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Da quando decorrono le dimissioni per giusta causa?

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(@noemi-secci)
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La data in cui ha effetto la cessazione del rapporto di lavoro a causa di una situazione tale da non consentire la prosecuzione del contratto.

Il lavoratore può cessare il rapporto di lavoro unilateralmente, cioè senza necessità di consenso da parte del datore, rassegnando le dimissioni: il datore di lavoro non può opporsi, né può richiedere il motivo delle dimissioni [1]. Le dimissioni possono essere volontarie o per giusta causa: per le dimissioni volontarie è necessario fornire al datore il periodo di preavviso prescritto dal contratto collettivo. Se la decorrenza delle dimissioni volontarie non rispetta il periodo di preavviso, il lavoratore può essere obbligato a corrispondere l’indennità per mancato preavviso: in altre parole, gli viene applicata una trattenuta sullo stipendio, corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato. Da quando decorrono le dimissioni per giusta causa invece?

Per le dimissioni per giusta causa non è necessario fornire un preavviso. Le dimissioni sono considerate rassegnate per giusta causa, difatti, quando il datore di lavoro mette in atto un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche temporanea: trasferimento illegittimo, mancato reiterato pagamento della retribuzione, violenza sessuale, lesioni e minacce da parte del datore, ecc.

Se il dipendente rassegna le dimissioni per giusta causa, in base a quanto previsto dal Codice civile, ha la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto senza essere tenuto a prestare il periodo di preavviso: al contrario, ha egli stesso il diritto di percepire la corrispondente indennità.

Il datore di lavoro non può rifiutare le dimissioni, dato che si tratta di un atto unilaterale del lavoratore.

In caso di mancato riconoscimento della giusta causa da parte del datore, però, l’onere della prova della sussistenza di una giusta causa di dimissioni ricade sul dipendente.

Le dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa possono essere annullate per violenza morale. Deve, però, essere accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, a causa dell’insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente. In pratica, è possibile annullare le dimissioni se quanto contestato al dipendente si rivela infondato.

Come si presentano le dimissioni per giusta causa?

Salve alcune specifiche eccezioni, le dimissioni per giusta causa possono essere presentate, a pena di inefficacia, solo con modalità telematiche su appositi moduli disponibili sul sito del ministero del Lavoro. La procedura invia le dimissioni al datore di lavoro e alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Salvo trasmissione del modulo da parte di un intermediario abilitato, l’accesso al portale del ministero del Lavoro è possibile solo se l’utente possiede il Pin Inps dispositivo ed è già un utente registrato.

Dal 2 gennaio 2018 è disponibile anche l’app Dimissioni Volontarie, predisposta dal ministero del Lavoro, utilizzabile mediante tablet e smartphone. L’app consente ai cittadini e agli intermediari abilitati di accedere alla procedura di dimissioni e di inviare il modello telematico al datore. Per accedere:

  • i cittadini devono essere in possesso di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • gli intermediari possono utilizzare le credenziali di accesso al portale dei servizi del ministero.

Se non si rispetta la procedura telematica, le dimissioni sono inefficaci, ad eccezione dell’ipotesi in cui le dimissioni debbano essere presentate in sede protetta, e salvo ipotesi specifiche.

Da quando decorrono le dimissioni per giusta causa per i lavoratori domestici?

Anche i lavoratori domestici non sono tenuti al preavviso, nell’ipotesi in cui rassegnino le dimissioni per giusta causa. Il lavoratore domestico non è, peraltro, tenuto all’invio telematico delle dimissioni, ma può dimettersi a voce o consegnando al datore una semplice comunicazione scritta recante data e firma.

Il dipendente è tenuto ad esporre le ragioni alla base delle dimissioni per giusta causa.

Si possono revocare le dimissioni per giusta causa?

Le dimissioni presentate tramite gli appositi moduli telematici sono efficaci, salvo che il lavoratore non le revochi, utilizzando le stesse modalità telematiche, nei sette giorni successivi. La revoca è possibile anche se le dimissioni sono rassegnate per giusta causa.

 
Pubblicato : 18 Aprile 2023 18:08