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Cosa dice l’articolo 1 del codice civile?

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(@angelo-greco)
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L’articolo 1 del codice civile è rubricato «capacità giuridica».

Questo articolo stabilisce il momento in cui una persona acquisisce la personalità giuridica, cioè lo status di soggetto di diritto, in grado di godere diritti e obblighi giuridici. Secondo il Codice Civile italiano, la personalità giuridica inizia dal momento del parto.

Pertanto dal momento in cui nasci, lo Stato ti riconosce una serie di diritti in via automatica, cioè senza bisogno di richieste o adempimenti burocratici. Nello stesso tempo devi anche rispettare tutti i doveri che derivano dalle leggi.

Perché l’art. 1 cod. civ. è una norma importante?

Innanzitutto perché è la prima norma del codice civile. E poi perché ci dice, se anche indirettamente, che tutte le persone sono uguali dalla nascita. È proprio con la nascita che noi diventiamo attori del diritto e quindi soggetti giuridici. La norma sancisce il principio che tutti gli individui, dalla nascita, sono riconosciuti come persone con diritti e doveri.

È importante sottolineare che il termine “parto” si riferisce al momento in cui il bambino è completamente separato dalla madre, indipendentemente dal fatto che il cordone ombelicale sia stato tagliato o meno.

Perché l’art. 1 cod. civ. è una norma da ricordare?

Questa norma ti dice che, dal momento in cui nasci, assumi diritti e doveri come tutti i cittadini.

Anche chi è ancora nella pancia della madre (il concepito) può essere titolare di diritti, come ad esempio ricevere donazioni o eredità, ma questi diritti si realizzano solo a partire dal momento della nascita.

Un esempio

Una persona può intestare una casa a suo figlio anche se questi è minorenne, proprio perché è da quando si nasce che si diventa titolari di diritti.

Cosa dice l’art. 1 cod. civ.?

«La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita».

Cosa c’è da sapere sull’art. 1 cod. civ.?

Bisogna saper distinguere la capacità giuridica dalla capacità d’agire.

La capacità giuridica, disciplinata dall’articolo 1 del codice civile, è la capacità di una persona, non appena nasce, di essere destinataria di diritti e doveri.

La capacità d’agire, disciplinata invece dall’articolo 2 del codice civile, è la capacità di esercitare tali diritti e di assumere volontariamente dei doveri. Ad esempio, un minore può ricevere una casa in donazione ma non può poi venderla poiché non ha la capacità d’agire per stipulare contratti.

 
Pubblicato : 24 Luglio 2023 17:00