Contratto con obbligazioni a carico di una sola parte
Caratteristiche dei contratti gratuiti: cosa sono, come si concludono e cosa succede se diventano particolarmente onerosi?
Solitamente si ritiene che un contratto sia valido solamente in presenza di un equo scambio tra le parti. È il caso, ad esempio, della compravendita, in cui il venditore cede all’acquirente un certo bene in cambio del pagamento di una somma di denaro. Per la legge, però, un contratto può essere valido anche in assenza di uno scambio. È il caso dei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte. Approfondiamo l’argomento.
Cos’è il contratto con obbligazioni a carico di una sola parte?
Il contratto con obbligazioni a carico di una sola parte è l’accordo con cui un solo soggetto si impegna ad eseguire una prestazione, senza ricevere una in cambio.
Il contratto con obbligazioni a carico di una sola parte rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti contratti gratuiti, in cui appunto un soggetto beneficia della prestazione altrui senza che debba pagare o fare qualcos’altro.
Contratto con obbligazioni a carico di una sola parte e donazione: differenza
Il contratto con obbligazioni a carico di una sola parte non è una donazione: quest’ultima è infatti caratterizzata dallo spirito di liberalità del donante.
In altre parole, chi fa una donazione si impoverisce spontaneamente per far arricchire un’altra persona, senza secondi fini.
È il caso del padre che dona la casa al figlio oppure a chi, per manifestare la propria gratitudine, decide di regalare un costoso orologio all’uomo che gli ha salvato la vita.
Il contratto gratuito, invece, è stipulato con l’intenzione di raggiungere un certo scopo.
Il professionista che fornisce consulenze gratuite lo fa per fidelizzare i clienti, con la speranza che ritornino per altre pratiche; il pianista che si esibisce in un noto locale senza ricevere nulla in cambio è probabilmente interessato alla pubblicità che potrà ottenere dall’esibizione; ecc.
Insomma: nel contratto gratuito colui che esegue la prestazione ha comunque un interesse all’accordo, sebbene nell’immediatezza non riceva nulla in cambio.
Si pensi ad esempio al comodato gratuito concesso dal proprietario per evitare che la sua abitazione, rimanendo disabitata a lungo, posso finire in una condizione di degrado irrecuperabile.
Contratto con obbligazioni a carico di una sola parte: come si concludono?
La legge ha previsto una specifica disciplina per la conclusione del contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, nello specifico del solo proponente.
Per la precisione, la legge dice che la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata.
Il destinatario, a propria volta, può rifiutare nel termine stabilito dalla proposta stessa o, in mancanza, in quello richiesto solitamente dalla natura degli affari o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto, il contratto deve intendersi concluso [1].
In pratica, chi propone un contratto in cui è prevista la sua sola prestazione non può più tirarsi indietro, nel senso che non può revocare la proposta già formulata.
Il contratto, inoltre, si conclude senza bisogno di un’accettazione: il destinatario, infatti, può rifiutare ma, in mancanza di rifiuto, l’accordo si intende tacitamente concluso.
L’unilateralità della prestazione, dunque, fa sì che la legge non richieda l’accettazione espressa del beneficiario, consentendo però a quest’ultimo il rifiuto.
Eccessiva onerosità nel contratto con obbligazioni di una sola parte
Secondo la legge, se la prestazione diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che è tenuto a eseguirla può chiederne la riduzione oppure, in alternativa, una modifica nelle modalità d’esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità [2].
Se il gestore di una stazione di servizio si è impegnato a rifornire gratuitamente un suo cliente per sei mesi e, durante questo tempo, il prezzo del petrolio subisce un’impennata tale da provocare un aumento vertiginoso dei costi, colui che si è obbligato può chiedere di ridurre la fornitura a cui si era vincolato inizialmente.
Contratto gratuito: si può chiedere il risarcimento?
Secondo la legge, la gratuità dell’accordo non esclude il risarcimento dei danni, il quale spetta a colui che aveva diritto alla prestazione a seguito del contratto.
Ciononostante, vi sono diverse norme del Codice civile che impongono al giudice di non essere particolarmente severo nei riguardi di chi avrebbe dovuto eseguire una certa prestazione senza ricevere nulla in cambio.
Ad esempio, la legge [3] stabilisce che la colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore se la prestazione era gratuita; stessa cosa dicasi per il depositario e per il mutuante.
Per ulteriori approfondimenti su questo specifico tema, si legga l’articolo dal titolo Prestazione gratuita: si può chiedere il risarcimento?
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