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Cosa rischia il padre ubriaco e violento

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(@giordana-liliana-monti)
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Il padre può essere allontanato dalla casa familiare anche se non ha mai toccato i figli che, però, sono vittime di «violenza assistita».

Quante volte vedendo un film capita di sentire che uno dei protagonisti ha avuto un’infanzia travagliata a causa del padre ubriacone o della madre tossicodipendente? C’è sempre qualche situazione drammatica simile dietro ai personaggi. Situazione che, per molti, è solo la rappresentazione di una triste realtà vissuta quotidianamente o in passato. Si tratta di traumi infantili che condizionano la vita di quei giovani che, crescendo, avranno sempre impressi nella memoria i comportamenti molesti o violenti compiuti da uno dei genitori sotto l’influenza di alcol o droghe. Proprio per limitare al minimo il trauma ai minori, in un recente caso il Tribunale di ha disposto nei confronti della moglie e dei figli minorenni di un uomo violento ordini di protezione per abusi familiari per ubriachezza molesta ed aggressioni fisiche.

Nello specifico il Tribunale di Bologna, per proteggere i membri del nucleo familiare, tramite ordinanza ha accolto la domanda proposta dalla moglie, una delle parti lese, ordinando al marito di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e dei figli e disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e da tutti i luoghi da loro abitualmente frequentati.

Come verificato dai giudici, il padre, pur non infliggendo direttamente violenza sui figli, li ha costretti spesso ad assistere ai maltrattamenti inferti alla moglie, spesso causati dalla dipendenza dall’alcol cui è soggetto e che non è mai riuscito a curare nonostante i tentativi di ricovero in una struttura specializzata.

Le condotte descritte dagli inquirenti e in giudizio dalla moglie, secondo il Tribunale, comportano «senza dubbio quel grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della signora e dei figli minorenni delle parti». Nello specifico, il provvedimento disposto dal giudice ha lo scopo di tutelare la moglie, che ha timore di subire violenza dal coniuge, che l’ha minacciata e l’ha più volte seguita (anche in piena notte e dopo l’emissione dell’ordine di protezione). Allo stesso modo, l’obiettivo del divieto di avvicinamento ha lo scopo di proteggere anche i figli minorenni della coppia che, «pur non avendo subito direttamente aggressioni, hanno comunque dovuto assistere alle azioni intimidatorie del padre contro la madre, con conseguente realizzazione di una fattispecie di “violenza assistita”, che, come noto, può avere gravi conseguenze nello sviluppo emotivo e comportamentale delle vittime».

È corretto che il giudice civile adotti ordini di protezione nel caso in cui la condotta tenuta dal genitore o da un’altra persona convivente con i minori causa gravi pregiudizio alla loro integrità fisica o morale e, allo stesso tempo, limiti la libertà del coniuge o convivente.

A conferma della scelta operata dal Tribunale c’è anche una precedente pronuncia del Tribunale di Milano che, il 17 aprile 2013, ha stabilito che il diritto di famiglia prevede rimedi «speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno dei partners dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 cod. civ.); provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis cod. civ.); sanzioni e risarcimento del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult. comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 cod. civ.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342-bis cod. civ., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche ammesse statuizioni di tipo economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare».

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Pubblicato : 11 Gennaio 2023 13:50