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Cosa fare in caso di bullismo

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(@mariano-acquaviva)
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Bullismo e cyberbullismo: come tutelarsi, a chi rivolgersi e quando chiedere il risarcimento? Quando scatta il reato?

Potremmo tranquillamente definire il bullismo come una delle condotte più vigliacche che esistano: approfittando della debolezza della vittima, si decide di infierire su di essa mediante condotte violente e vessazioni psicologiche che possono condurre anche a conseguenze molto serie. Purtroppo, il codice penale italiano non prevede alcun reato di bullismo; in altre parole, il bullo non è perseguibile penalmente, a meno che egli non si macchi di altri delitti. Ciò non significa, però, che davanti alle persecuzioni di una persona prepotente non si possa fare nulla. Con questo articolo vedremo appunto cosa fare in caso di bullismo.

Come ti illustrerò nei prossimi paragrafi, chi è vittima di bullismo può comunque ottenere tutela, anche (e, forse, soprattutto) se il bullismo avviene a scuola oppure attraverso i moderni strumenti telematici: pensa al ragazzo vittima di insulti e di continuo disprezzo su Facebook e Instagram. Per non parlare poi dei casi in cui il bullismo sfoci in condotte penalmente perseguibili, come ad esempio le minacce, lo stalking o perfino l’estorsione. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo cosa fare in casi di bullismo.

Bullismo: cosa dice la legge?

Come anticipato, il bullismo non costituisce di per sé reato; ciò significa che la vittima di derisioni e soprusi da parte di altre persone non potrebbe sporgere denuncia, a meno che la condotta del bullo non sfoci nella commissione di uno dei reati contemplati all’interno del codice penale (te ne parlerò negli ultimi paragrafi).

In assenza di una definizione legislativa, possiamo definire il bullismo come quella condotta violenta, sia fisica che psicologica, oppressiva e vessatoria, ripetuta nel corso del tempo e attuata in genere nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione come bersagli facili perché incapaci di difendersi.

Il bullismo è ben noto nelle scuole: gruppi di ragazzi si aggregano per vessare con continuità un ragazzo più debole, magari perché solo o perché più piccolo d’età.

Bullismo a scuola: come difendersi?

La legge [1] ha previsto delle forme di tutela per i ragazzi vittime di bullismo scolastico.

Innanzitutto, va detto che ogni istituto ha l’obbligo di nominare un referente che si occupi delle segnalazioni riguardanti il bullismo e il cyberbullismo, quando questo maturi tra i banchi di scuola o comunque in occasione degli insegnamenti.

Nell’ambito della propria autonomia, ogni scuola può stabilire regole sull’uso degli smartphone durante l’orario scolastico e irrogare le sanzioni ritenute opportune che devono essere previste dal regolamento d’istituto. Questa misura può servire per prevenire i fenomeni di bullismo scolastico.

Per combattere il bullismo, la scuola può incidere anche sulle pagelle degli alunni. Secondo i giudici, è legittimo il sette in condotta allo studente che abbia usato frasi offensive in una chat di WhatsApp anche fuori dall’orario scolastico, poiché la legge stabilisce espressamente che la valutazione del comportamento degli alunni passa anche dal rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare [2].

Il dirigente scolastico, nei casi di bullismo più gravi, può perfino procedere alla sospensione del ragazzo ovvero, se c’è il consenso dei genitori, a costringerlo a svolgere piccoli lavori all’interno dell’edificio scolastico (pulizia delle aule, assistenza al personale addetto ai computer, ecc.).

Cyberbullismo: cosa fare?

Per cyberbullismo deve intendersi qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La vittima di cyberbullismo ha diverse armi a sua disposizione; come spiegato nell’articolo dedicato alla legge sul cyberbullismo, è possibile:

  • chiedere l’oscuramento dei siti internet sui quali avviene la condotta illecita;
  • proporre reclamo al Garante per la privacy;
  • fare una segnalazione ai genitori del cyberbullo;
  • chiedere l’ammonimento del questore, nel caso in cui il cyberbullismo costituisca anche reato.

Cyberbullismo: l’oscuramento dei siti internet

La vittima di cyberbullismo può chiedere l’oscuramento della pagina internet sulla quale è comparso un commento ingiurioso, diffamatorio o comunque lesivo della dignità della vittima.

Nell’ipotesi di cyberbullismo, dunque, la prima cosa da fare è inoltrare al gestore del sito internet o del social network (ad esempio, Facebook o Instagram) una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi.

L’istanza di oscuramento del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato, ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti: in questo modo il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa che dalle autorità.

Cyberbullismo: il reclamo al Garante

Nel caso in cui il sito destinatario della segnalazione di oscuramento non provveda entro quarantotto ore a rimuovere i contenuti offensivi, è possibile fare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro due giorni.

Il reclamo al Garante della privacy si può presentare anche quando sia impossibile identificare il responsabile del trattamento dei dati personali della pagina internet.

L’intervento del Garante contro atti di cyberbullismo può essere chiesto compilando ed inoltrando via email il modulo presente sul sito istituzionale dell’autorità medesima: alla richiesta andranno allegati lo screenshot della segnalazione già effettuata al social network o al sito la descrizione precisa dei fatti e degli eventuali reati dei quali si ritiene di essere stati vittima.

Cyberbullismo: cos’è l’ammonimento del questore?

La legge sul cyberbullismo prevede un ulteriore strumento di tutela dal bullismo telematico: l’ammonimento del questore.

La vittima di cyberbullismo (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al questore e chiedere che l’autore della condotta illecita venga formalmente diffidato dal reiterare la sua azione. La segnalazione può provenire anche da terze persone: l’importante è che essa non sia anonima.

L’ammonimento può essere rivolto nei confronti dei cyberbulli solamente se abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto. L’ammonimento, inoltre, può essere comminato solamente se il destinatario non sia già stato denunciato, per lo stesso fatto, per i reati di diffamazione o minaccia.

Se il questore ritiene sussistente l’illecito, assunte le informazioni del caso e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l’autore dell’atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non divulgare il video che, ad esempio, per il momento circola soltanto su chat singole o di gruppo.

Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

L’ammonimento del questore è stato concepito come un rimedio alternativo alla querela: ciò significa che potrai rivolgerti al questore solamente se il bullo telematico, a causa della sua condotta, abbia commesso anche un reato.

Bullismo: quando è reato e cosa fare?

Abbiamo detto che, in linea di massima, il bullismo non costituisce reato; tuttavia, è possibile che anche un bullo possa commettere un delitto e, pertanto, sia penalmente perseguibile.

Nello specifico, il bullismo è reato quando idoneo a integrare uno dei delitti già esistenti all’interno del codice penale: pensa alla diffamazione, alla minaccia, allo stalking, alle percosse, alla sostituzione di persona oppure al revenge porn.

Dunque, se è vero che, di per sé, il bullismo non è reato, nel senso che non sono condotte penalmente punibili quelle di prendere in giro il compagno di classe, di emarginarlo o di deriderlo alle spalle, è altrettanto vero che, quando il bullismo sfocia in qualcosa di più serio, allora si potrà sporgere querela per il reato che il bullismo ha integrato.

Dunque, se il bullismo sfocia in uno dei reati sopra elencati, allora potrai sporgere querela. La querela può esser sporta anche dalla vittima, purché abbia compiuto i quattordici anni; altrimenti, potranno presentarla i genitori.

La querela deve essere sporta entro tre mesi dall’ultimo atto di bullismo subito dalla vittima; il termini è elevato a sei mesi nei casi di stalking, violenza sessuale o revenge porn.

La querela può essere presentata presso qualsiasi autorità: carabinieri, polizia di Stato, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.

In tutti i casi in cui il bullismo costituisce reato, la vittima può costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale al fine di chiedere il risarcimento dei danni (morali e materiali) subiti.

 
Pubblicato : 28 Maggio 2023 17:34