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Cosa comporta fare da testimone al matrimonio?

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(@paolo-remer)
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Quali sono le responsabilità e i doveri dei testimoni di nozze: non c’è solo un ruolo sociale, ma anche un impegno giuridico.

Quando si è chiamati ad essere testimoni di nozze, si pensa soprattutto al ruolo sociale da svolgere in occasione della cerimonia: a come vestirsi, ai regali da fare (e da ricevere), a come comportarsi per essere all’altezza dalla situazione. E magari viene in mente anche qualche innocua formalità burocratica, come mettere la firma su un registro davanti all’altare al termine della funzione religiosa, o sul tavolo dell’ufficiale di stato civile subito dopo la redazione dell’atto di matrimonio, che verrà trascritto negli appositi registri.

Ma in realtà gli impegni sono più profondi e duraturi, soprattutto nel matrimonio religioso, che, essendo un sacramento, non si esaurisce con la celebrazione delle nozze. Cosa comporta fare da testimone al matrimonio? Vediamo analiticamente che responsabilità, doveri e prerogative ha questa figura, che è considerata essenziale dalla legge italiana ed anche dalla normativa canonica.

Testimone di nozze: a che serve?

La figura del testimone di nozze fu ideata molti secoli fa, e serviva ad un preciso scopo: evitare che i fidanzati si sposassero in segreto, all’insaputa delle loro famiglie. Ciò poteva dare adito a gravi incertezze e contestazioni, mettendo in pericolo la stabilità dei rapporti della nuova coppia nella comunità di riferimento, ed anche dei patrimoni da attribuire ed unire. Perciò i testimoni dovevano attestare che le nozze erano state veramente celebrate e, dunque, che l’unione matrimoniale era validamente avvenuta nelle forme e con le modalità previste.

Anche nel matrimonio “a sorpresa” dei Promessi Sposi, il famoso romanzo ambientato nel Seicento, quando Renzo ebbe la brillante idea di presentarsi insieme a Lucia davanti a don Abbondio (che era riluttante a celebrare le nozze) pronunciando egli stesso, insieme a Lucia, la formula di rito in modo da mettere il sacerdote davanti al fatto compiuto, Alessandro Manzoni sottolinea che, per la validità del matrimonio, era indispensabile la presenza di due testimoni alla dichiarazione (per la cronaca, furono Tonio e Gervasio).

Ecco le istruzioni di Agnese, mamma di Renzo, per aggirare l’ostacolo: «Ascoltate e sentirete. Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d’accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo all’improvviso, che non abbia tempo di scappare. L’uomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell’e fatto, sacrosanto come se l’avesse fatto il Papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutile; siete marito e moglie».

La donna non fa altro che sintetizzare, con linguaggio popolare ma esatto, quelle che erano le disposizioni canoniche emanate dal Concilio di Trento, e che rimasero in vigore sino agli inizi del Novecento. Già all’epoca, quindi, i testimoni erano un “ingrediente” fondamentale per la celebrazione di un matrimonio. Nel romanzo, la comicissima scena fallisce perché il parroco si accorge del raggiro e, mettendosi a urlare, impedisce agli sposi di pronunciare in modo udibile la formula che, alla presenza dei testimoni, avrebbe dato validità alle nozze.

Che ruolo hanno i testimoni di nozze?

Secondo la legislazione civile, i testimoni di nozze hanno un ruolo passivo nella celebrazione del matrimonio, alla quale partecipano ed assistono, ma senza esprimere alcuna volontà sul vincolo matrimoniale che soltanto gli sposi hanno autonomamente e liberamente deciso di assumere. Ai testimoni non è richiesta neppure una dichiarazione sull’assenza di eventuali impedimenti al matrimonio, che viene accertata, prima delle nozze, dall’Ufficiale di stato civile.

La sottoscrizione dell’atto di matrimonio da parte dei testimoni è un’attestazione di conferma dell’unione dichiarata dal celebrante, che nel matrimonio concordatario è un sacerdote della Chiesa cattolica, e nel matrimonio civile è il sindaco, un assessore, un consigliere o un funzionario del Comune. Le firme dei testimoni, quindi, rimangono negli atti di matrimonio, che sono compilati subito dopo la celebrazione e, poi, verranno trascritti nei registri dello stato civile del Comune.

I nominativi dei testimoni di matrimonio devono essere comunicati, a cura degli sposi, almeno otto giorni prima della data fissata per la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile, insieme alla fotocopia di un loro documento di identità personale.

I testimoni di nozze sono necessari?

La presenza dei testimoni di nozze – in numero pari a due – è necessaria in quasi tutti i casi per la valida celebrazione dei matrimoni civili o religiosi.

L’articolo 107 del Codice civile, intitolato «forma della celebrazione», stabilisce che nel giorno fissato dagli sposi per le nozze l’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio «alla presenza di due testimoni, anche se parenti», dando lettura degli articoli che disciplinano i diritti e doveri reciproci che gli sposi assumono e recependo la loro dichiarazione di volersi unire in matrimonio.

Secondo la giurisprudenza, la mancanza dei testimoni non provoca l’invalidità del matrimonio, ma soltanto l’applicazione di sanzioni a carico dell’ufficiale dello stato civile che ha celebrato le nozze in loro assenza [1].

I testimoni devono essere quattro nel caso eccezionale di matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale per infermità o altro impedimento di uno degli sposi: così dispone l’articolo 110 del Codice civile.

Il Codice di diritto canonico considera validi solo i matrimoni religiosi celebrati da un sacerdote alla presenza simultanea di due testimoni; è possibile avere fino ad un massimo di quattro testimoni (due per lo sposo e due per la sposa).

Quali sono i requisiti per essere testimone di matrimonio?

Per fare il testimone ad un matrimonio civile o religioso, bisogna essere maggiorenni, capaci di intendere e di volere e in possesso dei diritti civili: è la cosiddetta “capacità di agire“, che viene loro richiesta in quanto, se fossero interdetti o inabilitati o incapaci di comprendere il significato delle loro azioni e di ciò che accade intorno a loro, non potrebbero svolgere il tipico ruolo di testimonianza al compimento della celebrazione.

Infatti, come abbiamo visto sopra, al momento della celebrazione i testimoni assistono alla lettura agli sposi delle disposizioni del Codice civile e della loro dichiarazione di volersi unire in matrimonio: i testimoni devono recepire questi fondamentali momenti e, infine, devono sottoscrivere, insieme agli sposi ed al celebrante, l’atto di matrimonio che li attesta come avvenuti.

Nel matrimonio religioso, i testimoni di nozze non svolgono propriamente la funzione di padrino e di madrina degli sposi, come avviene, invece, nel battesimo e nella cresima, ma si limitano ad assistere alla celebrazione del sacramento, ed impegnandosi – moralmente, non giuridicamente – ad essergli vicini e a fornirgli sostegno anche durante la loro vita matrimoniale.

Per ammetterli al rito, il sacerdote normalmente non chiede ai testimoni l’esibizione del certificato di battesimo e di cresima, rilasciato dalla parrocchia ove erano stati somministrati (documenti, invece, previsti per gli sposi): quindi è possibile che i testimoni non siano neanche battezzati, e neppure il fatto di essere divorziati, o conviventi di fatto, o di non condurre una vita conforme ai dettami della Chiesa cattolica è considerato un impedimento a svolgere la loro funzione durante la celebrazione del matrimonio.

Quali doveri giuridici ha il testimone di nozze?

L’unico dovere giuridico dei testimoni di nozze è quello di presenziare alla celebrazione del matrimonio e, al termine, di sottoscrivere l’atto, insieme agli sposi.

Tutti gli altri doveri dei testimoni – custodire le fedi nuziali, assistere gli sposi, fargli dei doni “importanti”, partecipare al banchetto sedendosi al tavolo d’onore, fare il brindisi, comparire nelle foto, ecc. – sono essenzialmente morali e sociali, dunque la loro inosservanza può essere considerata riprovevole dagli sposi stessi e nella cerchia familiare ed amicale di riferimento, ma non è prevista alcuna sanzione giuridica.

 
Pubblicato : 15 Maggio 2023 07:30