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Conversione dell’atto pubblico

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(@mariano-acquaviva)
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In quali casi è possibile trasformare l’atto notarile in una semplice scrittura privata?

Secondo la legge ci sono alcuni atti che devono rivestire una certa forma per essere validi. Si pensi, ad esempio, alla compravendita immobiliare: nessuno si sognerebbe di considerare efficace l’acquisto di una casa concluso con una semplice stretta di mano. Con questo articolo parleremo della conversione dell’atto pubblico.

L’atto pubblico è una delle forme che la legge stabilisce affinché determinati atti siano validi oppure siano opponibili ai terzi. Ad esempio, il rogito notarile è un tipico atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale nel rispetto di determinate formalità. Lo stesso dicasi per la donazione. Ma cosa succede se un atto pubblico dovesse presentare delle imperfezioni, ad esempio perché redatto in assenza dei testimoni oppure senza l’indicazione della data? Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la conversione dell’atto pubblico.

Che cos’è l’atto pubblico?

Per atto pubblico si intende il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto di tutte le formalità prescritte dalla legge [1].

Ad esempio, la donazione e il rogito fatti davanti al notaio sono atti pubblici, così come lo è l’atto di matrimonio celebrato dal sindaco oppure alcuni atti rilasciati dai segretari comunali, dai cancellieri del tribunale, dagli ufficiali giudiziari, ecc.

Quali sono le caratteristiche dell’atto pubblico?

Il pubblico ufficiale attesta sia la veridicità della firma apposta all’atto in sua presenza sia tutto ciò che le parti hanno dichiarato di fronte a lui.

Bisogna però fare attenzione su quest’ultimo punto: il pubblico ufficiale garantisce che le parti hanno espresso di fronte a lui una determinata volontà, ma non assicura che abbiano detto la verità.

Le parti che si trovano davanti a un pubblico ufficiale (un notaio, ad esempio) si assumono quindi la responsabilità di ciò che affermano.

La legge [2] stabilisce infatti che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Limitatamente a queste circostanze, dunque, il giudice non ha margini di discrezionalità: deve ritenere veritiero ciò che c’è scritto nell’atto pubblico, a meno che qualcuno non proponga querela di falso, che è una speciale procedura finalizzata ad accertare la falsità del documento.

Cos’è la conversione dell’atto pubblico?

La conversione consente di “salvare” un atto pubblico privo dei requisiti prescritti dalla legge.

Si pensi al rogito redatto da un notaio oramai in pensione, oppure a una donazione fatta in assenza dei testimoni previsti dalla legge: in ipotesi del genere il documento non può valere come atto pubblico in quanto non ne sussistono i presupposti.

Tuttavia la legge, per salvare il documento che è comunque stato sottoscritto dalle parti, ritiene che l’atto possa considerarsi alla stregua di una semplice scrittura privata [3]. Facciamo un esempio concreto.

La legge stabilisce che l’atto pubblico che contiene una dichiarazione con cui una parte si impegna a pagare a favore dell’altra una certa somma costituisce titolo esecutivo, alla stregua di una sentenza o di un decreto ingiuntivo.

Mettiamo il caso che Carlo dichiari davanti al notaio di essere debitore di Matteo e di impegnarsi a pagare il debito entro una certa data. Il notaio, però, non può validamente stipulare l’atto pubblico in quanto sospeso per motivi disciplinari.

Ebbene, in un caso come quello appena esemplificato, il documento sottoscritto dal debitore non potrà valere come titolo esecutivo ma potrà convertirsi in una semplice scrittura privata (ad esempio, in una promessa di pagamento).

Quando si applica la conversione dell’atto nullo?

Perché possa applicarsi la conversione dell’atto nullo occorrono due condizioni:

  • la sottoscrizione delle parti;
  • l’idoneità della scrittura privata a produrre effetti.

Ad esempio, la donazione di un immobile fatta senza testimoni sarebbe radicalmente nulla e non potrebbe convertirsi in una valida scrittura privata, visto che la legge non consente di regalare un immobile se non con atto pubblico.

Al contrario, la promessa di pagamento fatta davanti al notaio può “degradare” a scrittura privata se, per qualche ragione, l’atto pubblico non debba ritenersi valido (ad esempio, perché il notaio ha dimenticato di firmare il documento).

Insomma: occorre che la scrittura privata in cui si converte l’atto pubblico sia valida per legge, altrimenti anch’essa non produrrebbe alcun effetto.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza [4], l’atto pubblico di trasferimento della proprietà immobiliare (il rogito, in pratica) sottoscritto dalle parti ma non dal notaio può convertirsi in una scrittura privata efficace, in quanto la legge, per il trasferimento degli immobili, prevede la forma scritta ma non per forza l’atto pubblico (che serve, invece, per la successiva trascrizione nei registri della conservatoria) [5].

Di conseguenza, le parti che hanno sottoscritto l’atto pubblico convertito in una valida scrittura privata non potranno poi sottrarsi agli impegni assunti accampando la scusa dell’invalidità dell’atto pubblico.

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Pubblicato : 21 Gennaio 2023 14:00