Criticare l’amministratore nella chat condominiale è reato?
Le offese nella chat WhatsApp chiusa e interna al condominio rientrano nella diffamazione?
Sempre più condomìni si stanno organizzando istituendo delle chat WhatsApp “dedicate” con cui dialogare costantemente e in modo informale, anticipare la discussione dei problemi per l’assemblea, segnalare eventuali illeciti o violazioni del regolamento. Avviene tuttavia non poche volte che, proprio all’interno di queste chat, qualcuno critichi l’operato dell’amministratore e, nel manifestare il proprio malcontento, si lasci andare a insulti talvolta pesanti. Cosa potrebbe succedere però se la discussione filtrasse all’esterno e finisse proprio nelle mani dell’interessato? Criticare l’amministratore nella chat condominiale è reato nonostante si tratti di un gruppo “chiuso” e privato? Cosa dice la legge? La questione non è di difficile definizione. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione.
Critiche in un gruppo chiuso WhatsApp: sono legali?
Il reato di diffamazione difatti coinvolge tutte quelle condotte in cui, pur affermandosi la verità, si lede l’onore e la reputazione di una persona assente, in presenza di almeno due individui. E ciò può avvenire anche attraverso gli strumenti telematici. Ne consegue che anche l’utilizzo di una chat WhatsApp interna al condominio, per quanto privata, può costituire causa di diffamazione. Né si può argomentare, al contrario, che il comportamento di chi comunichi all’amministratore il nome del responsabile e il contenuto delle sue affermazioni costituisca una violazione del principio di segretezza della corrispondenza non potendosi equiparare la chat aperta a più persone a uno scambio epistolare.
Naturalmente, affinché si possa punire il responsabile delle frasi offensive è necessario che sussista la prova dell’illecito: è quindi indispensabile che un aderente alla chat mostri all’amministratore il contenuto della stessa. Tale comportamento, come anticipato, non lede l’altrui privacy e non può determinare una richiesta di risarcimento del danno. Il risarcimento infatti può scattare solo in presenza di un “fatto ingiusto” e qui l’unico comportamento ingiusto è quello di chi parla male di un’altra persona in sua assenza e in pubblico.
Qual è la differenza tra critica e diffamazione?
Detto ciò, però, bisogna vedere quando concretamente si configura la diffamazione. Difatti non basta criticare l’operato dell’amministratore per incorrere in responsabilità penale se si rispetta la cosiddetta “continenza” ossia la moderazione nell’esposizione del proprio pensiero.
La linea di confine tra esercizio del diritto di critica e diffamazione è molto labile e sottile; per questo sarà bene definirne i contorni per quanto possibile, al fine di comprendere quando si può essere querelati per diffamazione.
In linea di principio, rientra nella diffamazione tutto ciò che si risolve in una gratuita offesa all’altrui moralità personale o professionale. Il che significa, nel concreto, che ben si possono mettere in evidenza gli errori, le mancanze, le omissioni in cui è incorso l’amministratore, a patto però di non trarre da ciò un giudizio sulla sua persona. Come dire: è lecito far presente che l’amministratore ha sbagliato la ripartizione delle spese ma non è ammesso dire che è un ignorante, un corrotto o che è in malafede. Queste valutazioni sulla persona, piuttosto che sul suo operato, sono gratuite e travalicano lo scopo dell’esercizio del diritto di critica. Finiscono cioè per essere degli attacchi che nulla aggiungono alla censura sull’operato del professionista e servono solo per lederne l’onore.
Esempi di diffamazione nei confronti dell’amministratore di condominio
La Cassazione (sent. n. 11913/2019) ha ravvisato la sussistenza del reato di diffamazione a carico di chi, senza averne prova alcuna, accusa l’amministratore di aver distratto illecitamente il denaro condominiale per far fronte a propri debiti od impiegandolo in spese personali. Ed altresì integra la diffamazione affermare che l’amministratore condominiale ha redatto un bilancio consuntivo condominiale falso (Cass. sent. n. 2627/20117).
Sempre la Suprema Corte ha detto che dare del “Pinocchio” all’amministratore (con ciò alludendo implicitamente che è un bugiardo) rientra nel diritto di critica (sent. n. 41785/2016). Ed è anche lecito chiamare l’amministratore con l’aggettivo “latitante” solo per sottolineare il suo disinteresse alla gestione e manutenzione dello stabile (Cass. sent. n. 3372/2010).
Quali prove per denunciare le offese all’amministratore nella chat condominiale?
L’amministratore che venga a conoscenza delle frasi offensive potrà avvalersi anche di uno screenshot della chat da depositare, insieme alla querela, alla polizia, ai carabinieri o alla Procura della Repubblica.
Se il messaggio è stato cancellato, lo stesso potrebbe essere dimostrato anche attraverso una prova testimoniale.
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