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Cosa comporta una denuncia per mancato mantenimento?

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(@angelo-greco)
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Condanna penale al padre che non versa gli alimenti e risarcimento del danno alla madre per aver mantenuto da sola i figli.

Il mantenimento, come noto, è dovuto al coniuge più debole economicamente in caso di separazione di una coppia sposata ed è altresì dovuto ai figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, indipendentemente dalle condizioni economiche del genitore con cui vivono e dal fatto che questi fosse sposato o semplicemente convivente con l’altro genitore. L’omesso versamento del mantenimento integra un reato. Vediamo allora cosa comporta una denuncia per mancato mantenimento. Lo faremo tenendo conto sia delle conseguenze penali che risarcitorie (quindi civili) che scaturiscono da questa condotta.

A chi spetta il mantenimento?

Il mantenimento è dovuto unicamente:

  • all’ex coniuge che non sia in grado di mantenersi da solo;
  • ai figli minorenni o maggiorenni non ancora autonomi dal punto di vista economico.

Il reato di omesso versamento del mantenimento scatta indipendentemente dal fatto che vi sia stata una pronuncia del giudice che disponga e quantifichi l’obbligo di versamento dell’assegno. La legge, a riguardo, distingue il reato in due diversi articoli, puniti però allo stesso modo. Facciamo chiarezza su questo punto.

Omesso mantenimento prima della sentenza

Il solo fatto di lasciare il coniuge o i figli in stato di bisogno, ad esempio abbandonando la casa, benché prima che intervenga una sentenza del tribunale a disporre la condanna al mantenimento, integra il reato previsto dall’articolo 570 del codice penale («violazione degli obblighi di assistenza familiare»).

In questi casi, però, è bene evidenziare che il reato scatta solo se:

  • il coniuge tenuto a versare il mantenimento ha le condizioni economiche per farlo;
  • il coniuge che ha diritto a ricevere il mantenimento si trova in un effettivo stato di bisogno.

Quanto ai figli minorenni invece lo stato di bisogno è sempre presunto, sicché non c’è bisogno di alcuna prova se non quella appunto dell’inadempimento.

Omesso mantenimento dopo la sentenza

Invece, violare la sentenza che ha condannato l’ex coniuge o il genitore a versare gli alimenti integra un altro reato, quello previsto dall’articolo 570-bis del codice penale («violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»).

A conti fatti però la pena per entrambe le fattispecie è identica alla fattispecie precedente.

In questo caso, non c’è bisogno di dimostrare lo stato di bisogno dell’ex coniuge in quanto la violazione sanzionata penalmente non è più l’essere venuti meno a un dovere familiare ma l’aver violato l’obbligo sancito dal giudice. Quest’ultimo infatti ha già verificato la condizione economica dell’avente diritto, sicché non c’è bisogno di un secondo accertamento.

Cosa rischia chi non versa il mantenimento?

In entrambi i casi che abbiamo appena visto, la pena è la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a 1.032 euro.

Il reato richiede una querela che può essere presentata alle autorità fino a tutto il tempo che sussiste la morosità e non oltre tre mesi dopo che cessa.

La querela può essere presentata ai carabinieri, alla polizia oppure direttamente alla Procura della Repubblica. Non c’è bisogno dell’avvocato per il deposito della stessa potendo anche essere rilasciata verbalmente (saranno le autorità a stilare il relativo verbale). Tuttavia, l’assistenza di un legale può servire a circostanziare meglio l’illecito, suffragarlo da elementi probatori, inquadrarlo correttamente sotto un profilo normativo (identificando quale reato è stato commesso).

La giurisprudenza ha previsto la possibilità di assoluzione nel caso di incapacità economica del soggetto obbligato: il che non coincide con il semplice stato di disoccupazione ma con una oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento da versare alla famiglia. Sicché sarà condannato chi, senza redditi, dispone comune di beni (come immobili) che potrebbero essere venduti o ancora chi, giovane e forte, è in grado di procurarsi qualsiasi attività lavorativa.

La giurisprudenza ha però ritenuto di potersi applicare la causa di non punibilità della cosiddetta particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) tutte le volte in cui l’omesso versamento è un fatto isolato (non reiterato) e non abbia procurato un grave danno (ad esempio quando la famiglia abbia comunque di ché vivere). In questi casi il soggetto obbligato può ottenere l’assoluzione, fermo restando comunque l’obbligo di corrispondere il risarcimento del danno nei confronti degli aventi diritto (ex coniuge e figli) per come vedremo qui di seguito.

Quale risarcimento verso chi non versa il mantenimento?

Oltre alla condanna penale, il soggetto obbligato che non versa il mantenimento può essere altresì condannato al risarcimento del danno sia nei confronti dell’ex coniuge a cui doveva il mantenimento che verso i figli.

Più articolato è il danno nei confronti dei figli perché qui rileva anche la perdita delle chance di crescita e di formazione che avrebbero potuto imprimere al giovane un futuro diverso.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 1474/2024, nel processo per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a favore di un figlio (anche se maggiorenne non autosufficiente economicamente) l’ex moglie può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Questo perché, dopo il divorzio, lei è rimasta l’unico punto di riferimento per le esigenze materiali del giovane e quindi ha subito un danno in proprio. E tale diritto spetta anche quando il soggetto obbligato viene assolto per «particolare tenuità del fatto».

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, che chiedeva l’estromissione dell’ex moglie come parte civile per difetto di legittimazione attiva. La Corte ha chiarito che l’esercizio della pretesa civilistica era giustificato dall’iniziativa intrapresa dall’ex moglie in quanto genitore collocatario e destinataria dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.

La Cassazione ha precisato che il contributo di mantenimento continua a essere rilevante anche per l’altro genitore, qualora il figlio maggiorenne non sia in grado di mantenersi economicamente. Pertanto, in caso di mancato versamento dell’assegno, non solo il figlio, ma anche l’altro genitore ha diritto a ricevere il contributo per le spese necessarie.

L’ex moglie è stata riconosciuta come soggetto legittimato a costituirsi parte civile in quanto persona danneggiata dal reato. Essa è stata il punto di riferimento stabile per la figlia, provvedendo materialmente alle sue esigenze, e quindi destinataria del risarcimento del danno.

 
Pubblicato : 16 Gennaio 2024 17:30