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Cosa significa abuso dei mezzi di correzione

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(@elda-panniello)
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In ambito familiare e extra familiare commette reato chi fa un uso eccessivo dei mezzi correttivi o disciplinari ai danni di una persona sottoposta alla sua autorità/vigilanza/cura.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina [1], inserito nel Codice penale nel titolo dedicato ai Delitti contro la famiglia e nel capo relativo ai Delitti contro l’assistenza familiare, nel corso dei decenni è stato oggetto di una interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che ne ha, via via, circoscritto la portata, limitandone il campo di applicazione per adeguarlo al mutamento dei costumi. Alla luce di ciò, oggi, cosa significa abuso dei mezzi di correzione o di disciplina?

Con tale espressione la legge penale individua la condotta criminosa di chi, avendo una posizione di autorità su determinati soggetti, eccede volontariamente nel metodo correttivo o di disciplina, causando nella vittima un rischio di danno alla salute psicofisica. Affinché sussista tale fattispecie è necessario accertare caso per caso dove sia il confine tra il metodo correttivo/di disciplina doveroso e l’abuso che fa scattare il reato. Il limite si oltrepassa quando si crea un pericolo di un danno alla salute del soggetto sottoposto all’autorità.

Il bene giuridico tutelato è l’incolumità psicofisica o la dignità delle persone.

Abuso dei mezzi di correzione: chi sono i soggetti del reato?

Nonostante la norma penale usi l’espressione “chiunque” per individuare il soggetto attivo della condotta criminosa in esame, l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è un reato proprio. Ciò vuol dire che può essere commesso solo da chi ha un legittimo potere di correzione o di disciplina nei confronti della vittima/soggetto passivo.

Il reato non è configurabile nel caso in cui il soggetto passivo sia il figlio maggiorenne del soggetto attivo. Infatti, una simile responsabilità penale da parte del genitore può ritenersi integrata solo qualora lo stesso abbia ancora una potestà sul figlio, alla quale quest’ultimo non è in grado di sottrarsi [2].

In cosa consiste l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina?

L’articolo 571 del Codice penale ha come finalità quella di reprimere la condotta di chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Il legislatore penale quindi punisce tutti i comportamenti che provengono da persone che per motivi familiari, di lavoro o semplicemente di fatto sono tenute a provvedere ad un’altra persona nel momento in cui utilizzano in maniera distorta o eccessiva qualsiasi mezzo di cui dispongono per far rispettare la loro autorità. In altre parole i mezzi di correzione o di disciplina, di per sé leciti, diventano illeciti quando si utilizzano in eccesso. Se, invece, i mezzi usati sono di natura illecita (come ad esempio minacce o sevizie), non si configura il reato di abuso dei mezzi di correzione bensì una fattispecie di reato contro la persona.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non interessa soltanto il rapporto genitori-figli ma anche educatori, maestri e professori, personale medico-sanitario e chiunque abbia un legittimo potere/autorità nei confronti di soggetti che si trovano in un particolare stato di inferiorità o di soggezione rispetto ai primi. Rientrano in tale ambito ad esempio il dipendente soggetto a chi eserciti un’autorità su di lui nell’esercizio di una professione, gli allievi affidati al maestro, i soggetti minori o in condizioni di difficoltà/incapacità sottoposti a tutela.

Il reato è subordinato al verificarsi di una condizione obiettiva di punibilità, nel senso che la condotta dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è penalmente rilevante se da essa deriva un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente della vittima. In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina peraltro la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari [3].

Il reato in esame non ha natura necessariamente abituale sicché può ritenersi integrato quando il soggetto attivo pone in essere un unico atto, ovviamente di notevole importanza, ma anche nel caso di una serie di comportamenti lesivi dell’integrità psicofisica della vittima ripetuti e mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile [4].

Per l’integrazione del reato, peraltro è reputato sufficiente il mero pericolo che i soggetti passivi subiscano una malattia nel corpo o nella mente [5].

Qual è l’elemento soggettivo del reato?

In merito all’elemento soggettivo del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina la dottrina negli anni ha mutato indirizzo. In passato, per la configurabilità della fattispecie criminosa si riteneva necessaria la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella volontà dell’agente di commettere il fatto sanzionato nell’intento di perseguire una finalità educativa.

Oggi, invece, si considera sufficiente un dolo generico, cioè la semplice volontà consapevole di realizzare il fatto costitutivo di reato. Detto altrimenti il soggetto attivo vuole compiere il fatto dal quale deriva l’evento dannoso al solo fine di esercitare una potestà disciplinare legittima. In quest’ottica il fine correttivo non costituisce uno scopo ulteriore, idoneo ad integrare il dolo specifico.

Com’è punito il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina?

L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è punito con la reclusione fino 6 mesi; detta pena è aggravata quando dal reato deriva alla vittima una lesione personale [6]; è ancora più aggravata se da esso deriva addirittura la morte [7].

È ovvio che, in ogni caso, né l’evento lesioni né l’evento morte devono essere voluti dall’autore del reato altrimenti questi incorrerebbe in responsabilità per i reati di lesioni o di omicidio.

Abuso mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia: qual è la differenza?

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non va confuso con il reato di maltrattamenti in famiglia [8].

Più volte la giurisprudenza della Cassazione ha fatto chiarezza sulla differenza che intercorre tra questi due reati.

La sentenza n. 34460/2007 ha precisato che alla base del reato di cui all’articolo 571 del Codice penale c’è l’utilizzo di mezzi educativi, astrattamente consentito e legittimo, che, tuttavia, diviene abuso in quanto eccessivo, intempestivo, arbitrario attraverso l’uso di mezzi illeciti (vedi ad esempio percosse, ingiurie, minacce).

Il reato di maltrattamenti in famiglia si verifica, diversamente, quando la vittima è soggetta a continui episodi di violenza e prevaricazione che rendono le sue condizioni di vita intollerabili e mortificanti [9].

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, inoltre, non è un reato necessariamente abituale, elemento invece imprescindibile per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.

 
Pubblicato : 4 Giugno 2023 15:00