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Cosa fare se il datore di lavoro non paga la malattia

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(@valentina-azzini)
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Mancato pagamento della malattia: si può agire per il recupero delle differenze retributive, fare una segnalazione all’Inps e all’Ispettorato del lavoro, sporgere denuncia-querela contro il datore

Sei a casa dal lavoro perchè ammalato, magari si tratta di una lunga malattia che ti costringe ad assentarti dall’azienda per un lungo periodo e, nel frattempo, nessuno ti paga. Quello stipendio ti serve per vivere e sai che è un tuo diritto essere retribuito anche se non lavori perchè stai male. Ti chiedi allora cosa fare se il datore non paga la malattia e a chi potresti rivolgerti per avere tutela. La malattia viene pagata in parte dall’azienda e in parte dall’Inps, per quest’ultima parte anticipata dal datore, che quindi, non pagando, sta ingannando sia te, che l’Ente previdenziale. Vediamo allora quali sono i tuoi diritti in caso di malattia e cosa fare in caso di mancato pagamento del relativo trattamento economico.

La malattia del lavoratore

Può accadere, nel corso del rapporto di lavoro, che il dipendente si ammali e, per periodi più o meno lunghi, sia dunque costretto ad assentarsi dal lavoro.

Trattandosi di una condizione che non dipende dalla volontà del lavoratore e che gli impedisce di svolgere le proprie mansioni e procurarsi reddito, la legge tutela la malattia prevedendo che, durante i periodi di assenza per cura e convalescenza, al dipendente ammalato sia comunque garantito il pagamento della retribuzione.

Innanzitutto, comparsi i sintomi della malattia, il lavoratore dovrà avvisare il datore e recarsi dal proprio medico, il quale, accertato lo stato morboso, dovrà trasmettere all’Inps la relativa certificazione, indicante la data di inizio e fine malattia. Al lavoratore verrà invece rilasciato dal medico il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso, che dovrà essere comunicato all’azienda.

L’Inps, ricevuto il certificato, metterà a disposizione del datore l’attestato di malattia.

In quanto finalizzata alla tutela della salute dell’individuo, diritto costituzionalmente garantito, la malattia è particolarmente tutelata nel nostro ordinamento, prevedendo la legge, come detto, che il lavoratore ammalato possa ricevere ugualmente la retribuzione e, altresì, che abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo indicato nei CCNL di categoria (c.d. periodo di comporto), solo decorso il quale l’azienda potrà licenziarlo per eccessiva morbilità.

Durante i periodi di assenza per malattia, il lavoratore dovrà fare il possibile per agevolare e velocizzare le cure e osservare l’obbligo di reperibilità domiciliare, salvo i casi in cui la sua patologia lo esoneri da tale prescrizione (si pensi al dipendente ammalato di depressione, per il quale, invece, uscire di casa possa essere terapeutico).

Il trattamento economico durante la malattia

Il lavoratore ammalato ha diritto al pagamento della retribuzione. Questa viene corrisposta, in parte, dall’azienda e, in parte, dall’Inps.

In particolare, i primi tre giorni di assenza per malattia sono interamente a carico del datore di lavoro (c.d. periodo di carenza), mentre i giorni successivi sono a carico dell’Inps, sebbene anticipati dal datore di lavoro. Generalmente, anche quando l’Inps paga la malattia, i CCNL di categoria prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità durante il periodo di conservazione del posto di lavoro, fino ad un determinato ammontare che può essere una quota o il 100% della normale retribuzione.

Di norma, l’importo dell’indennità di malattia pagata dall’Inps è pari al:

  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno;
  • 66,66% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno

L’indennità a carico dell’Inps è riconosciuta per le seguenti categorie di lavoratori:

  • operai;
  • impiegati del settore terziario (Commercio, Pubblici Esercizi, Studi Professionali, Servizi di culto), tranne: viaggiatori e piazzisti, dipendenti di sindacati, partiti politici e di proprietari di fabbricati, che non pagano la contribuzione per malattia;
  • apprendisti

Per le altre categorie di dipendenti, il pagamento dell’indennità di malattia è interamente a carico dell’azienda.

Tutela in caso di mancato pagamento della malattia

Se il datore non paga e non anticipa la retribuzione al dipendente in malattia, incorre in responsabilità civile e penale.

La responsabilità civile

Innanzitutto l’azienda che non paga la malattia al dipendente commette sia un illecito civile, in quanto non paga al lavoratore somme che gli spettano per legge.

In tal caso, dunque, il lavoratore dovrà rivolgersi ad un legale e, previo invio al datore di un sollecito scritto, a mezzo raccomandata a.r. o pec, con il quale gli si intima il pagamento, dovrà intraprendere un’azione legale per il recupero del proprio credito nei confronti dell’azienda.

L’azione legale consiste nel deposito di un ricorso presso il Tribunale competente per materia e territorio, con il quale si chiede al Giudice di condannare l’azienda al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di malattia.

In alternativa all’azione giudiziaria, è possibile altresì proporre istanza di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale istituirà una commissione di conciliazione, composta da un presidente, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentate dei datori di lavoro, e convocherà le parti per tentare di raggiungere una soluzione bonaria della vertenza.

La responsabilità penale

Il datore che non anticipa il trattamento economico di malattia commette altresì un illecito penale, in quanto recupera dall’Inps denaro che in realtà non ha mai versato al lavoratore.

Accanto all’azione giudiziaria civile, dunque, il lavoratore potrà far valere le proprie ragioni anche in sede penale. In particolare, il dipendente potrà:

  • inviare una segnalazione all’Inps, che a propria volta potrà denunciare il fatto alla Procura della Repubblica, affinché proceda penalmente;
  • denunciare l’azienda all’Ispettorato del lavoro, che invierà propri ispettori in  loco per la contestazione e l’avvio del procedimento penale;
  • sporgere, personalmente o con l’ausilio di un avvocato, denuncia ai carabinieri o alla Procura della Repubblica.

Tuttavia, con l’avvio dell’azione penale, il lavoratore non otterrà una soddisfazione economica immediata, in quanto controparte nel procedimento penale è lo Stato. Eventualmente, ci si potrà costituire parte civile nel processo penale per avere anche un riscontro economico diretto.

Di conseguenza, l’azione civile risulta essere invece lo strumento più idoneo e immediato per recuperare il proprio credito.

 
Pubblicato : 16 Agosto 2023 08:15