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Cosa rischia l’avvocato che non paga l‘affitto

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(@carlos-arija-garcia)
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Non solo lo sfratto: secondo il Consiglio nazionale forense ci devono essere conseguenze più gravi per chi compromette la credibilità della categoria.

Per un qualsiasi cittadino, non pagare il canone di locazione per qualche mese può comportare lo sfratto esecutivo. Ma per chi esercita la professione forense, un comportamento del genere può avere effetti ben più gravi. Ad esempio, cosa rischia l’avvocato che non paga l’affitto?

Lo ha spiegato recentemente il Consiglio nazionale forense in una sentenza con la quale, a dire il vero, ha fatto un favore alla professionista finita nel mirino perché non c’era verso di farle riconoscere al proprietario dello studio in cui lavorava i soldi dell’affitto e delle spese condominiali. Il fatto che lavori in ambito legale, insomma, non fa eccezione, anzi: vediamo cosa rischia e perché.

Cosa rischia chi non paga l’affitto?

La prima considerazione da fare è che, indipendentemente dal mestiere che si fa, chi non paga l’affitto rischia lo sfratto. Su questo, in via generale, non ci piove. Quindi, che si tratti dello studio in cui lavora o dell’immobile in cui abita, l’avvocato deve corrispondere al proprietario il canone pattuito nel contrato e le spese condominiali accordate.

Nel caso in cui non lo facesse, il padrone di casa sarebbe legittimato a partire con la procedura che può portare perfino allo sfratto. In teoria, infatti, basta un mese di affitto non pagato per essere considerato un inquilino moroso se non si versa il canone entro 20 giorni dalla scadenza pattuita [1]. Volendo, a quel punto, il proprietario ha tutto il diritto di rivolgersi ad un giudice per dichiarare lo stato di morosità del conduttore.

Sempre secondo quanto stabilito dalla legge, lo stato di morosità comporta l’obbligo di lasciare i locali ricevuti in locazione. Il locatore, se si lascia ispirare dal buon senso, chiederà all’inquilino delle spiegazioni sul perché non ha pagato quanto dovuto. Se trova tali spiegazioni convincenti, può decidere di portare pazienza per un periodo che può essere accordato verbalmente o per iscritto. Altrimenti, può passare alla fase successiva.

La fase successiva consiste nella messa in mora dell’inquilino, con una lettera da consegnare a mano o – meglio ancora, per avere qualche riscontro materiale in più – inviata come raccomandata a/r o via Pec.

Nella lettera, l’inquilino leggerà:

  • lo scopo della raccomandata, cioè la formale costituzione in mora e l’intimazione al pagamento del canone o dei canoni arretrati;
  • il titolo da cui scaturisce il diritto a pretendere quella somma, cioè il contratto di locazione;
  • il termine entro il quale l’inquilino deve pagare l’arretrato e gli interessi di mora.

Il mancato pagamento dell’affitto e delle spese condominiali (se ci sono, per queste ultime, due mensilità arretrate) possono determinare la risoluzione del contratto di locazione. È così che si arriva allo sfratto.

Il proprietario dovrà prima comunicare per iscritto l’intimazione a lasciare liberi i locali e l’invito a presentarsi davanti al giudice per eseguire l’accertamento sul mancato pagamento dei canoni. Appurato questo fatto, viene deciso lo sfratto. Il tribunale stabilirà entro quando.

Se l’inquilino moroso è un avvocato, cosa rischia?

La procedura appena vista non cambia a seconda della professione o del mestiere che svolge l’inquilino. Quello che cambia è il seguito, cioè le conseguenze che il fatto di non pagare l’affitto possono avere per il conduttore. Nello specifico, l’avvocato rischia, oltre allo sfratto, anche la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.

È il Consiglio nazionale forense a dichiarare inammissibile un comportamento del genere da parte di un professionista il cui mestiere è quello di difendere la legalità. Il Cnf, infatti, ritiene che ci siano dei risvolti deontologici in una simile condotta, poiché risulta contraria ai principi di probità e decoro che devono contraddistinguere chi appartiene alla classe forense. Tanto più quando il proprietario concede il suo immobile riponendo la fiducia in un professionista che ritiene, per principio, corretto e solvibile.

Così si è espresso il Consiglio in una recente sentenza [1] con cui ha sospeso per due mesi (e non per sei, come richiesto a suo tempo dalla Corte d’appello di Bologna) una professionista iscritta all’albo che aveva l’abitudine di non pagare il canone di locazione, al punto di accumulare un debito di 11mila euro solo per l’affitto. «Solo», perché tra gli addebiti a suo carico c’era anche il mancato saldo del prezzo per l’acquisto di un’automobile.

Quanto basta, secondo il Consiglio nazionale forense, per applicare l’articolo 64 de nuovo Codice deontologico secondo cui esiste il dovere di adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale. In sostanza, conclude il Cnf, inadempimenti compromettono fortemente la credibilità e l’affidabilità dell’avvocato.

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Pubblicato : 5 Gennaio 2023 08:30