Cosa non può fare l’ufficiale giudiziario
Chi è e cosa fa l’ufficiale giudiziario? È possibile utilizzare la forza bruta per eseguire un provvedimento del giudice?
L’ufficiale giudiziario è quel funzionario pubblico che si occupa di eseguire materialmente i provvedimenti del giudice nel caso in cui non vengano rispettati spontaneamente dai soggetti destinatari. Oltre a ciò, l’ufficiale giudiziario si occupa anche delle notifiche degli atti che gli vengono consegnati dai privati (gli avvocati, ad esempio) oppure direttamente dalla cancelleria del tribunale o della procura. Tanto precisato, con il presente articolo vedremo cosa non può fare l’ufficiale giudiziario.
Chi è l’ufficiale giudiziario?
Come anticipato in premessa, l’ufficiale giudiziario è un funzionario pubblico nonché pubblico ufficiale alle dipendenze del Ministero della giustizia.
L’ufficiale giudiziario svolge le sue attività nell’ambito del processo civile e penale, occupandosi anche di attività stragiudiziali. Vediamo quali sono le principali.
Cosa fa l’ufficiale giudiziario?
La legge attribuisce all’ufficiale giudizio compiti di grande rilievo, il più importante dei quali è probabilmente quello di dare attuazione alle sentenze e a ogni altro provvedimento giudiziario tutte le volte in cui non sia eseguito spontaneamente dalle parti. Si pensi ad esempio all’esecuzione di uno sfratto o al pignoramento dei beni mobili.
Ma non solo: l’ufficiale giudiziario svolge un fondamentale compito di notifica degli atti giudiziari, come decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti immobiliari e/o pignoramenti presso terzi, sentenze, atti di citazione e ordinanze di sfratto.
L’ufficiale giudiziario può provvedere personalmente alla notifica, recandosi direttamente presso il domicilio del destinatario. In alternativa, può far recapitare la notifica mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
L’ufficiale giudiziario si occupa anche di attività stragiudiziali, come la redazione (levata) dei protesti, la notificazione di atti stragiudiziali (diffide, intimazioni), la messa in mora formale del creditore mediante offerta reale.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Ufficiale giudiziario: chi lo manda?
Ufficiale giudiziario: cosa può fare?
Nell’esecuzione dei propri compiti l’ufficiale giudiziario gode di prerogative sconosciute ai normali privati. Tanto è evidente soprattutto con riferimento alle attribuzioni che riguardano l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
Ad esempio, nell’eseguire un pignoramento mobiliare, la legge consente all’ufficiale giudiziario di cercare i beni non solo in casa del debitore ma anche sulla sua persona, consentendogli così di compiere una vera e propria perquisizione.
L’ufficiale giudiziario può quindi “frugare” tra gli oggetti personali del debitore, potendo aprire armadi, cassetti e perfino la cassaforte, al fine di trovare beni da sottoporre a pignoramento.
Per fare ciò, l’ufficiale giudiziario deve ovviamente entrare in casa del debitore. Tale facoltà gli è concessa dalla legge non solo per effettuare la ricerca di beni mobili da pignorare ma anche per attuare il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato. Si pensi all’esecuzione di uno sfratto, ad esempio.
Ogni volta che il destinatario del provvedimento giudiziario non dovesse collaborare (ad esempio, nel caso in cui rifiutasse di far entrare in casa), l’ufficiale giudiziario può chiamare le forze dell’ordine affinché, anche utilizzando la forza, sia consentito l’accesso.
Oltre alla polizia l’ufficiale giudiziario può avvalersi di ogni altro soggetto che gli consenta di portare a termine il proprio compito. Ad esempio, se l’affittuario da sfrattare è andato via e ha lasciato la porta di casa chiusa senza che il proprietario abbia il duplicato delle chiavi, allora si potrà avvalere di un fabbro per forzare la porta e cambiare la serratura.
Si badi bene: di ogni operazione compiuta l’ufficiale giudiziario redige un verbale che viene poi depositato nella cancelleria del tribunale competente.
Ufficiale giudiziario: cosa non può fare?
L’ufficiale giudiziario, davanti all’opposizione del debitore o, comunque, del soggetto destinatario del provvedimento del giudice, non può esercitare alcuna forma di violenza.
Ciò significa che se, ad esempio, l’inquilino abusivo non apre la porta, non potrà sfondarla a calci ma dovrà chiamare le forze dell’ordine (ed eventualmente altre persone competente, come ad esempio un fabbro) che gli consentano di portare a termine il proprio lavoro.
Ugualmente, se il debitore rifiuta di farsi perquisire, l’ufficiale giudiziario non potrà usare la forza bruta ma dovrà sempre chiamare le forze dell’ordine. Insomma: l’ufficiale giudiziario non può spingersi sino a mettere le mani addosso al debitore.
L’ufficiale giudiziario, inoltre, non può sottoporre a pignoramento una serie di beni, come ad esempio: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli.
Tutti questi oggetti, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.
Sono inoltre impignorabili tutti gli animali da compagnia nonché quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza: rimangono dunque esclusi dal divieto, e potranno dunque essere pignorati, gli animali da allevamento.
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