forum

Cosa dice l’articol...
 
Notifiche
Cancella tutti

Cosa dice l’articolo 2948 del codice civile

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

L’articolo 2948 del codice civile è rubricata «Prescrizione di cinque anni».

Questa norma indica quali diritti si prescrivono in dieci anni. Si tratta, per lo più, dei crediti relativi a prestazioni periodiche, eseguite almeno una volta all’anno o per frazioni di tempo più brevi (ad esempio i pagamenti mensili, trimestrali, semestrali).

La norma costituisce la principale eccezione alla regola generale che fissa invece in dieci anni il termine generale di prescrizione dei crediti.

Perché l’articolo 2948 del cod. civ. è una norma importante?

Perché si applica a un enorme elenco di casi, dalle bollette del telefono a ai canoni di locazione, dalle quote condominiali agli stipendi dei lavoratori dipendenti, dagli interessi sui mutui e sulle eventuali sanzioni (fiscali, amministrative o penali) agli assegni di mantenimento o agli alimenti dovuti ai familiari in stato di bisogno.

Insomma, tutto ciò che deve pagarsi con una periodicità annuale o più breve si prescrive sempre in cinque anni.

Perché l’articolo 2948 del cod. civ. è una norma da ricordare?

Grazie a questa norma, nessuno potrà chiederti il pagamento degli arretrati per debiti molto risalenti nel tempo, per i quali potresti aver perso la prova dell’adempimento. Così non sei tenuto a dimostrare se hai pagato o meno: ti basta sollevare l’eccezione di prescrizione.

La prescrizione, peraltro, si forma automaticamente, senza bisogno di un ricorso al giudice. È piuttosto il creditore a dover fornire la prova di aver interrotto il termine di prescrizione, ad esempio con una raccomandata contenente una diffida.

Un esempio pratico

Se il condominio ti chiede il pagamento di un conguaglio di sette anni fa, non sei tenuto a pagare. Se un call center ti chiama per il saldo di una fattura non corrisposta dieci anni orsono non sei tenuto a pagare. È il creditore, se vuole agire contro di te, a dover dimostrare che ha interrotto il termine di prescrizione.

Cosa dice l’art. 2948 cod. civ.

«Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro».

Cosa c’è da sapere sull’art. 2948 cod. civ.?

L’avvio di una causa per il recupero del credito sospende il termine di prescrizione per tutta la sua durata. L’eventuale sentenza di condanna però si prescrive in dieci anni.

Le bollette della luce, dell’acqua e del gas, per quanto siano anch’esse pagamenti periodici, si prescrivono in due anni soltanto.

Si prescrivono in cinque anni anche l’Imu e la Tari, in quanto imposte dovute annualmente sulla base dello stesso presupposto (l’immobile). Ciò non vale per l’Irpef o l’Iva, il cui presupposto (ossia la misura del reddito del contribuente) può variare ogni anno.

Per i redditi da lavoro dipendente, la prescrizione – anch’essa di cinque anni – inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, sia essa avvenuta per licenziamento, dimissioni o pensionamento. E ciò sul presupposto che il dipendente, per timore di una ritorsione, potrebbe essere frenato dal far valere i propri diritti in constanza del rapporto di lavoro.

 
Pubblicato : 11 Luglio 2023 13:00