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Cosa fare se il datore di lavoro non consegna la busta paga

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(@valentina-azzini)
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare le buste paga al dipendente e la loro sottoscrizione da parte del lavoratore ha solo valore di accettazione e non di quietanza

Il tuo datore di lavoro non ti consegna le buste paga, dunque non hai modo di sapere se quello che ti paga mensilmente e sia o meno corretto, oppure omette di darti le buste paga e nemmeno di corrisponde la retribuzione, quindi recuperare il tuo credito diventa molto più difficile e dispendioso. Ti chiedi allora cosa puoi fare se il datore di lavoro non consegna le buste paga e, qualora lo faccia e ti imponga di firmarle, magari senza averti pagato, che valore abbia la tua sottoscrizione. Devi sapere che l’azienda è obbligata a consegnarti mensilmente i prospetti paga e, entro il 28 febbraio di ogni anno, anche la Certificazione unica o CU. La firma di questi documenti può essere richiesta, ma la sua valenza è limitata. Vediamo allora di seguito cosa fare se il datore non consegna la busta paga e come “reagire” a tale omissione.

La busta paga

Il prospetto paga, o busta paga, è quel documento che l’azienda è tenuta a consegnare mensilmente ai propri dipendenti e nella quale sono indicati in dettaglio tutti gli elementi che compongono la retribuzione mensilmente loro spettante, le trattenute operate dall’azienda, i contatori di ferie e rol.

La legge non prevede un modello specifico di busta paga, demandando all’azienda (o meglio, al consulente del lavoro che si occupa della redazione dei prospetti paga) di scegliere la forma “grafica” più idonea alla sua redazione.

Comunque sia graficamente predisposta, la busta paga deve contenere precisi dati.

Innanzitutto, nella parte “alta” del documento debbono essere inseriti i dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, codice fiscale/partita Iva), l’indirizzo della sede legale, matricola Inps e Inail, indirizzo dell’eventuale unità produttiva presso cui il lavoratore è assegnato) e del lavoratore (generalità anagrafiche, data di assunzione, qualifica e mansione attribuite, livello di inquadramento e, in caso di contratto a tempo parziale, la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro).

Di seguito ai dati identificativi delle parti, vengono dunque indicati, nel “corpo della busta paga”, gli elementi della retribuzione, proporzionati alle ore effettive di lavoro prestato, quali:

  • paga base
  • elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
  • eventuali superminimi
  • scatti di anzianità
  • eventuali indennità percepite dal lavoratore in ragione delle mansioni svolte
  • eventuali voci “indirette” con cadenza ultramensile, quali mensilità supplementari e premi di risultato
  • eventuali voci di “retribuzione differita”, quali TFR, indennità sostitutiva per ferie e permessi maturati e non goduti, indennità sostitutiva del preavviso

Infine, certificando la busta paga il reddito percepito dal lavoratore, essa indica, oltre agli emolumenti spettanti, anche le trattenute fiscali e previdenziali, che il datore di lavoro opera e successivamente versa agli enti competenti.

Ricevere pertanto mensilmente il prospetto paga consente al lavoratore di sapere esattamente quanto percepisce e, in mancanza di pagamento da parte dell’azienda, di agire (vedremo di seguito come), sulla base di tale documento, per il recupero del proprio credito.

La sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore

Al momento della consegna della busta paga, l’azienda potrebbe chiedere al lavoratore di sottoscriverne copia da riconsegnare al datore. La sottoscrizione della busta paga non ha valore di quietanza, cioè non vale come conferma del lavoratore di aver percepito l’importo in essa indicato.

Con la sottoscrizione del prospetto paga, il dipendente conferma solo che tale documento gli è stato consegnato; la sua firma viene pertanto apposta “per ricevuta”.

Il recupero del credito risultante da busta paga

La regolare consegna della busta paga da parte dell’azienda è estremamente importante, sia perchè rappresenta uno degli obblighi che incombono sul datore, per espressa disposizione di legge, sia perchè, consente al lavoratore di effettuare un controllo circa la regolarità delle somme ivi indicate.

Per di più, in caso di mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore in possesso delle buste paga non onorate, potrà , con l’assistenza di un legale, agire in giudizio con un procedimento molto celere detto procedimento di ingiunzione o monitorio.

Tale procedimento, che prende avvio con il deposito di un ricorso presso il Tribunale compente, consente al lavoratore, sulla sola base delle buste paga non pagate e senza attendere che l’azienda si costituisca in giudizio per difendersi, di ottenere dal Giudice un provvedimento, detto decreto ingiuntivo, con il quale si intima al datore di pagare entro 10 giorni dalla relativa notifica. Decorso inutilmente tale termine, se il decreto ingiuntivo viene pronunciato come provvisoriamente esecutivo, si potrà procedere con l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del proprio credito, ferma restando la possibilità per l’azienda di opporsi al provvedimento entro 20 giorni, decorrenti sempre dalla sua notifica.

In mancanza di busta paga attestante il proprio credito da lavoro, il dipendente dovrà invece, per recuperare le retribuzioni non pagate, agire con rito ordinario, dimostrando l’effettivo orario di lavoro prestato e le effettive mansioni svolte per il periodo in cui non è stato pagato. Tale procedimento è dunque più lungo e costoso e comporta una maggior difficoltà di prova delle proprie ragioni.

La denuncia all’Ispettorato del Lavoro

In caso di mancata consegna delle buste paga, il lavoratore, dopo aver tentato bonariamente, personalmente o avvalendosi dell’assistenza di un legale o di un Sindacato di propria fiducia, di ottenerne copia, mediante invio di sollecito scritto a mezzo raccomandata a.r. o pec indirizzate all’azienda, potrà rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro e sporgere denuncia nei confronti del datore inadempiente ai propri obblighi.

La denuncia deve contenere i seguenti elementi:

  • i dati identificativi del datore di lavoro
  • la posizione Inps ed Inail dell’azienda
  • l’esposizione della violazione che si ritiene sia stata commessa dal datore di lavoro
  • qualsiasi altro elemento utile all’Ispettorato del Lavoro per procedere all’accertamento della violazione commessa dall’azienda

All’invio della denuncia all’Ispettorato del Lavoro seguirà un accesso da parte degli ispettori in azienda: a questo punto, il datore dovrà dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di consegna della busta paga e, qualora non riuscisse a fornire tale prova, verrà sottoposto alle relative sanzioni amministrative.

In particolare, la mancata o ritardata consegna delle buste paga è sottoposta ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 150 a 900 euro. Tale sanzione viene aumentata in ragione del numero di lavoratori coinvolti o del periodo interessato.

 
Pubblicato : 20 Agosto 2023 09:00