legge sul diritto d’autore prevede uno speciale regime a favore di alcuni enti con finalità di interesse pubblico culturale.

Le organizzazioni beneficiarie (tra cui biblioteche, istituti di istruzione, musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico) hanno infatti il permesso di utilizzare le opere orfane.

Ciò include anche la facoltà di riprodurre le opere presenti nelle collezioni delle organizzazioni beneficiarie per scopi di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione, restauro e messa a disposizione del pubblico.

L’uso delle opere orfane è permesso solo a fini di interesse pubblico e senza scopi di lucro. Eventuali ricavi generati vengono impiegati per coprire i costi della digitalizzazione e della messa a disposizione delle opere orfane.

Dopo aver effettuato la ricerca secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo, le organizzazioni beneficiarie che intendono utilizzare un’opera orfana devono comunicare, all’indirizzo di posta elettronica opereorfane@cultura.gov.it, i seguenti dati:

  • l’inizio e l’esito della ricerca;
  • gli estremi identificativi dell’opera;
  • i contatti dell’organizzazione;
  • gli utilizzi dell’opera orfana e qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere utilizzate.

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore pubblica questi dati sul sito internet istituzionale. Dopo 90 giorni dalla pubblicazione dell’esito della ricerca, se nessuno ha rivendicato la titolarità, l’opera dichiarata orfana deve essere registrata in un’apposita banca dati europea.

Il titolare dei diritti su un’opera considerata orfana può porre fine a tale status in qualsiasi momento. Nel caso di un’opera “proposta orfana” (quando non sono ancora trascorsi i 90 giorni), il titolare dei diritti può rivendicarne la titolarità presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore.

Se l’opera è già stata considerata orfana, la rivendicazione della titolarità può avvenire direttamente presso le organizzazioni beneficiarie coinvolte.

 
Pubblicato : 8 Ottobre 2023 11:15