forum

Corrimano scale con...
 
Notifiche
Cancella tutti

Corrimano scale condominio: come si dividono le spese?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
75 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Installazione, manutenzione e sostituzione del passamano condominiale: chi decide e come si ripartiscono i costi tra i condòmini?

La corretta ripartizione delle spese condominiali è spesso fonte di controversie, soprattutto negli edifici privi di tabelle millesimali. Anche quando i valori delle singole proprietà sono correttamente indicati, possono ugualmente sorgere problemi con riferimento al corretto criterio da applicare al caso di specie. Ad esempio, come si dividono le spese del corrimano delle scale condominiali?

Il quesito è molto ricorrente in rete e riguarda sia la corretta ripartizione dei costi di installazione che quelli inerenti alla sola manutenzione. Con il presente articolo cercheremo di fare chiarezza su questo specifico argomento.

Passamano scale condominiali: chi decide l’installazione?

L’installazione di un corrimano nelle scale è decisione che compete all’assemblea condominiale, la quale delibera secondo i quorum di legge previsti per l’approvazione delle spese ordinarie, e cioè:

  • in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio;
  • in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Qualora un singolo condomino decidesse autonomamente di installare un corrimano nelle scale senza autorizzazione dell’assemblea, non potrebbe poi chiedere il rimborso della spesa sostenuta.

Secondo l’articolo 1134 del codice civile, infatti, il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Corrimano condominiale: come si dividono le spese?

Per la corretta ripartizione delle spese condominiali inerenti al corrimano delle scale bisogna distinguere tra due ipotesi: l’installazione del passamano e la sua successiva manutenzione.

Alle due operazioni, infatti, si applicano criteri diversi. Vediamo quali.

Installazione corrimano condominio: chi paga?

I costi dell’installazione del corrimano nelle scale condominiali deliberata dall’assemblea sono posti a carico di tutti i condòmini, i quali si ripartiscono la spesa in ragione dei millesimi di proprietà posseduti.

In altre parole, l’apposizione del passamano grava su tutti i proprietari dell’edificio, indipendentemente dal piano in cui vivono.

Ciò avviene in quanto le scale sono comuni per tutta l’estensione della loro struttura, dovendo ricomprendere nella nozione di “scale” tutti gli elementi costruttivi necessari alla predetta funzione (come, ad esempio, i gradini, la struttura portante, ecc.), nonché qualsiasi accessorio sia posto a loro completamento, servizio o abbellimento (ringhiere, corrimano, ecc.).

Dunque, a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente, la spesa inerente all’installazione ex novo del passamano nelle scale condominiali deve essere sostenuta da tutti i condòmini, a prescindere dal piano in cui abitano.

Manutenzione e sostituzione corrimano condominio: chi paga?

Diverso è il discorso per quanto riguarda la manutenzione del corrimano condominiale già esistente; in questa ipotesi, infatti, si applica il criterio previsto per la manutenzione delle scale e degli ascensori:

Secondo l’articolo 1124 del codice civile, la spesa relativa alla manutenzione e alla sostituzione di scale e ascensori è ripartita tra i condòmini:

  • per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari;
  • per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Per la ripartizione delle spese riguardanti scale e ascensori si applica quindi un criterio misto, che tiene conto non solo del valore delle proprietà ma anche della loro altezza dal suolo.

Il principio, infatti, è che i condòmini che si trovano più in alto nel palazzo utilizzino maggiormente detti beni rispetto agli altri.

Ciò significa che i proprietari degli appartamenti al pianterreno pagheranno solo il 50% della spesa, calcolato in base ai loro millesimi di proprietà, e null’altro dovranno, in quanto l’altezza del loro piano è pari a zero.

Tale criterio si applica anche alla manutenzione e alla sostituzione del corrimano già esistente, per cui i condòmini che sono titolari di unità immobiliari site in cima all’edificio pagheranno molto più di coloro che, al contrario, si trovano ai piani inferiori.

 
Pubblicato : 21 Gennaio 2024 18:15