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Controversie al lavoro: come funziona la conciliazione

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(@carlos-arija-garcia)
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La procedura per tentare un accordo prima di presentarsi in tribunale per un diritto non riconosciuto o per un licenziamento da contestare.

Per scelta o per obbligo di legge, quando si presenta una controversia al lavoro (un diritto negato, un licenziamento che si ritiene illegittimo, un credito vantato dal dipendente) prima di finire in tribunale si può o si deve imboccare la via del tentativo di conciliazione: come funziona?

C’è una procedura specifica stabilita dalla normativa che prevede il passaggio davanti ad un’apposita commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Vediamo in che cosa consiste.

Quando fare il tentativo di conciliazione?

Come si diceva, il tentativo di conciliazione può essere attuato per scelta o per obbligo. Nel primo caso, la parte interessata può:

  • promuovere, anche tramite il sindacato al quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione costituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro;
  • avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi.

Il tentativo, invece, è obbligatorio:

  • se la controversia riguarda contratti che sono stati oggetto di certificazione;
  • in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in aziende che impiegano più di 15 dipendenti.

Chi fa parte della Commissione Itl per la conciliazione?

La Commissione dell’Ispettorato territoriale del lavoro incaricata di gestire il tentativo di conciliazione è formata da:

  • il direttore dell’ufficio o un suo delegato o un magistrato collocato a riposo in qualità di presidente;
  • quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro;
  • quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le Commissioni, se necessario, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, composte da un presidente, più un rappresentante per i datori di lavoro e uno per i lavoratori.

I criteri per determinare la competenza variano in relazione al tipo di rapporto oggetto della controversia:

  • per i rapporti subordinati: Commissione costituita presso l’Itl nella cui circoscrizione è sorto il rapporto oppure si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto. Tale criterio rimane operativo anche per i sei mesi successivi all’eventuale trasferimento dell’azienda o alla cessazione di essa o della sua dipendenza;
  • per i rapporti di collaborazione, agenzia e rappresentanza: Commissione costituita presso l’Itl nella cui circoscrizione si trova il domicilio del prestatore di lavoro.

Tentativo di conciliazione: qual è la procedura?

Per avviare la procedura del tentativo di conciliazione, l’interessato deve predisporre un’apposita richiesta sottoscritta che deve essere consegnata in originale, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o inviata mediante e-mail certificata alla Commissione competente e alla controparte.

In caso di raggiunto accordo da formalizzare avanti all’Itl, le parti possono presentare la richiesta congiuntamente.

La richiesta deve precisare:

  • nome, cognome e residenza delle parti;
  • denominazione o ditta e sede se si tratta di una persona giuridica, di un’associazione non riconosciuta o di un comitato;
  • luogo dove è sorto il rapporto oppure dove si trova l’azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • luogo dove la parte istante riceve le comunicazioni;
  • esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

I funzionari dell’Itl, ricevuta la richiesta, verificano se ci sono tutti i contenuti essenziali e, se sono parzialmente omessi, invitano le parti ad integrarli, oppure, se sono totalmente mancanti, considerano la richiesta improcedibile.

Se la controparte non intende aderire alla procedura di conciliazione lo comunica al richiedente, oppure, in caso di inerzia, trascorsi i 20 giorni dalla richiesta, ciascuna delle parti è libera di agire in tribunale.

La controparte che, invece, accetta la procedura deve depositare presso la Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria con le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Entro i 10 giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Davanti alla Commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

Cosa succede dopo il tentativo di conciliazione?

Se il tentativo di conciliazione ha un esito positivo, anche solo parzialmente, il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Può succedere, però, che non venga raggiunto un accordo: in tal caso, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i suoi termini sono comunque riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. All’eventuale ricorso successivamente depositato in tribunale devono essere allegati il verbale e le memorie relative al tentativo di conciliazione.

 
Pubblicato : 1 Luglio 2023 12:00