Cosa succede se ci sono più pignoramenti sulla pensione?
Cosa succede se un pensionato non può pagare un debito, come quello della finanziaria, e subisce due pignoramenti sulla stessa pensione? Quanti quinti possono essere pignorati?
In un contesto finanziario sempre più complesso, emergono frequentemente questioni relative alla tutela dei creditori e dei debitori nel caso di pignoramento. Il problema si fa più delicato quando è in gioco la pensione, trattandosi di importi non sempre elevati, destinati peraltro a soggetti fragili.
Proprio per tale ragione la legge ha fissato il limite di un quinto al pignoramento della pensione, con il rispetto del cosiddetto “minimo vitale”. Di tanto ci occuperemo qui di seguito. Chiariremo peraltro una questione assai interessante: cosa succede se ci sono più pignoramenti sulla pensione? Quanti “quinti” si possono pignorare?
Ipotizziamo il caso di un pensionato che abbia già subito un pignoramento della pensione da parte di una finanziaria e che riceva un precetto da parte di un ulteriore creditore: potrebbe questi subire una seconda trattenuta sulla pensione? Ecco cosa dice la legge.
Limiti di pignoramento della pensione in banca
Esiste una diversa disciplina a seconda che il pignoramento della pensione avvenga sul conto corrente ove questa viene accreditata o presso l’Inps. Li analizzeremo qui di seguito. È bene precisare che la scelta sulla modalità di pignoramento (in banca o presso l’Inps) è rimessa al creditore.
Nel caso di pignoramento della pensione sul conto corrente, le somme che si trovano già depositate in banca all’atto della notifica del pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (importo quest’ultimo rivalutato annualmente dall’Inps). Pertanto, se è vero che oggi l’assegno sociale è attualmente di 503,27 euro e che il triplo è pari a 1.509,81, in un conto con saldo inferiore a tale soglia non può essere pignorato nulla, mentre in un conto con saldo superiore può essere pignorata solo l’eccedenza.
Ad esempio, se sul conto ci sono 2.000 euro, il creditore può pignorare solo 2.000-1.509.81 ossia 490.19 euro.
Quanto invece alle successive mensilità che verranno di volta in volta accreditate dall’Inps, la banca effettuerà una trattenuta di un quinto, previo ordine del giudice. Il tutto fino all’estinzione del debito. In ogni caso la prima mensilità successiva al pignoramento non può mai essere pignorata.
Limiti di pignoramento della pensione all’Inps: il minimo vitale
Nel caso di pignoramento della pensione presso l’Inps, prima cioè dell’accredito della stessa sul conto corrente, il pignoramento può avvenire nei limiti di un quinto della pensione a cui però va prima sottratto il cosiddetto minimo vitale, necessario al sostentamento del pensionato. Il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno social e non può mai scendere al di sotto di mille euro. Pertanto, il doppio dell’assegno sociale (attualmente 503,27 euro) è di 1.006,54 euro.
Questo significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto (il 20%) della parte che eccede 1.006,54 e comunque non può mai essere pignorata se non supera mille euro. Quindi, su una pensione di 1.500 euro si può pignorare solo un quinto di 493,46 euro (e difatti 1.500 – 1006,54 = 493,46). In sostanza si tratta di un importo che risulta essere davvero irrisorio, ossia 24,67 euro al mese.
Ci possono essere più pignoramenti sulla pensione?
La legge consente la coesistenza di più pignoramenti sulla stessa pensione solo se i crediti hanno natura diversa.
Esistono tre categorie di crediti:
- crediti per imposte, sanzioni e tasse;
- crediti per assegni alimentari e mantenimento;
- altri crediti (ad esempio banche, finanziarie, ecc.).
Si può quindi avere un doppio pignoramento della pensione se un credito appartiene a una categoria (ad esempio debiti per cartelle esattoriali) e il secondo a un’altra categoria (ad esempio un debito verso la banca). In ogni caso, la somma dei pignoramenti non può mai erodere più della metà della pensione; in altri termini il pignoramento non può mai spingersi oltre il 50% dell’assegno erogato dall’Inps.
Se invece i crediti che hanno dato origine al pignoramento attengono alla stessa classe si seguono queste regole:
- se il secondo pignoramento viene eseguito contestualmente al primo, ossia prima dell’assegnazione del quinto della pensione al creditore, il giudice dispone la riunione delle procedure e i due creditori assumono una posizione paritaria rispetto alla quota pignorabile; essi cioè concorrono proporzionalmente sulla quota pignorata alla soddisfazione del rispettivo credito;
- se invece nel pignoramento antecedente è stata già disposta l’assegnazione, il creditore della seconda espropriazione dovrà attendere che sia completamente soddisfatto il creditore precedente. In pratica, i creditori successivi si “accodano” alla prima procedura e verranno soddisfatti solo quando la precedente procedura si sia conclusa.
Al riguardo, l’Inps o la banca, nella propria dichiarazione fornita al creditore, devono specificare i pignoramenti già eseguiti in precedenza e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
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