Dibattimento nel processo penale: cos’è e come funziona?
Come si svolge la fase processuale durante la quale si formano le prove nel contraddittorio tra le parti, cioè tra pubblico ministero e avvocato?
Il procedimento penale è una lunga e complessa procedura che serve ad accertare la responsabilità di una persona in ordine a un fatto che costituisce un crimine. La prima fase è costituita dalle indagini preliminari, durante le quali il pubblico ministero svolge tutte le investigazioni necessarie per verificare la fondatezza della notizia di reato. Solo successivamente, nel caso in cui non sia emersa l’estraneità dell’indagato ai fatti contestatigli, si potrà aprire il giudizio vero e proprio. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: cos’è e come funziona il dibattimento nel processo penale? Scopriamolo.
Procedimento e processo penale: differenza
Va sin da subito fatta una distinzione tra procedimento e processo penale: mentre il procedimento comprende tutte le fasi dell’accertamento penale, dalle indagini preliminari sino alla sentenza finale, il processo riguarda solamente la fase del confronto che avviene tra accusa e difesa davanti al giudice terzo e imparziale.
È proprio all’interno del processo penale che si trova il dibattimento. Approfondiamo la questione.
Che cos’è il dibattimento?
Il dibattimento è la fase del processo penale in cui si formano le prove nel contraddittorio tra le parti.
In pratica, il dibattimento è quella parte del processo, normalmente costituita da più udienze, durante la quale pubblico ministero e avvocato si confrontano per far emergere la verità.
Detto ancora in altre parole, il dibattimento è il momento in cui accusa e difesa si fronteggiano in una sorta di duello volto a ottenere la condanna o l’assoluzione dell’imputato.
Come si svolge il dibattimento?
Prima di dare avvio al dibattimento, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti e, nel caso in cui non sia presente in udienza il difensore dell’imputato, provvede a nominarne un altro immediatamente reperibile in qualità di sostituto.
Sempre prima della formale apertura del dibattimento, il giudice verifica che non ci siano questioni preliminari che impediscono il prosieguo del processo come, ad esempio, il difetto di competenza del giudice oppure il ricorrere di una causa di estinzione del reato (remissione della querela, prescrizione, ecc.).
Solo al termine di questi adempimenti il giudice può dichiarare formalmente l’apertura del dibattimento, durante il quale vengono acquisite le prove e vengono sentiti gli eventuali testimoni del pubblico ministero, della difesa e della parte civile (qualora si sia costituita).
Per essere più precisi il giudice, subito dopo aver dichiarato aperto il dibattimento e letto il capo di imputazione, invita le parti (pm e avvocato) a illustrare i mezzi di prova che intendono introdurre nel processo: documenti, testimoni, perizie, ecc. Il giudice, valutatane la rilevanza, le ammette con propria ordinanza.
A partire da questo momento comincia l’istruttoria dibattimentale, la quale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste dalle altre parti (avvocato dell’imputato, della parte civile, ecc.).
Cosa sono le udienze dibattimentali?
Le udienze corrispondono a un segmento dell’attività processuale penale. Si celebrano solitamente nelle aule dei tribunali o degli altri uffici giudiziari (giudice di pace, ecc.) in presenza di un giudice terzo e imparziale.
Si tratta quest’ultima di una caratteristica fondamentale, atteso che ogni altra attività svolta durante il procedimento penale senza la garanzia rappresentata dalla presenza del giudice non può definirsi “udienza”.
L’espletamento dell’interrogatorio durante le indagini preliminari non costituisce un’udienza, in quanto esso si svolge davanti al pm, seppur in presenza dell’avvocato.
Insomma: l’udienza è quella frazione di tempo in cui si svolge un’attività processuale in presenza del giudice. Ne sono un esempio l’udienza preliminare, l’udienza predibattimentale, l’udienza durante la quale si svolge l’incidente probatorio, ecc.
L’udienza dibattimentale, dunque, rappresenta una porzione del dibattimento, uno dei diversi snodi in cui lo stesso si sviluppa fino a giungere alla conclusione dell’istruttoria e, infine, alla fase decisoria.
Durante l’udienza dibattimentale potranno essere acquisti documenti, sentiti testimoni, esaminati gli imputati, ecc.
Come si conclude il dibattimento?
Il dibattimento viene ufficialmente chiuso dal giudice al termine dell’istruttoria, cioè quando non ci sono più prove da raccogliere.
Giunti a questo punto, il dibattimento si chiude e non resta che l’ultima fase, la discussione, durante la quale pubblico ministero e avvocato, sulla scorta delle prove formatesi nel corso delle udienze, chiedono rispettivamente la condanna e l’assoluzione dell’imputato.
In parole semplici, la discussione è il momento in cui il pm fa la sua requisitoria e il difensore la propria arringa.
È questa la fase che precede la decisione: per legge, conclusa la discussione, al giudice non resta che emettere sentenza, riservandosi eventualmente per la stesura delle motivazioni.
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