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Cosa comporta la separazione legale?

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(@carlos-arija-garcia)
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Gli effetti della fine della convivenza prima del divorzio. La differenza tra la consensuale e la giudiziale.

Quando un matrimonio va in crisi, il primo passo che spesso si compie è quello della separazione non legale. Nel gergo comune viene chiamata «pausa di riflessione»: ognuno va per la sua strada, uno dei due coniugi si prende una casa in affitto, si cerca di capire se mettere definitivamente la parola «fine» ad una storia d’amore iniziata a suo tempo oppure di ricucire lo strappo. In questo caso, la legge non garantisce alcunché: si tratta di una situazione decisa dalle parti in cui manca un provvedimento giudiziario che sancisca a fine della convivenza, quindi non esiste alcuna tutela. Diverso il discorso quando i coniugi mettono nero su bianco, davanti a un pubblico ufficiale, la loro decisione di non voler vivere più insieme. In questo caso, cosa comporta la separazione legale?

Come appena accennato, la separazione legale comporta un accordo scritto tra marito e moglie con cui viene ufficializzata la rottura del matrimonio. La separazione legale può essere:

  • consensuale, se i coniugi trovano un accordo sulla fine del loro rapporto e su tutti gli aspetti economici e patrimoniali;
  • giudiziale, se l’accordo non c’è e si ricorre a un tribunale affinché le condizioni vengano decise da un giudice.

La separazione legale comporta:

  • lo scioglimento della comunione dei beni, se presente;
  • l’affidamento della casa coniugale a uno dei due (di norma a chi ottiene l’affidamento dei figli o a chi vive effettivamente con loro in caso di affidamento congiunto);
  • la fine del reciproco dovere di fedeltà.

Separazione legale: a chi rivolgersi?

La coppia che vuole la separazione legale può:

  • effettuare la procedura in Comune davanti a un ufficiale di stato civile, se non ci sono figli minorenni o non autosufficienti. Inoltre, non si possono prendere decisioni in merito al patrimonio;
  • ricorrere alla negoziazione assistita attraverso la mediazione degli avvocati divorzisti;
  • presentare ricorso al presidente del tribunale competente, indicando le informazioni necessarie e l’accordo raggiunto tra i coniugi.

In quest’ultimo caso, dopo quattro giorni, viene fissata la data dell’udienza nella quale:

  • viene fatto inizialmente un tentativo di conciliazione;
  • in caso di mancato accordo, il giudice emana un decreto di omologazione, per avallare le decisioni prese.

Il giudice decide inoltre:

  • l’assegno di mantenimento in favore del coniuge con il reddito più basso ma solo a patto che questi, non per sua colpa, non sia in grado di mantenersi da solo tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute, del raggiungimento di titoli e abilitazioni professionali. Il mantenimento deve garantire solo l’autosufficienza economica. Il mantenimento è sempre dovuto in favore del coniuge che ha sacrificato la propria carriera per badare alla casa e/o ai figli;
  • l’assegno di mantenimento per i figli minorenni, portatori di gravi handicap o maggiorenni se non capaci di mantenersi da soli;
  • l’affidamento e la collocazione dei figli;
  • l’assegnazione della casa: il diritto di abitazione spetta al coniuge con cui i figli vanno a vivere.

Cosa comporta la separazione legale consensuale

La coppia che decide per la separazione legale consensuale può trovare un accordo su:

  • l’eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento al coniuge più povero;
  • la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli;
  • l’affidamento dei figli (che di norma è condiviso);
  • la collocazione dei figli presso uno dei genitori;
  • l’assegnazione della casa al genitore presso cui i figli vanno a vivere;
  • la divisione dei beni acquistati durante il matrimonio per le coppie in comunione;
  • l’eventuale trasferimento di immobili a uno dei due coniugi o ai figli.

Va precisato che non è obbligatorio:

  • prevedere l’assegno di mantenimento;
  • trasferire gli immobili.

I coniugi sono, invece, tenuti a:

  • stabilire il mantenimento dei figli, da sostenere economicamente finché non diventeranno autosufficienti;
  • decidere sull’affidamento dei figli, cioè sul potere di assumere le decisioni più importanti in merito alla loro crescita, educazione, istruzione e salute, compito che spetta ad entrambi i genitori.

Se non ci sono figli minorenni o con disabilità, l’accordo può essere depositato in Comune. Altrimenti, deve essere consegnato in tribunale da un avvocato. Il giudice fisserà un’udienza per:

  • tentare una conciliazione;
  • convalidare l’accordo;
  • dichiarare formalmente la separazione.

Cosa comporta la separazione legale giudiziale

In caso di mancato accordo tra i coniugi sulla separazione legale, è necessario avviare la pratica giudiziale.

Chi dei due vuole la separazione si rivolge al proprio avvocato, il quale deposita un atto di ricorso in tribunale, allegando i mezzi di prova di cui intende valersi.

Se c’è la richiesta di mantenimento o se ci sono dei figli minori, è necessario presentare insieme al ricorso:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione attestante la proprietà su beni immobili e mobili registrati (ad es. auto o moto), nonché di quote sociali (ma non di incarichi societari);
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
  • il piano che determina le regole per l’esercizio della bigenitorialità, indicando gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lo schema delle frequentazioni che si possono prevedere nel nuovo assetto separativo o divorzile.

Presentato il ricorso (e comunicato formalmente all’altro coniuge), il giudice fissa con decreto l’udienza.

Il giudice può emettere «provvedimenti indifferibili»:

  • quando emerge o si fa notare un pregiudizio imminente e irreparabile;
  • quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.

Rilevata la fondatezza dei rischi, il giudice adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli. Con lo stesso decreto il giudice fissa entro i successivi 15 giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto, con un termine perentorio per la notifica alla parte, in danno della quale sono stati emessi (ed eseguiti) i provvedimenti indifferibili.

Se non vengono chiesti i provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice sarà rimandato all’udienza di prima comparizione delle parti, che deve tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso. La prima udienza deve essere preceduta dalla costituzione del convenuto almeno 30 giorni prima. Le parti possono poi presentare «ulteriori difese» (entro termini fissati a pena di decadenza).

Alla prima udienza si devono presentare entrambi i coniugi per provare il tentativo di conciliazione davanti al giudice. In caso di mancato accordo, il giudice decide i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli. Con la stessa ordinanza, il giudice decide le prove da ammettere e dispone il rinvio dell’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova nei successivi 90 giorni (se non occorre assumere prove, si passerà direttamente alla discussione orale e alla decisione della causa).

Una volta assunte le prove, il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, dando alle parti un termine di:

  • 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni con note scritte;
  • 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali;
  • 15 giorni per le memorie di replica.

Dopo l’udienza, la sentenza che definisce il processo di separazione deve essere depositata entro 60 giorni.

 
Pubblicato : 2 Aprile 2023 11:15