Datore non versa i contributi al fondo sanitario
Per anni la mia azienda, che opera nel settore pubblici esercizi, non ha versato quanto dovuto all’ente bilaterale ed al fondo sanitario integrativo e ha pertanto riconosciuto, in sostituzione, come prevede il Ccnl una ulteriore quota retributiva ai dipendenti. Questa quota di retribuzione aggiuntiva andrà versata ai lavoratori anche se poi dovessi cominciare a versare le quote previste all’ente bilaterale ed al fondo sanitario?
La risposta al suo quesito è fornita dallo stesso testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi.
Infatti sia il vecchio contratto (scaduto il 31 dicembre 2021), sia il nuovo contratto oggi in vigore prevedono in maniera chiara l’ipotesi in cui il datore di lavoro non versi le quote dovute all’ente bilaterale e al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Cominciando dalle quote che il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa, l’articolo 186, 12° comma, del vecchio Ccnl e l’articolo 71 del nuovo Ccnl oggi in vigore stabiliscono in modo esplicito che se il datore di lavoro omette il versamento delle quote previste a suo carico, sarà tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione che rientra nella retribuzione di fatto.
Questo vuol dire che l’obbligo del datore di lavoro di versare al dipendente l’elemento distinto della retribuzione (in luogo del versamento della quota di spettanza al fondo sanitario integrativo) cessa dal momento in cui il datore comincia a versare la quota di sua competenza al predetto fondo.
Identico discorso va fatto per quello che riguarda le quote dovute all’Ente bilaterale.
Sia l’articolo 24, comma 3, del vecchio Ccnl che l’articolo 21, comma 2, del nuovo Ccnl oggi in vigore, stabiliscono in maniera trasparente che l’azienda che ometta il versamento del contributo all’Ente bilaterale è tenuta a versare al dipendente un elemento distinto della retribuzione rientrante nella retribuzione di fatto.
Anche in questo caso, l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente questo elemento distinto della retribuzione cessa nel momento stesso in cui l’azienda comincia a destinare all’ente bilaterale il contributo dovuto.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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