Cosa rischia chi imbratta beni culturali per protesta
La nuova legge contro le “ecoproteste”: reclusione e sanzioni amministrative per chi imbratta teche e custodie a protezione di opere esposte in musei, pinacoteche e gallerie.
Si moltiplicano le proteste degli ambientalisti che, per sollevare l’attenzione dei media sulla tutela del pianeta, prendono di mira opere d’arte, le acque dei canali, quadri chiusi in pinacoteche. L’inquinamento, da ambientale, diventa però così “artistico”. Ed ecco che il Governo ha subito varato una nuova normativa che istituisce un apposito reato che introduce sanzioni più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici anche se solo per protesta. La nobiltà dell’obiettivo dei manifestanti non può però andare a danno di opere dell’umanità che, come l’ambiente, vanno preservate con la massima cura.
Vediamo allora cosa rischia chi sporca o deturba tali beni pubblici.
Le pene per chi distrugge opere d’arte
L’articolo 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.
Le pene per chi imbratta opere d’arte
È poi prevista la sanzione pecuniaria (anche in questo caso amministrativa) da 10.000 a 40.000 euro per chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
La contestazione penale
Le sanzioni amministrative si aggiungono a quelle penali previste dal codice e dalle leggi speciali per le specifiche condotte appena elencate.
La nuova legge sembra introdurre quindi un “doppio binario” sanzionatorio, per il quale per un medesimo fatto è prevista l’applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative.
- Veniamo quindi alle sanzioni penali. Le pene previste per chi
- distrugge o deteriora i beni culturali o paesaggistici va da 2 a 5 anni di carcere;
- imbratta i beni culturali o paesaggistici: va da 6 mesi a 3 anni di carcere.
L’articolo 4 infine modifica l’articolo 639 del codice penale: elevando “fino a euro 309” la multa comminabile ai sensi del primo comma; introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
La procedura
Il comma 3 prevede che l’organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e irrogate le sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).
I proventi delle sanzioni verranno riassegnati al Ministero della cultura per il ripristino dei beni.
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