Contratto di finanziamento: ultime sentenze
Limite di finanziabilità; calcolo del tasso ai fini usurari; diritto del cliente alla copia del contratto di finanziamento.
Contratto di finanziamento e verifica del superamento della soglia antiusura del tasso di mora
In tema di contratti di finanziamento, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro, cosicché dalla sanzione inerente la pattuizione degli interessi usurari non consegua la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse. Infatti, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, solo questi ultimi sono da ritenersi illeciti, restando invece applicabile l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Tribunale Benevento sez. II, 06/06/2022, n.1363
Contratto di finanziamento per ripianare la pregressa esposizione debitoria
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato, dovendo considerarsi pertanto valida e lecita l’operazione finanziaria con cui i clienti stipulano un contratto di finanziamento al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria anche nei confronti dello stesso istituto, a condizione che la somma mutuata sia erogata direttamente al cliente.
Tribunale Piacenza sez. I, 24/05/2022, n.276
Contratto di finanziamento
In tema di contratto di concessione di finanziamento, l’omissione o la reticenza circa le informazione sulle reali condizioni di salute dell’assicurato fa sussistere la colpa grave di quest’ultimo, proprio con riferimento alla omessa informazione, circa la sottoposizione a precedenti interventi chirurgici (come nel caso di specie) poiché la reticenza è stata determinante nella formazione del consenso dell’impresa assicuratrice.
Corte appello Napoli sez. IX, 23/11/2021, n.4332
Riduzione del credito del finanziatore verso l’utilizzatore
Se nel contatto di assicurazione è prevista la cd. “appendice di vincolo” (ossia la clausola che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore), tale previsione crea un collegamento tra il contratto di assicurazione e il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti dell’invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza però pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento.
Corte appello Milano sez. III, 17/11/2021, n.3332
Limite di finanziabilità
Il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB costituisce norma inderogabile e pertanto il suo superamento comporta la nullità del contratto di mutuo relativo. Nel calcolo del valore dei beni, secondo i dettami della giurisprudenza interna a comunitaria, si dovrà fare riferimento al cd. valore cauzionale, cioè la concreta negoziabilità del bene, al netto delle spese per l’esecuzione. Una volta dichiarata la nullità in giudizio, la parte che ne ha interesse può chiedere nella difesa successiva la conversione dell’atto nullo in un contratto di finanziamento ordinario assistito da garanzia fondiaria, non potendo procedere il giudice d’ufficio.
Tribunale Ancona sez. II, 11/10/2021, n.1232
Mutuo: prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata
Nel contratto di mutuo, l’eventuale prescrizione del diritto del creditore non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell’ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento, coincide con il giorno della scadenza dell’ultima rata.
Tribunale Torino sez. I, 23/07/2021, n.3760
Forma scritta dei contratti in materia bancaria e finanziaria
L’art. 117 t.u.b. impone, a pena di nullità, la redazione per iscritto dei contratti in materia bancaria e finanziaria. Tale previsione normativa nasce dall’esigenza di garantire la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l’istituto di credito ed il cliente e, quindi, di consentire a quest’ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste. Il requisito della forma scritta ad substantiam deve essere accertato anche quando nel contratto di finanziamento siano contenute più clausole che di fatto comportano la costituzione di un nuovo e diverso rapporto contrattuale.
Tribunale Cassino sez. I, 14/07/2021, n.1019
Clausole del contratto di finanziamento
Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori; il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.
Cassazione civile sez. II, 08/07/2021, n.19434
Contratti di finanziamento: forma scritta
I contratti di finanziamento, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità (forma scritta ad sustantiam). Ciò premesso, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato sulla base di un contratto di finanziamento, l’opposto, a fronte del disconoscimento fatto dall’opponente a sostegno dell’opposizione, ha l’onere di produrre in giudizio l’originale del contratto. In mancanza, l’opposizione va accolta, con revoca integrale del d.i. opposto: non vi è infatti prova scritta idonea a dimostrare il credito azionato in quanto non vi è prova del contratto stipulato tra le parti.
Tribunale Marsala sez. I, 04/05/2021, n.320
Firma falsa del garante
Nel caso di falsificazione della firma del garante in un contratto di finanziamento, indicando in tale ruolo un soggetto del tutto estraneo, il beneficiario del finanziamento anche ove non abbia partecipato materialmente alla falsificazione ricopre il ruolo, quantomeno di committente del reato di sostituzione di persona, essendo l’unico beneficiario della condotta criminosa.
Tribunale Nola, 22/04/2021, n.455
Costo totale effettivo del finanziamento
La mancata indicazione dell’ISC non comporta la nullità del contratto, giacché l’indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione del cliente, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge solo una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l’omessa o erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 t.u.b., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale.
Tribunale Verona sez. III, 08/02/2021
Contratto di finanziamento
Il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un’importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l’erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot. Conseguentemente, ai fini del calcolo del taeg, devono essere considerati anche i costi assicurativi collegati all’erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Tribunale Benevento sez. II, 01/02/2021, n.165
Data di stipulazione del contratto di finanziamento
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., rileva la data della stipulazione del contratto di finanziamento, ovvero quella della prestazione del consenso e raggiungimento dell’accordo tra le parti in ordine al contenuto negoziale dello stesso, risultando irrilevante quella della liquidazione dell’importo, solitamente concretizzantesi in fase successiva.
Tribunale Pavia sez. III, 25/01/2021, n.91
Prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento
In caso di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. Quindi, Stante il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, compete al soggetto erogatore del finanziamento che ha collocato al cliente anche la polizza assicurativa provvedere alla restituzione del premio assicurativo non utilizzato.
Tribunale Savona, 17/11/2020
Contratto di finanziamento bancario
In materia di confisca penale, ai fini della ammissione allo stato passivo di un credito derivante da un contratto di finanziamento bancario, costituisce elemento di valutazione della mancanza di buona fede del creditore l’omesso deposito in giudizio delle delibere dell’istituto di credito con cui è stato concesso il prestito. (Fattispecie relativa alla opposizione del terzo cessionario di credito derivante da un contratto di finanziamento bancario al provvedimento di diniego di ammissione allo stato passivo).
Cassazione penale sez. II, 30/01/2020, n.7879
Finanziamento bancario: spese dell’assicurazione
Al fine di verificare se le spese dell’assicurazione vadano inserite nel costo del credito e quindi nel Tasso Effettivo Globale ai fini della verifica del superamento della soglia di usura (cfr principio di onnicomprensività art. 644 c.p.), l’unico requisito da verificare è la remuneratività, sia pure indiretta, di tale spesa per la società finanziatrice, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento.
Tribunale Milano sez. VI, 18/02/2020, n.1533
La prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito
Il contratto di finanziamento non ha affatto natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata.
Tribunale Rieti, 13/01/2020, n.9
Finanziamento: l’erronea indicazione dell’ISC praticato
L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi.
Dunque, la sua erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo detto indicatore sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta si tutte le voci di costo negoziali; ne discende che non è configurabile la nullità comminata dall’art. 117, comma 8, o del comma 4 del TUB. Al massimo la sua erronea indicazione determina il sorgere di una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale in termini di trasparenza contrattuale.
Tribunale Modena, 06/05/2019
Erronea indicazione dell’Isc/Taeg: conseguenze e onere probatorio
L’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all’ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori).
Tribunale Siena, 05/12/2019, n.1215
Erronea indicazione dell’Isc: costituisce ipotesi di nullità del contratto?
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che la sua erronea indicazione, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non rientra tra le ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, co. 6 TUB.
Tribunale Roma sez. XVII, 13/06/2019, n.12578
Diritto del cliente alla copia del contratto di finanziamento
Il diritto alla copia del contratto di finanziamento è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall’obbligo dell’intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede.
Tribunale Bari sez. I, 16/10/2018, n.4272
Contratto di finanziamento e contratto d’acquisto di merce
È mutuo di scopo quando i due negozi sono finalizzati al perseguimento di un fine comune. Il contratto di finanziamento è distinto e separato dal contratto d’acquisto di merce, dunque l’istituto di credito che eroga il finanziamento è totalmente estraneo alle vicende negoziali che scaturiscono dalla compravendita, fatta eccezione per il mutuo di scopo, purché si provi il comune fine perseguito dai differenti contratti.
Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n.11147
Onerosità del finanziamento
In tema di mutuo, l’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tribunale Massa, 05/10/2018, n.687
Contratti bancari e tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati
Per poter essere applicato quanto previsto dall’art. 117 TUB è necessario fornire la prova della pubblicizzazione di un tasso, o condizione, rivolta alla generalità dei consumatori tale da indurre gli stessi in errore o inganno non essendo pertanto suscettibile di applicazione in quei casi in cui il contratto di finanziamento viene a formarsi innanzi ad un notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico.
Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.5233
Consolidamento dei debiti: natura, presupposti e finalità
Il cd. “consolidamento dei debiti” è uno strumento che consente di ridurre ad unità debiti pregressi con un istituto di credito ed attraverso il quale il debitore che risulta già avere, a vario titolo, un’esposizione debitoria nei confronti della banca, ottiene da quest’ultima un nuovo prestito con il quale andare a ripianare i precedenti rapporti di debito. Presupposto necessario di tale operazione è che il debitore raggiunga un accordo in tal senso con l’istituto di credito il quale procede a dilazionare la precedente debitoria che, pertanto, sarà estinta. Il suddetto contratto di finanziamento utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha, perciò, causa lecita.
A ben osservare, la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni più favorevoli costituisce uno scambio economico effettivo e reale, perciò solo meritevole di tutela giuridica. Ne deriva che il finanziamento di liquidità ben può essere finalizzato a realizzare lo scopo soggettivo che le parti si sono prefissate, quale, appunto, quello di ripianare passività pregresse nei confronti della banca attraverso l’utilizzo della somma erogata dal medesimo ente creditore; dunque, non può in alcun modo predicarsi l’illiceità della causa sottesa all’operazione di consolidamento.
Tribunale Napoli sez. II, 13/09/2017, n.9183
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