forum

Cosa ti spetta se v...
 
Notifiche
Cancella tutti

Cosa ti spetta se vieni licenziato ingiustamente

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
44 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Quando il lavoratore ha diritto alla reintegra e quando invece può avere solo il risarcimento del danno.

Sei stato licenziato e hai deciso di fare causa all’azienda. In attesa che il giudice si pronunci, ti chiedi cosa ti spetta se vieni licenziato ingiustamente.

Il lavoratore che considera il proprio licenziamento illegittimo dispone di un termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica della risoluzione del contratto per inviare al datore di lavoro una lettera di contestazione, utilizzando la raccomandata con ricevuta di ritorno o la Posta Elettronica Certificata (PEC). Successivamente, entro un periodo di 180 giorni dall’invio di tale contestazione, deve presentare, attraverso l’assistenza legale di un avvocato, un ricorso presso il Tribunale del luogo ove si è svolto il rapporto.

All’esito del processo, il giudice emetterà la sentenza con cui deciderà se annullare o meno il licenziamento e, quindi, se riconoscere al dipendente la cosiddetta reintegra (ossia la restituzione del posto) o solo un risarcimento del danno (detratto l’eventuale reddito che, nelle more del giudizio, il dipendente ha percepito da altri rapporti di lavoro).

La legge ha tipizzato le conseguenze del licenziamento illegittimo, ma su tale materia è più volte intervenuta la Corte Costituzionale. La Consulta ha ampliato il novero delle ipotesi in cui, a fronte di un licenziamento illegittimo, spetta la reintegra sul posto. Le elencheremo qui di seguito. Ma procediamo con ordine.

I diritti del dipendente licenziato

Come abbiamo appena visto, non appena il dipendente riceve la lettera di licenziamento ha il diritto di contestare la decisione del datore di lavoro. Può rivolgersi direttamente al giudice oppure inviare prima una contestazione all’azienda. Dovrà agire però entro massimo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento. La lettera può essere spedita direttamente dal lavoratore o da un suo rappresentante (avvocato, sindacalista, consulente del lavoro, ecc.) munito di procura.

La contestazione non deve indicare i motivi dell’opposizione e può essere generica. Non è quindi necessario indicare prove e argomentazioni per cui si ritiene il licenziamento illegittimo.

Nei successivi 180 giorni dall’invio di tale comunicazione il dipendente può optare per:

  • il ricorso in Tribunale
  • oppure per il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro (per poi, in caso di fallimento, rivolgersi al Tribunale).

Il secondo diritto del dipendente licenziato è ottenere il TFR con l’ultima busta paga (e quindi immediatamente) o nel maggior termine eventualmente indicato dal contratto collettivo.

Quindi il lavoratore potrà rivolgersi all’INPS per ottenere l’assegno di disoccupazione.

Cosa succede se il licenziamento viene ritenuto illegittimo

Se il giudice ritiene illegittimo il licenziamento può disporre:

  • la reintegra con pagamento degli stipendi arretrati;
  • il risarcimento del danno.

Vediamo singolarmente quando si ha diritto alla restituzione del posto e quando invece solo al risarcimento.

Quando c’è reintegra in caso di licenziamento illegittimo

Se il giudice annulla il licenziamento, dispone la reintegrazione del lavoratore nel suo originario posto di lavoro (e quindi con le stesse mansioni e all’interno della medesima sede) nei seguenti casi:

  • licenziamento orale (per legge il licenziamento deve essere sempre scritto);
  • licenziamento discriminatorio (ad esempio a causa di una disabilità, del sesso, dell’orientamento politico, ecc.);
  • licenziamento ritorsivo (ad esempio per via del fatto che il dipendente ha esercitato un proprio diritto o chiesto che venisse rispettato un dovere del datore);
  • licenziamento del lavoratore in malattia se il comporto non è ancora scaduto (il comporto è il periodo entro cui il dipendente, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto);
  • licenziamento per matrimonio (avvenuto dalla richiesta di pubblicazione di matrimonio fino a un anno dopo le nozze);
  • licenziamento per maternità (ossia dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza);
  • licenziamento del padre lavoratore (ossia del dipendente che fruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino);
  • licenziamento a seguito della domanda o della fruizione dell’astensione facoltativa e del congedo per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore (salvo si tratti di licenziamento per crisi aziendale o per chiusura);
  • licenziamento per insussistenza del motivo dedotto nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, nel caso di licenziamento disciplinare: perché il fatto non è stato commesso o non costituisce illecito disciplinare; nel caso di licenziamento economico: perché non sussiste alcuna crisi, perché le mansioni non sono cessate, perché il reparto non è stato chiuso, perché il posto non è stato soppresso, ecc.);
  • licenziamento in contrasto col diritto di sciopero;
  • licenziamento per causa di disabilità;
  • licenziamento economico per violazione del repêchage (ossia senza che il datore abbia prima verificato se fosse possibile reimpiegare il dipendente in altre mansioni).

Quando c’è risarcimento in caso di licenziamento illegittimo

Fuori delle ipotesi già citate, in tutti gli altri casi di licenziamento individuale ingiustificato, per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo o intimato in violazione delle procedure prescritte dalla legge (ad esempio in materia di licenziamento disciplinare), il rapporto si estingue comunque e al lavoratore è dovuta solo una indennità:

  • compresa tra 6 e 36 mensilità nella generalità dei casi;
  • tra 2 e 12 mensilità, se si tratta di violazione della procedura di licenziamento.

Lo stesso regime sanzionatorio (indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, comunque compresa tra 6 e 36 mensilità) si applica anche nei casi di licenziamento collettivo illegittimo:

  • per violazione della procedura prescritta dalla legge (articolo 4, comma 12 della Legge 223/1991)
  • per violazione dei criteri di scelta (articolo 5, comma 1 della Legge 223/1991).

Al lavoratore spetta solo un indennizzo economico anche nell’ipotesi di licenziamento illegittimo per:

  • violazione del requisito della motivazione (articolo 2, comma 2 della Legge 604/1966);
  • violazione della procedura prescritta dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (contestazione scritta, concessione di 5 giorni per le difese e successiva comunicazione del licenziamento).

In questi casi, tuttavia, l’indennità è dimezzata: sarà pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un limite minimo di 2 mensilità e un limite massimo di 12 mensilità.

 
Pubblicato : 12 Marzo 2024 16:00