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Dipendente partecipa a rissa sul lavoro: rischia il licenziamento?

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(@adriano-spagnuolo-vigorita)
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A causa di una lite, due colleghi passano alle vie di fatto e si picchiano: è lecito il licenziamento? 

Gli esperti di fuochi artificiali ben sanno che la scintilla di una candeletta (comunemente detta «stellina») ben potrebbe favorire lo sviluppo di un incendio capace di causare ingenti danni: per tal ragione, è opportuno comportarsi in modo prudente, al fine di evitare conseguenze potenzialmente catastrofiche, tanto per l’ambiente quanto per i nostri simili e gli animali.

Anche sul posto di lavoro, purtroppo, è ben possibile che da una disputa vivace prenda avvio una tenzone dall’epilogo non certo lieto; ma si può licenziare un dipendente che partecipa a una rissa sul lavoro? coinvolti in una rissaconsumatasi in servizio?

Il rapporto di lavoro dipendente: quali doveri? 

Il «lavoratore» (subordinato o, altrimenti, dipendente) è identificato dall’art. 2094 del Codice Civile in quel soggetto che, in cambio di un corrispettivo (la «retribuzione»), assume spontaneamente l’obbligo svolgere una determinata attività alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto (che può essere un privato, un’azienda od una Pubblica Amministrazione).

La Costituzione Italiana, in virtù del principio di solidarietà di cui all’art. 2, contiene una serie di previsioni tese a preservare la dignità di chi compie sovente sforzi immani per assicurarsi il sostentamento quotidiano: fra le stesse assume senz’altro maggior rilevanza l’art. 36 Cost., sancente il diritto, in capo al dipendente, ad una retribuzione che sia proporzionata sia alla qualità, sia alla quantità del lavoro prestato in favore della parte datoriale, affinché questi – unitamente ai propri familiari – possa vivere in modo dignitoso.

Non bisogna, poi, trascurare che ambedue le parti debbono comportarsi in modo conforme ai canoni di correttezza e buona fede, mentre grava unicamente sul datore l’obbligo di assicurare, sul luogo di lavoro, l’incolumità fisica e la personalità morale del dipendente (art. 2087 c.c.), la qual cosa implica che egli dovrà tanto vigilare affinché il dipendente non si faccia male – e, soprattutto, che la prestazione non si riveli per lui letale -, quanto fare in modo che l’onore e la dignità di costui non siano oggetto di lesione.

Leggendo in combinato disposto la statuizione richiamata poco fa e l’art. 2094 c.c., ci si accorge immediatamente che il contratto di lavoro è sinallagmatico (cioè, è a prestazioni corrispettive): infatti, se, da una parte, il lavoratore deve impegnarsi alacremente nell’eseguire le proprie attività, dall’altro la controparte è tenuta sia a retribuirlo sia a salvaguardarne l’integrità fisica e la dignità morale.

Carattere fiduciario: cosa vuol dire?

L’articolo 2119 c.c. stabilisce che tanto il datore quanto il prestatore di lavoro possono recedere dal contratto prima della scadenza (se a tempo determinato), ovvero senza preavviso (in caso di rapporto tempo indeterminato), ogniqualvolta ricorra una causa che non permetta, neanche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto lavorativo.

In altri termini, si tratta di tutte quelle ipotesi che comportano il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti. Ma…cosa significa «fiducia»?

Ebbene, nel silenzio serbato dal Legislatore a tal riguardo, appare opportuno aderire alla tesi prospettata dalla dottrina più autorevole, secondo cui la fiducia va individuata in tutti gli aspetti della personalità del lavoratore che abbiano risvolti sulla relazione intercorrente con la parte datoriale (privato, azienda od Amministrazione), anche per quanto concerne l’ambiente in cui la prestazione viene svolta [1].

Laddove sia il prestatore a comportarsi in modo disdicevole – anche al di fuori del contesto aziendale -, il datore gli irrogherà una sanzione disciplinare (che può consistere, nei casi di maggior gravità, nel licenziamento per giusta causa ex art. 2119).

Si può licenziare chi viene alle mani durante il servizio?

Supponiamo che Glauco e Diomede [2], entrambi dipendenti della Cannonieri S.p.A. [3] inquadrati come operai specializzati addetti alla saldatura del ferro, intavolino, nei locali dell’azienda, un dibattito avente ad oggetto le qualità morali dei candidati alla carica di Sindaco del paesino ove essi sono cresciuti e tuttora risiedono con le rispettive famiglie.

Non appena Glauco afferma che l’aspirante alla Fascia Tricolore sostenuto da Diomede s’era reso, negli anni addietro, protagonista di azioni turpi, non certamente orientate al bene comune, il secondo va su tutte le furie, dunque sferra un violentissimo calcio nei testicoli del collega, che cade a terra dolorante; poco dopo, però, l’uomo riprende conoscenza e non esita a reagire, rifilando al suo aggressore un montante così forte da causargli la frattura del setto nasale.

L’addetta alla sicurezza, tale Briseide [4], segnala tempestivamente l’accaduto ai vertici della società, fornendo loro la ripresa video della tenzone e, nel dì seguente, ai due contendenti viene recapitata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la lettera che ne decreta l’espulsione immediata dalla Cannonieri per «rissa».

Costoro, col patrocinio dell’avvocato Nestore [5], si rivolgono al Tribunale del Lavoro, sostenendo che la loro tenzone era nata a séguito di una disputa poi accesasi particolarmente, dunque giammai potrebbe dirsi integrata, nel caso di specie, la «rissa» nella sua accezione penalistica [6].

Il Giudice, però, respinge il ricorso, aderendo ad un recentissimo (e condivisibile) arresto della Suprema Corte [7] secondo cui è da sanzionare con il licenziamento per giusta causa (quindi, senza preavviso) qualsiasi comportamento del lavoratore che sia riprovevole secondo le regole di civile convivenza, non rivestendo alcun’importanza la contrarietà dello stesso all’ordinamento penale.

Esemplificando, la condotta violenta tenuta dal prestatore di lavoro determina, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciario di cui al paragrafo precedente, motivo per il  provvedimento espulsivo assunto nei confronti di Glauco e Diomede va ritenuto del tutto legittimo.

 
Pubblicato : 20 Agosto 2024 14:15