Differenze tra il reato di fuga e di omissione di soccorso
Comportamento in caso di incidente stradale: l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza sono sanzionati in modo diverso.
Il codice della strada impone ai conducenti coinvolti in un incidente stradale di fermarsi e non allontanarsi dal luogo del sinistro tutte le volte in cui ci sono feriti. Ciò non solo al fine di prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione della polizia onde eseguire i rilievi e le identificazioni.
La violazione di tale dovere viene punita con due diverse previsioni penali: il reato di fuga e quello di omissione di soccorso. La finalità del primo è impedire che i responsabili possano eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia. La finalità del secondo è prestare aiuto alle persone che si trovano in una situazione di pericolo per la propria incolumità fisica.
In questo breve articolo vedremo qual è la differenza tra il reato di fuga e quello di omissione di soccorso.
Comportamento in caso di incidente
L’articolo 189 del codice della strada descrive quale deve essere il comportamento del conducente in caso di incidente. Egli ha l’obbligo di fermarsi per identificarsi e fornire i dati della propria polizza assicurativa e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. L’obbligo ricade sul guidatore di un veicolo, a motore e non, ed anche sul pedone il cui comportamento abbia contribuito al verificarsi dell’incidente.
La norma si riferisce ad un incidente “comunque” ricollegabile al comportamento dell’utente e, quindi, anche nel caso in cui manchi l’urto diretto.
Obblighi in caso di incidente senza feriti
Se non ci sono feriti e i danni riguardano solo le auto, l’allontanamento dal luogo del sinistro senza comunicare i propri dati e quelli della Rc-auto è punito con una sanzione amministrativa da 302 a 1208 euro.
Obblighi in caso di incidente con feriti
Se invece ci sono feriti, l’allontanamento prima dell’arrivo della polizia è punito a livello penale, con il reato di fuga, per il quale è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni.
Se risulta che i feriti siano in stato di bisogno e necessitano cure, non c’è solo l’obbligo di non andare via, ma anche quello di prestare soccorso ossia chiamare le autorità competenti. La violazione di questo ulteriore obbligo viene punita con il reato di omissione di soccorso. La pena è la reclusione da 1 a 3 anni, più la sospensione della patente di guida da 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 5 anni. Per il reato di omissione di soccorso tuttavia non basta che ci siano semplicemente dei feriti ma che questi si trovino in una situazione di bisogno effettivo e non solo potenziale.
L’obbligo di fermarsi è personale e non può adempiuto lasciando sul posto una persona con l’incarico di fornire tutte le informazioni o lasciando alla vittima del sinistro dati parziali come il numero di targa del veicolo.
Invece l’obbligo di prestare assistenza, incombente non solo sul conducente ma su tutti gli utenti della strada compresi i trasportati sull’auto dell’investitore.
Differenza tra il reato di fuga e l’omissione di soccorso
Da quanto appena detto risulteranno chiare le differenze tra i due reati, quello di fuga da un lato e quello di omissione di soccorso dall’altro.
Il reato di fuga è previsto dall’art. 189 comma 6 del codice della strada. Il reato di omissione di soccorso è invece previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
Il primo mira a evitare che le persone coinvolte nel sinistro risultino sconosciute e non si possa poi istruire la pratica assicurativa per il risarcimento. La presenza delle auto sul luogo del sinistro fino all’arrivo delle autorità serve anche a consentire a queste ultime di ricostruire la dinamica dell’incidente tramite la rilevazione della posizione dei veicoli coinvolti nello scontro.
Al contrario, il reato di omissione di soccorso serve a tutelare le persone in effettivo stato di bisogno e non ha alcuna incidenza sulla pratica risarcitoria. Per questo – ha stabilito la Cassazione – il reato di fuga è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, anche se non responsabile del sinistro.
Nel caso di “omissione di soccorso”, presupposto necessario per il sorgere della responsabilità penale è che l’incidente stradale abbia causato “danno alle persone”. Se invece il sinistro ha causato solo danni materiali, pur sussistendo comunque l’obbligo di fermarsi per fornire i dati della propria assicurazione e patente, la violazione di tale norma è punita solo con sanzioni di natura amministrativa (che abbiamo visto sopra).
L’obbligo fondamentale a carico dell’“utente della strada” (per tale s’intende il guidatore di un veicolo, a motore e non, ed anche il pedone il cui comportamento abbia contribuito al verificarsi dell’evento) è contenuto nel primo comma del citato articolo; esso impone all’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
L’obbligo di “fermarsi” impone al soggetto di stare sul luogo del sinistro per il tempo necessario, non solo per prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti e per l’identificazione.
I delitti previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 189 costituiscono ipotesi criminose distinte ed autonome, in quanto hanno diversa oggettività giuridica e risultano lesive di beni giuridici diversi. Pertanto è ben possibile un’incriminazione per entrambi i reati.
Il reato di fuga
Il reato di fuga mira a impedire che, verificatosi un incidente stradale, i responsabili possano eludere le investigazioni dell’Autorità o sottrarsi alle sue ricerche, per evitare la punizione dei reati eventualmente connessi al sinistro. Infatti, è imposto al conducente l’obbligo di fermarsi per prestare assistenza e mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti tesi ad assicurare la compiuta ricostruzione della dinamica di verificazione dell’incidente e l’identificazione.
Inoltre, i conducenti devono fornire ai danneggiati gli elementi necessari ai fini risarcitori.
Il reato risulta, quindi, ravvisabile anche nei casi in cui la persona si sia fermata (eventualmente anche prestando l’assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.
Il delitto si consuma nel momento in cui l’utente della strada si allontana dal luogo del sinistro proseguendo la marcia dopo la sua verificazione. Secondo la giurisprudenza, commette il reato di fuga anche chi, dopo essersi brevemente fermato dopo l’incidente (eventualmente anche prestando l’assistenza necessaria), si sia allontanato senza attendere l’arrivo degli organi di Polizia, dal momento che gli obblighi previsti dalla norma in questione sono finalizzati anche a rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e delle circostanze dell’incidente.
Il reato di fuga
Il reato di fuga trae la sua giustificazione nel dovere di solidarietà sociale che impone la privata assistenza nei confronti delle persone ferite dal sinistro che, in quanto tali, si trovano in stato di pericolo concernente la vita o l’incolumità, evitando il protrarsi delle conseguenze dannose.
L’assistenza si sostanzia in quel soccorso che si profila necessario ed adeguato, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo del sinistro, dei mezzi a disposizione e delle possibilità del soccorritore, per evitare il danno che si minaccia.
L’obbligo cessa, nel caso in cui il soggetto per la sua età, per le sue condizioni psicofisiche o per altre cause (essere l’investitore ugualmente bisognoso di soccorso), si trovi nell’assoluta impossibilità di adempierlo (ad impossibilia nemo tenetur).
Si può essere incriminati per omissione di soccorso se ci si allontana?
La Cassazione (sent. n. 33988/2023) ha assolto dall’omissione di soccorso l’automobilista che si allontana dal luogo del sinistro dopo essersi accertato delle condizioni delle persone coinvolte che non richiedono un ambulanza anche se poi queste, in un momento successivo, vanno in ospedale. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputata condannata per essersi data alla fuga e omesso di prestare assistenza ai danneggiati a seguito dell’incidente stradale, omettendo la sua identificazione, dopo aver constatato le lesioni delle due persone coinvolte nel sinistro. Sbagliano i giudici di merito a non considerare la diversità del reato di fuga rispetto a quello di omissione di soccorso.
Il reato di cui all’articolo 189 comma 7 Cs implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma 6 dell’articolo 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo, invece, che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. Il dolo eventuale è ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti.
Nel caso in esame, l’imputata si era accertata delle condizioni di salute delle persone offese e queste non avevano richiesto l’intervento di mezzi di soccorso. Infatti, la ricorrente era scesa dalla macchina e aveva interloquito con le occupanti del mezzo tamponato, una delle quali l’aveva anche redarguita, accusando solo dopo dei giramenti di testa, invitando al contempo l’imputata a prendere il modulo per la constatazione amichevole; le persone offese si erano recate solo successivamente e per conto proprio in ospedale.
Il reato di omissione di soccorso richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento. Il reato di cui all’articolo 189 comma 7, codice della strada, contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva, la necessità di assistenza alle persone ferite. Sicché, ove tale necessità sia insussistente, non rileva che l’autore del fatto ne abbia avuto contezza o meno, trattandosi di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, nel cui oggetto deve rientrare comunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite.
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