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Dichiarazione di successione: ultime sentenze

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Presentazione della dichiarazione di successione; acquisto della qualifica di erede; notifiche delle cartelle di pagamento.

Rimborso dei buoni fruttiferi

I buoni fruttiferi postali essendo equiparati a titoli di Stato non sono soggetti all’imposta di successione e non rientrano nell’attivo ereditario. Conseguentemente per il loro rimborso non è necessaria la presentazione di alcuna dichiarazione di successione.

Corte appello Napoli sez. VII, 14/07/2022, n.3317

Imposta sulle successioni

In tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all’eredità, al legato ovvero l’accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede; peraltro, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è una qualifica che limita la responsabilità per i debiti erariali, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve rideterminare l’importo del tributo effettivamente dovuto dal contribuente.

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2022, n.20935

I debiti tributari del de cuius

In tema di successione mortis causa, il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure eventualmente per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo exarticolo 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione.

Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 14/04/2022, n.1099

Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione

A norma dell’art. 28, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (c.d. TUS), il curatore della eredità giacente è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, ma non rientra, giusto quanto disposto dall’art. 36, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 nel novero dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta, atteso che detta norma li identifica negli eredi, nel coerede che abbia accettato con beneficio di inventario e nei chiamati all’eredità in possesso dei beni ereditati.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XVI, 02/03/2022, n.604

Interruzione dei termini ordinari di prescrizione

Dall’istanza di rimborso comincia a decorrere il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e ogni altro atto integrativo, non rientrante negli atti tipici di cui agli art. 2943 e 2944 c.c. non hanno efficacia interruttiva. Ciò chiarito, è evidente che una dichiarazione di successione, principale o integrativa che sia, non rappresenta né intimazione né richiesta, essendo semplicemente una comunicazione, seppure formale, fatta all’Erario, attraverso la quale l’erede dichiara la situazione finanziaria del de cuius ed è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto non è sottoscritto dal soggetto dal quale apparentemente proviene.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. V, 17/01/2022, n.25

I debitori del de cuius 

In tema di successioni, è fatto divieto ai debitori del de cuius di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione. Infatti, l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, contempla un’ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, al fine di operare una coazione all’adempimento dell’obbligo fiscale posto a carico degli eredi, pertanto fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.

Tribunale Alessandria sez. I, 13/12/2021, n.969

Accettazione tacita di eredità

La mera pubblicazione del testamento, nonché la dichiarazione di successione – avente finalità solo fiscali – non comportano accettazione tacita dell’eredità; al contrario, la volturazione catastale – che è atto al contempo fiscale e civile – rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, con la conseguenza che la richiesta di voltura catastale dei beni caduti in successione pone in essere una manifestazione implicita della volontà di accettare le vocazione ereditaria.

Corte appello Milano sez. II, 21/10/2021, n.3045

Pagamento dell’imposte di successione

Nell’ordinamento giuridico vigente, nel quale il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è ormai di un anno, l’eventuale proposizione della proposta di cessione di beni culturali crea l’effetto di far ridecorrere il termine per il pagamento e conseguentemente, trattandosi di auto liquidazione, quello per la dichiarazione stessa dal momento della proposizione della proposta medesima, invece che dalla data di decesso del de cuius. Il termine, così interrotto, viene a scadere ugualmente, ma in data posticipata rispetto a quella ordinaria, decorrente invece dal decesso del de cuius. Allo scadere di tale termine, pertanto, il contribuente non solo deve presentare la dichiarazione di successione, quanto anche provvedere al pagamento dell’intera imposta dovuta.

Laddove, pur tardivamente, dovesse giungere il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di accettazione della proposta, il pagamento delle imposte, in ipotesi avvenuto nei termini, diverrebbe indebito e fonderebbe il diritto dell’avente causa ad attenerne il rimborso dall’Amministrazione fiscale. Ovviamente, tutto ciò presuppone che la proposta di cessione dei beni culturali, sia avvenuta tempestivamente e, dunque, – secondo quanto dispone l’art.39, comma 2, D. Lgs. n.346/1990 ‘nel termine previsto per il pagamento dell’imposta” e con le modalità ivi indicate.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. I, 18/10/2021, n.1265

Denuncia di successione: prova la qualità di erede?

La dichiarazione di successione, essendo atto essenzialmente di natura fiscale, non prova l’accettazione (tacita) dell’eredità che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Tant’è che in presenza di una prova dell’accettazione tacita, la denuncia di successione assume un valore indiziario che diviene oggetto di valutazione e concorre, unitamente alle altre risultanze istruttorie, a fondare il libero convincimento del giudice.

Tribunale Spoleto sez. I, 09/09/2021, n.535

Dichiarazione di successione errata

Nel caso in cui l’errata compilazione della dichiarazione di successione non incide su quanto dovuto dal contribuente, che ha correttamente versato all’Erario le imposte effettivamente spettanti sulla base dei beni ricevuti in successione, non si determina in capo al contribuente alcuna violazione, trattandosi di errore scusabile. Nel caso di specie il contribuente aveva indicato correttamente le quote dei beni caduti in successione mentre aveva errato nel riportare dette quote nei quadri relativi alla descrizione dei beni caduti in successione.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXI, 15/06/2021, n.2258

Debiti tributari del de cuius

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l’iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all’eredità dopo l’iscrizione stessa).

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15871

La presentazione della dichiarazione di successione

La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio dichiarato, non comportano accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dalla legge. Infatti ai fini della qualifica di erede è necessario che venga effettuata l’accettazione espressa o tacita dell’eredità da parte del chiamato, non costituendo una forma di accettazione, la semplice presentazione della denuncia di successione, che invece è un mero adempimento di natura fiscale.

Tribunale Catania sez. III, 06/05/2020, n.1476

La morte del contribuente e la dichiarazione di successione

La conoscenza dell’evento “morte del contribuente” da parte dell’Ufficio, avvenuta tramite un altro atto (la dichiarazione di successione) e non mediante la comunicazione degli eredi ex art.65 cit. D.P.R. n.600 del 1973 , determina che le notifiche delle cartelle di pagamento sono affette da nullità, ove siano intestate non agli eredi impersonalmente e collettivamente, né personalmente, ma al contribuente ormai deceduto. Tuttavia, si tratta di nullità e non inesistenza con la conseguenza che il vizio di nullità può essere sanato ove la consegna della cartella abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato, in tal modo, il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, ai sensi dell’art.156, comma terzo, c.p.c..

Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. IV, 27/11/2019, n.730

L’accertamento del titolo a succedere

L’accoglimento della domanda di scioglimento della successione ereditaria presuppone l’accertamento del titolo a succedere vantato da parte attrice e da parte convenuta. Detto titolo, in caso di successione legittima, consiste negli allegati rapporti di parentela con il de cuius e va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, ovvero con il certificato di stato di famiglia integrale per uso di successione.

Di talché la domanda non può trovare accoglimento ove parte attrice non abbia tempestivamente provveduto alla prova richiesta, avendo omesso di depositare la semplice dichiarazione di successione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con il de cuis, o lo stato di famiglia (come nel caso concreto, ove il giudicante non condivide il diverso orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione).

Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 27/03/2019, n.412

La dichiarazione di successione e l’esistenza debiti deducibili

La dichiarazione di successione non può considerarsi a priori esaustiva circa l’esistenza di debiti deducibili, posto che questa può essere dimostrata entro tre anni dall’apertura della successione e, per i debiti verso la p.a., entro sei anni dalla data di definitività del provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

Comm. trib. prov.le Milano sez. V, 18/02/2019, n.746

L’istanza di accesso a voluntary disclosure

La presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, non accompagnata da una spontanea regolarizzazione in termini di presentazione di dichiarazione integrativa o sostitutiva ai fini del tributo successorio, richiede l’intervento dell’Amministrazione finanziaria alla rettifica e liquidazione del dovuto in quanto la dichiarazione è da considerarsi omessa. (Nella specie, l’Ufficio riscontrava che le attività detenute all’estero, per le quali si era fatta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, non erano state indicate nelle dichiarazioni di successione, né l’erede aveva provveduto ad integrare le dichiarazioni con i dati relativi alle attività bancarie detenute all’estero).

Comm. trib. prov.le Milano sez. III, 14/02/2019, n.623

Imposta di successione e delazione ereditaria

In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull’asse, il termine di decadenza triennale del potere accertativo dell’Ufficio decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d’eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell’originaria dichiarazione di successione.

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, n.31729

Modifica e ritrattazione della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 – la cui inosservanza può comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e ss. -, purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta: ne deriva che, in tale arco temporale è, fra l’altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione cd. automatica (art. 34, commi 5 e ss., del detto d.lgs.), e l’Ufficio deve tenere conto della modifica, apportata uniformandosi ai parametri legali, in quanto il dichiarante non può essere assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11526

La rettifica della dichiarazione di successione affetta da errore

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600/1973 è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'”iter” procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.

La possibilità di rettifica della dichiarazione non incontra limiti nella sua natura di dichiarazione costituendo anche quella di successione un momento dell’iter procedimentale, finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria ed esaurendosi anch’essa in una mera esternazione di scienza o di giudizio; l’emendabilità e la ritrattabilità di tale dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima perché attengono alle modalità di adempimento di un obbligo e non all’esercizio di un potere, con la conseguenza che il mancato rispetto non inciderà sull’efficacia della dichiarazione. Infatti, il momento procedimentale si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, dopo tale momento, l’esigenza che dalla dichiarazione non derivi l’assoggettamento del suo autore ad oneri diversi e più gravosi di quelli che a legge pone a suo carico, potrà ricevere tutela solo nel processo tributario e secondo le regole di esso.

Inoltre, la dichiarazione di successione è emendabile finché non interviene un avviso di accertamento di maggior valore, precisandosi che la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può bensì essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 346/1990, ma con effetti diversi a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a suo carico, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 06/02/2018, n.490

Istanza di voluntary disclosure e dichiarazione di successione

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di successione principale sia ritenuta incompleta, perché non vi sono indicati tutti i beni compresi nell’attivo ereditario, l’Ufficio può rettificare e liquidare la maggior imposta dovuta con un unico avviso entro due anni dal pagamento dell’imposta principale. Dunque, l’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non può essere assimilata alla dichiarazione di successione integrativa ed i due istituti sono distinti sia sotto l’aspetto del contenuto che della forma.

Comm. trib. prov.le Torino sez. II, 13/07/2017, n.944

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Pubblicato : 18 Ottobre 2022 05:30