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Diritto all’oblio e diritto di cronaca

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(@mariano-acquaviva)
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Riforma Cartabia: come funziona il diritto dell’imputato a essere dimenticato nel caso di assoluzione o archiviazione? Cos’è la preclusione dell’indicizzazione?

Da sempre si combattono due diritti contrapposti: quello alla riservatezza e quello a rendere noti fatti di pubblico interesse. Il contrasto è particolarmente evidente nell’ipotesi di fatti che costituiscono reato e che, pertanto, sono particolarmente “ghiotti” per la stampa. Si pensi al caso di corruzione di un noto politico, oppure all’arresto per droga di un famoso attore. In casi del genere, come si bilanciano il diritto all’oblio e quello di cronaca?

La Corte di cassazione [1] si è più volte occupata di definire i confini dell’operatività del cosiddetto diritto all’oblio in riferimento a quelli di cronaca giornalistica e di pubblica informazione. Più recentemente, la riforma Cartabia [2], apportando rilevanti modifiche alla giustizia italiana, ha stabilito in maniera ancor più netta i contorni del diritto all’oblio, prevedendo una disposizione ad hoc per gli imputati assolti e gli indagati la cui posizione è stata archiviata. Approfondiamo questi aspetti.

Cos’è il diritto all’oblio?

Con il termine diritto all’oblio si intende il diritto alla non diffusione di informazioni personali pregiudizievoli e lesive dell’onore e/o della reputazione di una persona, senza che ciò corrisponda a una particolare esigenza di conoscenza collettiva del fatto o dei fatti diffusi e resi pubblici.

Il più delle volte il diritto all’oblio viene invocato relativamente alla divulgazione di sentenze di condanna per fatti di rilevanza penale, la cui diffusione, a mezzo della stampa, risulta avere un effetto pregiudizievole e fortemente negativo per il protagonista della vicenda giudiziaria.

Cos’è il diritto di cronaca?

Il diritto di cronaca consiste nella possibilità di divulgare notizie veritiere di rilievo pubblico, attraverso un linguaggio pertinente che non sia, quindi, gratuitamente offensivo. Se non venissero rispettati questi limiti, scatterebbe il reato di diffamazione.

Come si bilancia il diritto di cronaca con quello all’oblio? Vediamo cosa dicono la giurisprudenza e la legge.

Diritto di cronaca e diritto all’oblio: quale prevale?

Immaginiamo che Tizio, noto chirurgo, sia condannato perché, eseguendo un intervento, abbia commesso degli errori che hanno cagionato lesioni a una sua paziente.

È evidente che la notizia, attesa la qualità di Tizio e la rilevanza sociale della sua professione, possa ritenersi di interesse collettivo e quindi, anche se di fatto, pregiudizievole per la sua reputazione professionale, meriti di essere pubblicata e resa nota alla generalità di lettori che hanno diritto ad essere informati.

Ma fino a che punto il diritto di informazione del pubblico prevale rispetto a quello di Tizio che, viceversa, vorrebbe che la notizia possa essere rimossa (dimenticata) per effetto del diritto all’oblio?

Per continuare sulla scia dell’esempio appena fatto, poniamo che siano trascorsi diversi anni dalla condanna di Tizio per i suoi errori medici e che, nel frattempo, lo stesso abbia eseguito con successo e perfettamente altre decine di interventi.

Ciononostante, digitando sul motore di ricerca internet il proprio nome, continuerà a comparire la notizia della pregressa condanna penale con effetti pregiudizievoli per la sua reputazione e professione. Cosa succede in questi casi?

Nella sentenza citata in apertura, la Corte di Cassazione ha, in buona sostanza, sancito il principio secondo il quale una volta che il pubblico sia stato informato della notizia e che la stessa sia stata diffusa, l’interesse pubblico cessa di esistere.

Infatti, se è corretto e necessario informare il pubblico di un fatto di rilevanza collettiva, è altrettanto corretto e necessario che quella informazione non finisca per essere priva di qualsivoglia rilevanza per i lettori (già informati) e solo lesiva per il protagonista in negativo del fatto pubblicato.

La Cassazione, in altri termini, ha ritenuto che il diritto all’oblio possa essere considerato una naturale conseguenza di una corretta applicazione dei principi del diritto di cronaca giornalistica nel senso che, come non deve essere diffusa la notizia che non sia di interesse pubblico, allo stesso modo non deve essere riproposta la vecchia notizia che, in quanto non rispondente più ad una reale esigenza informativa della generalità dei lettori, può essere considerata lesiva dell’onore e della reputazione personale o professionale del protagonista in negativo della notizia pubblicata.

Insomma: secondo la Cassazione, il diritto all’oblio prevale sul diritto di cronaca quando la notizia non è più attuale e la sua persistenza in rete non faccia altro che ledere la reputazione altrui.

Come si attua il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio riguarda essenzialmente le informazioni che circolano sul web, le quali restano a disposizione del pubblico per un tempo potenzialmente indefinito.

Ebbene, il diritto all’oblio si ottiene chiedendo al motore di ricerca la deindicizzazione delle pagine in cui è contenuta la notizia potenzialmente lesiva.

Con il termine “deindicizzazione” si indica il procedimento informatico volto ad escludere che una determinata informazione (ad esempio, il nome di un soggetto) compaia tra i risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione del medesimo.

Pertanto ciò che sarà eliminato non è la pagina web in quanto tale ma la reperibilità della stessa mediante la classica interrogazione.

Il diritto all’oblio consente quindi di escludere dai principali motori di ricerca (Google, Bing, ecc.) la notizia che, per via delle ragioni esposte e di quelle che diremo, non merita più l’attenzione dei lettori, in quanto il suo persistere potrebbe arrecare grave danno al protagonista della notizia stessa.

Riforma Cartabia: il nuovo diritto all’oblio

La riforma della giustizia a firma del ministro Cartabia ha previsto una disciplina più puntuale del diritto all’oblio con specifico riferimento al processo penale.

La riforma prevede infatti che in caso di proscioglimento, non luogo a procedere o archiviazione, l’imputato o indagato possa richiedere:

  • la preclusione dall’indicizzazione o
  • la deindicizzazione sulla rete internet dei propri dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

Ancora più nel dettaglio, è stato previsto che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che garantisca il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

In pratica, la persona che è stata indagata o imputata in un processo penale e che dallo stesso ne è uscita pulita, senza alcuna condanna, potrà chiedere ai principali motori di ricerca la deindicizzazione del proprio nome dal web.

Nel caso in cui non dovessero ottemperare all’invito, sarà possibile fare ricorso al giudice civile e ottenere questo risultato esibendo solamente il provvedimento di proscioglimento o di archiviazione del giudice penale.

Riforma Cartabia: la preclusione dell’indicizzazione

Oltre alla deindicizzazione, la riforma Cartabia ha previsto la possibilità di agire in via preventiva attraverso la preclusione dell’indicizzazione.

La legge prevede che la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento apponga l’annotazione per cui debba essere preclusa l’indicizzazione del provvedimento stesso rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.

Nel caso invece in cui la richiesta sia volta ad ottenere la deindicizzazione di notizie già in rete, l’annotazione apposta dalla cancelleria disporrà che il provvedimento costituisce titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.

Pertanto:

  • il provvedimento di proscioglimento o di archiviazione che ordina la deindicizzazione serve a porre rimedio a notizie che circolano già in rete, quindi ad attuare un diritto all’oblio successivo;
  • il provvedimento di proscioglimento o di archiviazione che preclude l’indicizzazione serve a evitare che lo stesso provvedimento, una volta reso noto, possa finire sul web e ledere la reputazione di chi è stato assolto o prosciolto, attuando così un diritto all’oblio preventivo.

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Pubblicato : 16 Gennaio 2023 20:50