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Cosa significa lavoratore precoce

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(@paolo-florio)
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Chi rientra come lavoratore precoce, quando si può andare in pensione e quali sono gli altri diritti?

Il termine “lavoratore precoce” si riferisce a quei lavoratori che hanno iniziato la loro carriera lavorativa in giovane età, accumulando un significativo periodo di contribuzione prima di raggiungere una certa età. In Italia, la definizione e i requisiti per essere considerati un lavoratore precoce sono stabiliti principalmente dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017). Qui di seguito vedremo cosa significa lavoratore precoce e quali sono i requisiti per entrare in questa categoria.

Che vuol dire “lavoratore precoce”?

Un lavoratore precoce è una persona che ha iniziato a lavorare prima di compiere 19 anni. Questo significa che ha iniziato a versare contributi previdenziali in giovane età, spesso mentre frequentava ancora la scuola o svolgeva altri studi.

Tali dipendenti sono considerati “precoci” perché hanno iniziato a lavorare molto prima rispetto alla media.

Grazie a questi contributi versati in anticipo, i lavoratori precoci hanno la possibilità di accedere a determinati benefici previdenziali prima rispetto ad altri lavoratori, come la pensione anticipata.

Requisiti per essere considerati lavoratori precoci

Vediamo ora come si rientra nella categoria dei lavoratori precoci. Un lavoratore è considerato precoce se può dimostrare di avere almeno

  • contribuzione effettiva versata prima dei 19 anni;
  • 12 mesi di contribuzione effettiva (cioè periodi di lavoro effettivo) prima di aver compiuto il diciannovesimo anno di età.

Pensione anticipata per lavoratori precoci: requisiti

In generale il requisito per andare in pensione anticipata è di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (più 3 mesi per la cosiddetta “finestra d’attesa”). Questi requisiti invece non valgono per i lavoratori precoci.

I lavoratori precoci possono accedere al pensionamento con 41 anni di contributi purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con conclusione integrale della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi (non devono cioè avere diritto ad ammortizzatori sociali);
  • assistenza a un familiare di 1° o 2° grado con handicap grave (quindi: genitori, figli, nipoti, fratelli o sorelle);
  • riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • svolgimento di attività lavorative faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Una volta maturati i requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori precoci avviene trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi

Tale diritto è stato introdotto per riconoscere il lungo periodo di contribuzione accumulato da questi lavoratori.

I benefici concessi ai lavoratori precoci non sono cumulabili con altri benefici pensionistici. Ad esempio, non possono cumulare la pensione anticipata con l’APE sociale se non soddisfano i requisiti specifici per entrambe le prestazioni.

 

 
Pubblicato : 11 Settembre 2024 09:00