Cosa succede se si stipula un contratto per errore?
In quali casi è possibile chiedere l’annullamento dell’accordo sottoscritto per sbaglio e quando, invece, si procede a mera rettifica?
Il contratto è un accordo vincolante che impedisce a chi vi ha aderito di sottrarsi, in quanto dallo stesso nasce un obbligo equiparabile a quello imposto da una legge. Ad esempio, chi firma un rogito con cui si impegna a pagare l’immobile acquistato non può poi venir meno a tale dovere: in caso contrario, subirà il pignoramento dei propri beni. È in questo contesto che si pone la seguente domanda: cosa succede se si stipulare un contratto per errore?
Mettiamo il caso che una persona, convinta di acquistare il dipinto di un certo autore, in realtà ha sottoscritto la compera per il quadro di un diverso artista; oppure, si consideri l’ipotesi di chi vende un appartamento accettando il prezzo indicato nell’atto che, però, è sbagliato (10mila anziché 100mila). Cosa accade in queste circostanze? È possibile impugnare il contratto firmato per errore? Vediamo cosa dice la legge.
Cos’è un contratto?
Come anticipato, il contratto è un accordo vincolante tra due o più parti, avente contenuto necessariamente patrimoniale.
Secondo la legge, il contratto ha forza di legge tra le parti, nel senso che è obbligatorio per i soggetti che vi hanno aderito, salvo il ricorrere di circostanze che consentono di disdire lo stesso (si pensi al recesso attribuito ai consumatori quando stipulano contratti a distanza) oppure di impugnarlo davanti al giudice per farne valere l’invalidità.
Si può impugnare un contratto stipulato per errore?
Secondo la legge, il consenso dato per errore può essere causa di annullamento del contratto, ma solo se l’errore è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente [1]. Cosa significa? Approfondiamo la questione.
Quando l’errore è essenziale?
L’errore è essenziale quando ha determinato la parte a concludere il contratto. Per la legge, l’errore è essenziale quando:
- cade sulla natura o sull’oggetto del contratto. È il classico caso del contraente che pensa di acquistare una cosa mentre in realtà si tratta di un’altra (errore sull’oggetto) oppure che crede di stipulare un contratto che in realtà è altro (errore sulla natura: si pensi a chi crede di firmare una locazione mentre si tratta di una compravendita, o viceversa);
- cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che deve ritenersi determinante del consenso. È il caso di chi pensa di acquistare un Van Gogh mentre in realtà si tratta di una crosta;
- cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso. È l’ipotesi di chi crede di acquistare dal figlio di un ricco imprenditore mentre in realtà si tratta di un mero omonimo, sempreché l’identità dell’altro contraente sia stato determinante per la conclusione dell’accordo;
- trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. Si pensi a chi acquista un prodotto di cui non sa essere vietata l’importazione in Italia.
Quando l’errore è riconoscibile?
Ulteriore condizione per l’annullabilità del contratto stipulato per errore è che quest’ultimo sia riconoscibile dalla controparte [2].
Non occorre che l’errore sia stato effettivamente conosciuto dall’altro contraente: per legge, è sufficiente che sia stato anche solo astrattamente riconoscibile, utilizzando la diligenza media di una normale persona.
La riconoscibilità dell’errore fa sì che il soggetto che si è ingannato possa chiedere l’annullamento del contratto.
Si pensi alla persona che sta acquistando una lavatrice pensando che si tratti di una lavastoviglie, oppure un lettore cd pensando che sia un lettore di files mp3: in casi del genere, trattandosi di errore chiaramente riconoscibile, il contratto potrà essere annullato.
La riconoscibilità dell’errore è una sorta di “sanzione” a carico di chi, pur avendo riconosciuto (o avendo dovuto riconoscere) l’errore in cui è incorso la controparte, ha taciuto a proprio vantaggio.
Cosa fare se si stipula un contratto per errore?
La parte che ha stipulato un contratto per errore può chiederne l’annullamento al giudice nel termine di cinque anni da quando ha scoperto lo sbaglio, essenziale e riconoscibile, che ha commesso.
L’annullamento si giustifica col fatto che il contraente ha sottoscritto un accordo che, in realtà, non avrebbe voluto se non fosse incorso in errore. Trattasi quindi di un vizio della volontà che può essere rimosso.
L’annullamento comporta la totale cancellazione del contratto con effetti retroattivi: ciò significa che l’accordo si considera come se non fosse mai esistito, con la conseguenza che tutte le prestazioni eseguite dovranno essere restituite (consegna del bene, pagamento del prezzo, ecc.).
Cosa fare in caso di errore di calcolo?
La legge esclude il rimedio dell’annullamento nel caso di mero errore di calcolo: in questa ipotesi, il contratto non va annullato ma semplicemente rettificato [3].
Si ha errore di calcolo quando, definiti in modo chiaro i termini da calcolare e il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale che si ripercuote sul risultato finale.
Si pensi all’appalto a misura, il cui corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite: per un mero errore di moltiplicazione dei fattori, viene riportato nel contratto un prodotto diverso da quello corretto.
Non c’è invece errore di calcolo quando l’importo nel contratto non è frutto di un’operazione matematica. È il caso di chi acquista una comunissima utilitaria al costo di 100mila euro anziché a quello corretto di 10mila.
Ebbene, quando c’è un errore di calcolo non è possibile annullare il contratto ma è sufficiente rettificarlo, cioè correggerlo riportando il risultato esatto del calcolo inizialmente sbagliato.
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