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Dimissioni della lavoratrice durante la maternità

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(@raffaella-mari)
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Dimissioni durante il periodo protetto: l’importanza della convalida da parte del servizio ispettivo ministeriale. L’effetto sulla retribuzione e il TFR.

La questione delle dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità e la necessità di convalida da parte del servizio ispettivo del ministero del Lavoro è un tema delicato e di grande rilevanza. In questo articolo, analizzeremo la recente ordinanza della Corte di Cassazione [1] e approfondiremo gli aspetti legati alla convalida delle dimissioni e alle conseguenze sul rapporto di lavoro e sulle retribuzioni.

La normativa sulle dimissioni durante la maternità

L’articolo 55, comma 4, del testo unico a sostegno della maternità e paternità prevede che le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dei lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dal servizio ispettivo ministeriale. L’efficacia delle dimissioni è, dunque, sospensivamente condizionata alla convalida da parte dell’autorità competente.

La finalità della convalida

La Corte di Cassazione, nell’interpretare la norma, ha sottolineato che la finalità della convalida è quella di tutelare la genuinità e la spontaneità delle dimissioni nel momento stesso in cui la volontà di interrompere il rapporto di lavoro è stata espressa. 

Il tempo trascorso successivamente alle dimissioni non incide sulla valutazione della convalida, e il termine del periodo protetto per la maternità non ha rilevanza in questo contesto.

Supponiamo che la lavoratrice Caia presenti le dimissioni durante il periodo di maternità e che il datore di lavoro non provveda alla convalida. Anche se il periodo protetto termina, l’efficacia delle dimissioni rimane sospesa fino alla convalida.

Conseguenze dell’assenza di convalida

In assenza di convalida, le dimissioni della lavoratrice restano prive di effetto e il rapporto di lavoro continua a essere valido. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le retribuzioni e il TFR maturati dalla data delle dimissioni non convalidate.

Caia ha presentato le dimissioni durante la maternità e non ha ricevuto la convalida. In questo caso, il datore di lavoro è obbligato a pagare le differenze retributive e il TFR maturati dalla data delle dimissioni fino alla convalida o al momento in cui il rapporto di lavoro viene effettivamente interrotto.

Il caso della Corte di Cassazione

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguarda una lavoratrice che ha presentato le dimissioni durante il periodo di maternità e il datore di lavoro è stato condannato a corrispondere le differenze retributive e il TFR maturati dalla data delle dimissioni non convalidate alla data in cui era venuto meno il periodo protetto. La Corte d’appello di Roma aveva riformato questo passaggio, disponendo che le differenze retributive competessero anche per il periodo successivo e fino al deposito del ricorso in giudizio, dedotto quanto la lavoratrice aveva percepito da altra occupazione. La Cassazione conferma la sentenza d’appello e sottolinea l’importanza della convalida per tutelare la lavoratrice e garantire l’efficacia delle dimissioni.

L’importanza della convalida nel contesto lavorativo

La decisione della Corte di Cassazione evidenzia come la convalida delle dimissioni durante la maternità sia fondamentale per garantire la tutela della lavoratrice e della sua prole. Essa impedisce al datore di lavoro di approfittare di eventuali situazioni di debolezza psicologica della lavoratrice o di influenzarla a dimettersi per privilegiare la cura dei figli a scapito della propria posizione lavorativa.

Poniamo il caso di Sempronia, che presenta le dimissioni durante la maternità a causa di pressioni da parte del datore di lavoro. Se le dimissioni non vengono convalidate dal servizio ispettivo ministeriale, il rapporto di lavoro continua a essere valido e il datore di lavoro è obbligato a corrispondere le retribuzioni e il TFR maturati.

Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5598/2023 ribadisce l’importanza della convalida delle dimissioni della lavoratrice durante la maternità e conferma che l’efficacia delle dimissioni resta sospesa fino alla convalida del servizio ispettivo ministeriale, indipendentemente dalla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla lavoratrice. Le lavoratrici che si trovano in questa situazione devono essere consapevoli dei propri diritti e delle tutele offerte dalla legge, e il datore di lavoro deve rispettare tali disposizioni per garantire un ambiente lavorativo equo e rispettoso dei diritti di tutti.

 
Pubblicato : 7 Aprile 2023 12:30