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Contratto per sostituzione maternità: come funziona

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(@valentina-azzini)
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Contratto per sostituzione maternità: uno speciale rapporto a tempo determinato, che cessa automaticamente al rientro in servizio della lavoratrice madre

Una tua dipendente ti ha comunicato di essere incinta, pertanto entro qualche mese dovrà assentarsi dal lavoro per un lungo periodo di tempo, al fine di potersi godere alcuni mesi antecedenti e successivi al parto. Necessariamente il suo posto diverrà vacante per un certo periodo e dunque hai bisogno di assumere un nuovo dipendente esattamente per un tempo coincidente con l’assenza della lavoratrice gestante. Forse non sai che esiste a questo scopo uno speciale tipo di contratto a tempo determinato, detto contratto per sostituzione di maternità: vediamo come funziona

La tutela della lavoratrice madre

La tutela della maternità e, in ottica più ampia, della famiglia è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, tutelato anche a livello costituzionale.

Specifiche leggi tutelano, in particolare, la maternità in ambito lavorativo, prevedendo una serie di garanzie e divieti in favore della lavoratrice gestante e della lavoratrice madre.

In particolare, il nostro ordinamento prevede l’obbligo di astensione dal lavoro della lavoratrice madre per un periodo di 5 mesi, a cavallo della data del parto: questo periodo è detto “astensione obbligatoria” e può essere richiesto per i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi, oppure per 1 mese antecedente il parto e 4 mesi successivi. All’ astensione obbligatoria può fare seguito un ulteriore periodo di congedo (detto “astensione facoltativa”), di durata massima di 6 mesi, da fruirsi entro il compimento dei 12 anni del figlio.

Il contratto per sostituzione maternità

Durante predetti periodi di congedo della lavoratrice, il suo posto di lavoro viene lasciato vacante, seppur momentaneamente, pertanto il datore di lavoro potrà avere la necessità di assumere per url periodo di tempo una nuova risorsa, stipulando con essa un contratto per sostituzione per maternità.

Il contratto per sostituzione maternità è un particolare contratto a tempo determinato, che si differenzia tuttavia da quest’ultimo per alcuni elementi.

Il primo tra questi è rappresentato dalla durata: il contratto inizia almeno un mese prima del periodo di maternità di cui fruirà la lavoratrice da sostituire; in questo mese è prevista una fase di affiancamento, di modo che il sostituto abbia disposizione un tempo per essere formato e svolgere al meglio i propri compiti.

La durata del contratto invece sarà variabile, sebbene la durata minima da rispettare sia quella di 6 mesi, ovvero il mese di formazione e 5 mesi di astensione obbligatoria della lavoratrice da sostituire. A questi sei mesi se ne potranno poi aggiungere altri, fino a d un massimo di 12 mesi complessivi (1 di affiancamento, 5 di astensione obbligatoria e 6 di astensione facoltativa), in base alle necessità della lavoratrice sostituita, successive al parto.

Il contratto per sostituzione maternità può infatti essere prorogato, purché nell’accordo iniziale questo sia previsto.

Tale contratto potrà altresì essere convertito, in un secondo momento, in rapporto a tempo indeterminato e ciò quando:

  • sia necessario prorogare il contratto di 12 mesi
  • si superi il limite dei 5 rinnovi

Successione di contratti per sostituzione di diverse maternità

Ci si è chiesti se sia possibile stipulare, in caso di assenza per maternità di più lavoratrici nella medesima azienda, più contratti per sostituzione maternità in successione tra loro e riferiti a lavoratrici diverse, ma con il medesimo sostituto.

Le norme di legge in materia non escludono la possibilità di utilizzare lo stesso lavoratore per sostituire una lavoratrice in maternità e, in successione, un’altra dipendente sempre in maternità, purché questo avvenga nel rispetto dei 24 mesi di durata massima dei benefici contributivi di cui l’azienda beneficia quando ricorre a questo particolare tipo di contratto di lavoro.

La legge prevede infatti la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per le aziende con meno di 20 unità occupazionali, che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione. Questi benefici trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore in adozione o in affidamento e, dunque, per 24 mesi.

Quanto all’intervallo di tempo che l’azienda deve rispettare nella successione tra un contratto per sostituzione maternità e l’altro bisognerà guardare al CCNL applicato al rapporto di lavoro: i CCNL infatti generalmente prevedono che la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto possa avvenire senza soluzione di continuità.

 
Pubblicato : 8 Ottobre 2023 18:00