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Cosa fare se il datore di lavoro non paga la tredicesima

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(@valentina-azzini)
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Il datore è tenuto a pagare le mensilità supplementari: se non vi provvede, lo devi sollecitare per iscritto e, successivamente, puoi agire in giudizio per il recupero del tuo credito

Da un controllo dei pagamenti ricevuti dal tuo datore di lavoro, ti sei accorto che non ti ha pagato la tredicesima. La tredicesima spetta a tutte le categorie di lavoratori e generalmente viene corrisposta a fine anno, oppure – se il contratto di lavoro lo prevede – rateizzata mensilmente. Il datore è obbligato a pagarla. Il mancato pagamento della tredicesima, magari, si protrae anche da diversi anni, quindi ti chiedi cosa fare se il datore di lavoro non paga la tredicesima e quanto tempo hai per far valere il tuo diritto. In prima battuta potresti, personalmente o con l’aiuto di un Sindacato o legale di fiducia, inviare all’azienda un sollecito scritto, ma se questo non sortisse effetti, potrai agire giudizialmente o rivolgerti all’Ispettorato del lavoro per recuperare il tuo credito. Vediamo allora, in questo breve articolo, tutte le possibili soluzioni da adottare se il datore di lavoro non eroga la mensilità supplementare.

Cos’è la tredicesima

La tredicesima mensilità è un pagamento aggiuntivo alla retribuzione che i datori di lavoro debbono erogare ai propri dipendenti all fine di ogni anno, generalmente nel mese di dicembre, come “gratifica o premio natalizio”. La tredicesima corrisponde circa ad un mese in più dello stipendio, per questo viene chiamata anche “mensilità aggiuntiva”.

Oltre alla tredicesima, se il CCNL di categoria lo prevede, viene corrisposta ai lavoratori, a titolo di mensilità supplementare, anche la quattordicesima, quest’ultima nel mese di giugno.

Generalmente, come detto poco sopra, la tredicesima viene corrisposta in soluzione unica nel mese di dicembre, ma può accadere, se il contratto di lavoro lo prevede, che sia rateizzata mensilmente, dividendo l’importo totale spettante al lavoratore per 12.

La tredicesima spetta altresì ai pensionati, in aggiunta alla normale pensione mensile, sempre nel mese di dicembre.

La mensilità supplementare viene corrisposta in base agli effettivi mesi di lavoro prestato e non spetta in caso periodo lavorato nel corso del mese inferiore ai 15 giorni. Essa, inoltre, matura in caso di assenza dal lavoro per ferie, malattia, maternità, congedi retribuiti, cassa integrazione, infortunio.

Inoltre, vi sono alcune categorie di lavoratori cui non spettano le mensilità aggiuntive, quali stagisti, tirocinanti e lavoratori autonomi.

Il diritto al pagamento delle mensilità supplementari si prescrive nel termine di 3 anni, decorrenti dalla maturazione del diritto al relativo pagamento. Di conseguenza, se la corresponsione del relativo importo avviene in soluzione unica, la prescrizione inizia a decorrere dal mese in cui doveva essere eseguito il pagamento (il mede si dicembre di ogni anno); se essa viene invece rateizzata, la prescrizione del relativo credito decorre mensilmente, dal mancato pagamento di ciascun rateo. Si tratta di una “prescrizione presuntiva“: ciò significa che l’inerzia del creditore/lavoratore per il periodo di tempo previsto dalla legge fa sorgere la presunzione che il suo credito sia stato pagato; qualora, invece, il diritto sia fatto valere nei termini, sarà il datore a dover provare l’avvenuto pagamento.

Mancato pagamento della tredicesima: tutele

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una tredicesima mensilità ai propri dipendenti; se ciò non accade, innanzitutto sarà necessario sollecitare l’azienda al pagamento, per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. o pec.

Tale sollecito può essere fatto dal lavoratore personalmente, oppure con l’ausilio di un Sindacato o di un legale di fiducia.

Se, nonostante il sollecito trasmesso al datore, non arriva alcun pagamento, il lavoratore può agire per il recupero del proprio credito in diversi modi.

In primo luogo, il lavoratore può, con l’assistenza di un legale, iniziare un’azione giudiziaria nei confronti dell’azienda, volta a ottenere il pagamento del proprio credito. Trattandosi di credito risultante da busta paga, o comunque il cui importo può agilmente essere calcolato sulla base dei prospetti paga rilasciati nel corso dell’anno e delle tabelle retributive contenute nel CCNL di categoria applicato al rapporto, sarà possibile avviare una particolare azione giudiziaria, detta procedimento per ingiunzione, il quale prende avvio con il deposito in Tribunale di un ricorso, con il quale – sulla base dei prospetti paga e del CCL di categoria – si chiede al Giudice di ordinare al datore il pagamento di quanto spettante a titolo di tredicesima entro 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento (c.d. decreto ingiuntivo). In mancanza di pagamento entro i suddetti termini, si potrà agire per il recupero forzoso del credito, mediante pignoramento di beni e crediti aziendali e, in alcuni casi, datoriali.

In alternativa all’azione giudiziaria, si può, personalmente o assistiti da un legale o da un sindacato di fiducia, promuovere istanza per tentativo di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro, il quale costituirà un’apposita commissione di conciliazione e convocherà le parti per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.

Infine, il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato del lavoro, in questo caso, però, non agli Uffici deputati alla conciliazione delle vertenze, ma a quelli che svolgono attività ispettive e sanzionatorie e denunciare la violazione da parte del datore di lavoro. Gli Ispettori eseguiti i controlli del caso, applicheranno all’azienda, se necessario, le relative sanzioni, oltre ad ordinare il pagamento della tredicesima non erogata.

 
Pubblicato : 21 Agosto 2023 14:15