Cose da sapere sul contratto di apprendistato
Apprendistato: il contratto di lavoro per imparare un mestiere o conseguire una qualifica
Sei un giovane diplomato e ti sono state offerte le prime opportunità lavorative. Probabilmente qualche azienda ti ha proposto un impiego con la dichiarata intenzione di darti una formazione e consentirti di imparare il mestiere, per poi assumerti magari a tempo indeterminato. In altre parole, ti è stato offerto un contratto di apprendistato e vuoi capire bene di cosa si tratta; vediamo allora in questo breve articolo quali cose sapere sul contratto di apprendistato, al quale spesso ricorrono le aziende, complici anche gli sgravi contributivi previsti per questa tipologia di inserimento.
Il contratto di apprendistato: definizione e tipologie
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. In pratica, si tratta di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo di formazione a termine del quale il rapporto di lavoro prosegue come contratto a tempo indeterminato, a meno che le parti non recedano.
Ciò che caratterizza il contratto di apprendistato è il fatto che l’azienda è tenuta ad erogare, oltre alla retribuzione, anche la formazione necessaria affinché il lavoratore acquisisca le competenze professionali e la qualifica professionale.
Il contratto di apprendistato è dunque un contratto di lavoro a causa mista, in quanto l’apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, riceve sia la retribuzione che una formazione specifica per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e deve contenere il piano formativo individuale, definito anche sulla base delle previsioni contenute nel contratto collettivo di categoria applicato al rapporto.
Esistono tre tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore, finalizzato a combinare lo studio con l’esperienza lavorativa pratica. Esso è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni.
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che ha come obiettivo l’apprendimento di un lavoro o un mestiere: in questo caso nel contratto di apprendistato dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica attribuita al termine del percorso. Esso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nonché ai soggetti disoccupati percettori di NASpI, Dis-Coll, trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità, o altri ammortizzatori sociali, senza limiti di età
- apprendistato di alta formazione e ricerca, che permette il conseguimento di un titolo quale il diploma di istruzione secondaria laurea master dottorato di ricerca o praticantato per accesso agli ordini professionali. Esso è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale, conseguiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Durata del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato ha una durata minima generalmente non inferiore a sei mesi, mentre la durata massima dipende dal tipo di apprendistato:
- nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il contratto non può superare la durata massima di tre anni, durata che tuttavia può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale
- il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata variabile in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e comunque non superiore a tre anni
- il contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca ha durata variabile in base al titolo di studio che si intende conseguire ed è regolamentato da accordi stipulati tra regioni o province autonome e associazioni territoriali datoriali, università e istituti professionali
La formazione
Elemento fondamentale e caratterizzante del contratto di apprendistato è la formazione, che deve avvenire in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda.
La formazione interna viene definita all’interno del piano formativo individuale, che deve essere allegato al contratto di lavoro e riportare dettagliatamente gli obiettivi che si intendono raggiungere nel corso della formazione aziendale.
Sul luogo di lavoro l’apprendista deve essere affiancato da un tutor, con il compito di seguirlo durante tutto il periodo formativo trasmettendogli le necessarie competenze e insegnandogli il mestiere.
La formazione esterna si svolge invece presso strutture formative specializzate, attraverso lezioni frontali o in modalità e-Learning.
La durata della formazione varia in base alla tipologia di apprendistato e al percorso formativo scelto. Generalmente, essa è calcolata in percentuale sull’orario di lavoro, oppure stabilita in un certo numero di ore suddivise nel triennio di apprendistato.
In caso di inadempimento dell’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, il contratto si considera come contratto a tempo indeterminato sin dal momento dell’assunzione e l’azienda sarà tenuta a versare la differenza tra la contribuzione pagata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo formativo, con una maggiorazione.
I diritti dell’apprendista
L’apprendista ha gli stessi diritti e doveri di qualsiasi lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato: la retribuzione sarà dunque quella stabilita dai CCNL di categoria in base a livello di inquadramento del lavoratore; inoltre, al pari dei colleghi “non apprendisti”, si avrà diritto alle ferie retribuite, alla copertura assistenziale per malattia e maternità, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla copertura previdenziale, l’assegno per il nucleo familiare (oggi assegno unico), alla NASpI ed agli altri ammortizzatori sociali in caso di crisi dell’impresa, al TFR alla cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni.
Licenziamento e dimissioni
Anche nel contratto di apprendistato le parti possono recedere per dimissioni o per licenziamento motivato da giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
In caso di recesso non motivato da giusta causa sarà inoltre necessario dare il preavviso di legge.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica professionale costituisce inoltre giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Al termine del periodo formativo, il datore di lavoro e l’apprendista possono recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, ma se nessuna delle parti recede al termine del rapporto questo prosegue come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Apprendistato e Smart working
Analogamente alle altre tipologie di lavoratori, lo smart working può essere applicato anche agli apprendisti, purché siano garantite le condizioni che consentano la formazione e l’interazione tra apprendista e tutor anche “da remoto”, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.
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