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Cosa cambia quando si va a convivere?

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(@angelo-greco)
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Diritti e doveri di chi convive: la differenza tra conviventi occasionali, more uxorio e patti di convivenza. 

Il matrimonio, si sa, è un momento di profondo cambiamento, non solo per le abitudini di una persona ma anche per il suo stato giuridico. Uscendo dal celibato e dal nubilato ed entrando nella condizione di «coniugato» si acquisiscono una serie di diritti e doveri che neanche un eventuale divorzio potrebbe cancellare completamente. Ne abbiamo già parlato nella guida Cosa cambia legalmente con il matrimonio. Proprio gli obblighi connessi al matrimonio costituiscono, per molte coppie, il maggior disincentivo a salire sull’altare o ad andare da un pubblico ufficiale in Comune. Così si opta per una meno impegnativa convivenza. In realtà c’è convivenza e convivenza e non tutte seguono le stesse regole. Di qui l’interrogativo per chi non è pratico di legge: cosa cambia quando si va a convivere? Quali sono gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale situazione?

Tra i doveri dei conviventi non vi è quello della fedeltà: se un partner tradisce l’altro, quest’ultimo non può fare nulla. Anzi, è suo dovere continuare a consentigli l’accesso nell’appartamento comune, nonostante la fine della comunione materiale e spirituale, finché questo non abbia trovato una nuova sistemazione (sempre che la casa non sia di quest’ultimo). Altrimenti si verificherebbe uno spossessamento che potrebbe integrare anche gli estremi del reato.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Al convivente sono concessi anche i tre giorni di permesso retribuito della legge 104, previsti per familiari disabili. In caso di gravi motivi familiari al convivente può essere concesso un congedo di due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. Il congedo non è retribuito.

I rapporti tra i singoli conviventi e i figli non cambiano rispetto alle coppie sposate se non per il fatto che i genitori hanno l’obbligo di riconoscere come proprio il figlio.

Il bambino nato da una coppia di conviventi acquista lo status di figlio solo se i genitori conviventi effettuano il riconoscimento, ossia l’atto con cui dichiarano di essere padre o madre del soggetto nato fuori dal matrimonio: è pertanto un atto essenziale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore che se ne prenderà cura.

Dal riconoscimento – da cui l’uomo non può mai esimersi, mentre la donna sì – scatta il dovere di mantenimento del bambino fino a quando non sarà in grado di procurarsi da sé un reddito per vivere.

Il regime patrimoniale naturale dei conviventi è la separazione dei beni: tra i conviventi non si forma la cosiddetta comunione legale che si crea invece, di diritto, tra coppie sposate. A meno che non venga firmato un patto di convivenza, cioè un vero e proprio contratto che consente di regolare i propri rapporti patrimoniali in qualsiasi modo, anche prevedendo l’obbligo di mantenimento in caso di cessazione della convivenza.

Senza una previsione di questo tipo, se i due partner dovessero dirsi addio non ci sarebbe alcun obbligo di versare alimenti o altri contributi, neanche un risarcimento del danno.

Alla morte di uno dei due conviventi, il superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà di quest’ultimo per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

In mancanza di un testamento, il convivente superstite non si considera erede del convivente defunto.

Il contratto di convivenza può però contenere delle clausole che regolano gli aspetti economici e patrimoniali in caso di morte di un convivente.

Ciascuno dei conviventi può redigere un testamento e nominare erede il convivente, lasciargli la proprietà della casa, o l’usufrutto o il diritto di abitazione sulla stessa, istituire in suo favore un legato, ecc.

In ogni caso si deve rispettare il limite della quota di legittima ossia della quota di patrimonio disponibile.

Cos’è la convivenza more uxorio?

Spesso si sente parlare di convivenza more uxorio. Si tratta di una locuzione latina che sta a indicare una convivenza basata sugli stessi usi e consuetudini del matrimonio:

  • stabile coabitazione sotto lo stesso tetto;
  • gestione comune degli affari familiari;
  • solidarietà e devozione;
  • comunione materiale e spirituale.

Possiamo così distinguere innanzitutto tra coppie di:

  • conviventi stabili: si pensi a due persone che decidono di convivere e di condividere la propria vita, dagli aspetti affettivi a quelli economici; si tratta appunto dei conviventi more uxorio;
  • conviventi occasionali: si tratta di una convivenza precaria, a volte dettata da ragioni di opportunità transitoria, comunque senza ancora l’intenzione di formare una vera e propria famiglia. Si pensi a due giovani fidanzati che, in quanto studenti fuorisede, condividono lo stesso appartamento e le spese dell’affitto, facendo per il resto una vita sostanzialmente autonoma (rientri a casa separati, gestione dei relativi portafogli, ecc.).

Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza ha via via equiparato le coppie di conviventi more uxorio alle coppie sposate, estendo ai primi alcuni diritti tipicamente delle seconde. Così, ad esempio, in tema di risarcimento del danno per la morte di uno dei due conviventi, il partner superstite – seppur non formalmente erede – può comunque chiedere un indennizzo all’assicurazione per il venir meno del legame affettivo e per la sofferenza subita.

Per legge [1], i conviventi devono prestarsi reciproca assistenza morale e materiale, proprio al pari delle coppie sposate.

L’assistenza morale consiste nel dovere di rispetto, sostegno reciproco, tutela della sfera affettiva e psicologica, ecc.

L’assistenza materiale consiste nel provvedere alle esigenze dell’altro partner e della famiglia mediante un contributo proporzionale alle proprie capacità, che può essere economico o fornito in natura, con l’assolvimento degli adempimenti domestici.

Da ciò deriva che eventuali spese fatte nel corso della convivenza acquisiscono la natura di donazioni, o meglio di contributi prestati in attuazione dei doveri di solidarietà familiare. Il che significa che, se la coppia dovesse separarsi, non sarebbe più possibile ottenere la restituzione delle somme così versate per le necessità di entrambi o del partner.

Come iscrivere la convivenza nell’anagrafe comunale

Alle coppie di conviventi more uxorio è consentito di costituire un unico nucleo familiare, iscrivendosi all’anagrafe comunale come appunto «conviventi». A tal fine, dovranno dichiarare all’ufficio dell’anagrafe di dimorare nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa.

I requisiti affinché si possa instaurare tale convivenza di fatto sono i seguenti:

  • devono essere maggiorenni (anche se dello stesso sesso);
  • devono essere uniti da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non devono essere già sposati; una persona separata che inizia a coabitare con un’altra persona non può quindi definirsi convivente di fatto, se non dopo la cessazione o lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile;
  • non devono essere vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione; la disciplina della convivenza di fatto non si applica pertanto ai casi in cui a convivere sono ad esempio nonni e nipoti, fratelli e sorelle, nipoti e zii o zie;
  • devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso comune. Questo requisito, pur non essendo indicato nella definizione di convivenza si ricava dalla norma sull’iscrizione all’anagrafe che attesta la stabile convivenza, in forza della quale i conviventi autocertificano il loro stato dichiarando di coabitare nella stessa casa.
 
Pubblicato : 24 Marzo 2023 18:40