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Decreto ingiuntivo per consegna documenti

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(@mariano-acquaviva)
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A quali condizioni è possibile ottenere un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di consegnare determinati beni?

Quando si deve recuperare un credito di cui è possibile dare una prova pressocché certa si fa normalmente ricorso al decreto ingiuntivo: si tratta di una procedura che consente di ottenere, in tempi piuttosto brevi, un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare le somme dovute. Non tutti sanno, però, che è possibile agire con lo stesso strumento anche per ottenere la consegna di documenti.

Si pensi all’ex amministratore di condominio che non vuole restituire la documentazione in suo possesso: in un caso del genere, oltre che con un ricorso d’urgenza sarebbe possibile perfino ottenere un decreto d’ingiunzione da parte del giudice. Approfondiamo la questione.

Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto d’ingiunzione (o decreto ingiuntivo) è un provvedimento con cui il giudice comanda al debitore di adempiere al proprio obbligo entro e non oltre un preciso termine dalla notifica del decreto stesso.

In altre parole, il decreto ingiuntivo è un vero e proprio ordine che il giudice rivolge a una persona affinché soddisfi le legittime pretese del creditore.

Cosa si può chiedere con il decreto ingiuntivo?

Con il ricorso per decreto ingiuntivo è possibile chiedere al debitore:

  • il pagamento di una somma liquida di denaro, cioè già determinata nel suo ammontare;
  • il pagamento di una determinata quantità di cose fungibili, per tali dovendosi intendere beni che sono intercambiabili tra loro. È il caso del denaro, appunto, oppure delle cose prodotte in grande quantità, come il vino, l’olio, il petrolio, ecc.
  • la consegna di un determinato bene mobile [1].

Quando si può chiedere il decreto ingiuntivo?

È possibile ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento o la consegna dei beni indicati nel precedente paragrafo solamente se si fornisce al giudice prova scritta del proprio diritto.  È il caso del credito derivante da contratto o da altra scrittura privata.

Decreto ingiuntivo: si può chiedere la consegna di documenti?

Mediante ricorso per decreto ingiuntivo è possibile ottenere anche la restituzione di documenti: tale richiesta, infatti, rientra nella categoria della consegna di un determinato bene mobile.

Ciò significa che si può chiedere al giudice di ordinare al debitore non la restituzione di una certa somma di denaro o di altre cose fungibili, bensì di cose specificamente individuate e, pertanto, inconfondibili, come ad esempio un elettrodomestico, un quadro, un libro oppure uno o più documenti.

Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il ricorso volto a ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna di importante documentazione in possesso di un istituto di credito [2].

Restando in tale ambito, è stato ritenuto ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti informativi e contrattuali relativi ad una polizza qualora la banca non abbia adempiuto alla richiesta di ottenere la documentazione da parte degli eredi [3].

Ancora, è stato accolto il ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la consegna di alcuni cedolini paga [4].

Da tanto deriva che è ammissibile anche il ricorso ingiuntivo volto a ottenere la documentazione condominiale che l’ex amministratore rifiuta.

Affinché il decreto ingiuntivo per la consegna di documenti possa essere emesso occorre non solo che il creditore specifichi di quale documentazione si tratta ma anche che tali cose siano realmente in possesso del debitore: secondo la giurisprudenza, infatti, è privo di effetti, e va quindi revocato, il decreto ingiuntivo impossibile da portare in esecuzione per via dell’accertata inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna [5].

Quali sono i tempi di un decreto ingiuntivo?

Se esistono le condizioni viste nei paragrafi precedenti, il giudice accoglie la richiesta ed emette decreto entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiungendo all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste.

Una volta che il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo dovrà provvedere a notificarlo al debitore entro sessanta giorni. Decorso inutilmente questo termine, il decreto ingiuntivo perde efficacia e, di fatto, diventa inutile.

In pratica, una volta emesso il decreto ingiuntivo, a pena di decadenza del medesimo, bisognerà notificarlo al debitore entro il termine di sessanta giorni.

La notifica si rende necessaria perché la parte ingiunta non ha avuto alcuna notizia del provvedimento, visto che sulla richiesta del creditore il giudice decide senza dare possibilità al debitore di esporre le proprie ragioni (in assenza di contraddittorio, insomma).

Il termine di sessanta giorni per la notifica al debitore è perentorio; ciò significa che, se non viene rispettato, il decreto perde efficacia e si considererà come mai emesso.

In questo caso, però, non è precluso al creditore di fare nuovamente ricorso al giudice per chiedere l’emissione di un nuovo decreto ingiuntivo.

Entro quaranta giorni dal momento in cui ha ricevuto la notifica, il debitore può:

  • adempiere al proprio obbligo, così come previsto nel decreto ingiuntivo;
  • presentare opposizione.

L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione presso il giudice che ha emesso il provvedimento stesso.

 
Pubblicato : 1 Settembre 2023 14:15