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Contratti somministrazione di lavoro: ultime sentenze

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Pubblico impiego privatizzato; successione abusiva di contratti di somministrazione a termine; intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro; violazione del limite di proroghe del contratto per le agenzie di somministrazione di lavoro; sostituzione del personale assente.

In caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Contratti di somministrazione a termine

I contratti di lavoro in somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato, “nei limiti di compatibilità”, e dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine; quanto alla disciplina dei limiti di proroga del termine iniziale del contratto di lavoro, l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, e, nel secondo periodo del medesimo comma, opera un rinvio al c.c.n.l. applicato dal somministratore disponendo che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con atto scritto ed il consenso del lavoratore, nelle ipotesi e per la durata prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore.

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2022, n.27854

Successione di contratti di somministrazione a termine

In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all’istituto della somministrazione. (Fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla l. n. 92 del 2012).

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2022, n.23495

Effetti dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione di precedenti contratti di somministrazione a termine

L’intervenuta decadenza dall’impugnazione di precedenti contratti di somministrazione a termine non impedisce che la complessiva vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore proprio per la intervenuta decadenza, possa invece rilevare fattualmente ad altri fini ed, in particolare, come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, realizzando così una elusione della Direttiva n. 2008/104.

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2022, n.23494

Impugnazione stragiudiziale

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20.

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22861

Somministrazione illecita di personale e presunzione di colpa

In materia di somministrazione illecita di personale ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.lgs 276/2003, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile unicamente quando l’errore non è determinato da sua colpa. La norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. E in ogni caso, la responsabilità dell’autore dell’infrazione non può essere esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Tribunale Torino sez. III, 21/06/2022, n.2732

Natura del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione — definito come « contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lg. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore » (art. 30, d.lg. n. 81 del 2015) — costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall’ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l’imputazione del rapporto a persona diversa dall’effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore.

Consiglio di Stato sez. III, 03/05/2022, n.3468

Assunzione dei lavoratori utilizzati in base a contratti di somministrazione

È infondata la q.l.c. dell’art. 20, comma 9, d.lg. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori utilizzati in base a contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti dalle stesse con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, in riferimento all’art. 3 Cost.

Corte Costituzionale, 21/12/2021, n.250

Conseguenze dell’abusivo ricorso ai contratti di somministrazione lavoro

La reiterazione dei contratti di somministrazione lavoro e delle proroghe senza soluzione di continuità, in un arco temporale piuttosto ristretto, nonché l’adibizione del lavoratore sempre alle stesse mansioni e la sua assegnazione sempre allo stesso utilizzatore nel corso dell’intero periodo di lavoro sono elementi che inducono a ravvisare l’abusivo ricorso alla somministrazione di lavoro, in violazione della normativa comunitaria e nazionale. Tale abuso comporta che i contratti di lavoro così conclusi siano riconducibili al modello ‘normale’ del rapporto di lavoro a tempo indeterminato facente capo all’impresa utilizzatrice, con ulteriore applicazione della tutela risarcitoria prevista dall’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015.

Tribunale Lecce sez. lav., 18/10/2021, n.3401

Somministrazione di lavoro

L’art. 34 comma 2 del d.lgs. 81/2015 (nel testo modificato dal d.l. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge 96/2018) – che ha esteso alla somministrazione a tempo determinato le disposizioni del capo III in materia di contratto a tempo determinato – e l’art. 19 comma 2 citata normativa impone di ritenere che il rispetto del limite massimo di 36/24 mesi, ovvero di quello diverso stabilito dalla contrattazione collettiva, entro cui è possibile fare ricorso ad una successione di contratti a termine, deve essere valutato con riferimento ai rapporti di lavoro tra lavoratore e società di somministrazione.

Tribunale Torino sez. lav., 19/03/2021, n.468

Illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione a termine

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione – utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32 l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, in conformità agli scopi perseguiti dal diritto unionale.

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2021, n.3815

Sostituzione lavoratori assenti per ferie

In tema di somministrazione di lavoro a termine, l’indicazione, quale causale giustificativa, della necessità di sostituire lavoratori assenti per ferie, ove accompagnata da elementi che consentano di risalire all’individuazione di questi ultimi, è sufficiente ai fini del rispetto del requisito di forma di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” vigente), non essendo necessaria l’indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire, allo stesso modo di quanto avviene in materia di contratti a tempo determinato, pur a fronte di una diversa disciplina.

Cassazione civile sez. lav., 14/01/2021, n.548

Successione abusiva di contratti di somministrazione a termine

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

(Principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell’ordinamento interno, la S.C. ha affermato che il giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un’interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva).

Cassazione civile sez. lav., 13/01/2021, n.446

Obblighi di informazione e verifica a carico del somministratore

In tema di contratto di somministrazione lavoro, gli artt. 20 ss. d.lg. n. 276 del 2003, applicabili ratione temporis, non prevedono un obbligo del somministratore di verificare la “sufficienza” della causale indicata dall’utilizzatore, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità risarcitoria in caso di successivo accertamento giudiziale dell’irregolarità della somministrazione e di costituzione, a carico dell’utilizzatore, di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1, del medesimo d.lg.; viceversa, tale responsabilità è configurabile nel caso in cui il contratto di somministrazione sia carente di qualunque indicazione attinente alla causale della somministrazione (o questa sia manifestamente apparente) e nell’ipotesi in cui risulti che, al momento della stipulazione, il somministratore avesse conoscenza di accertamenti giudiziali di irregolarità di contratti di somministrazione aventi identiche causali.

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26525

Procedura di stabilizzazione indetta dalla PA

Ai fini del presupposto temporale richiesto per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta dalla P.A. (anzianità di servizio), il periodo di lavoro effettuato in esecuzione dei contratti di prestazione in somministrazione a tempo determinato non può essere computato.

Tribunale Terni sez. lav., 17/06/2020, n.239

Contratti a termine o di somministrazione di lavoro

Nel caso di contratti di lavoro a termine o di somministrazione di lavoro stipulati in realtà aziendali complesse al fine di sostituire personale assente, non è necessaria l’indicazione del nominativo della persona da sostituire.

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2019, n.3463

Contratti di somministrazione di lavoro a termine

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto – in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un’assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost.

Cassazione civile sez. lav., 16/01/2019, n.992

Contratto di somministrazione: quando è nullo?

Nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e queste devono essere chiaramente percepibili. È infatti possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile. Posto ciò, non è sufficiente un’indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica.

Cassazione civile sez. lav., 08/01/2019, n.197

Somministrazione irregolare

In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, senza che possa assumere rilevanza, a riguardo, l’azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, n.31720

Decorrenza del termine di decadenza per l’impugnativa stragiudiziale

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro – il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto – comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità.

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, n.30134

Prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro

In tema di somministrazione di lavoro, la violazione del limite massimo di sei proroghe nell’arco di trentasei mesi, previsto dall’art. 42 del c.c.n.l. del 2008 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità (di per sé non vietata), eluda il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con decisione immune da censure, aveva escluso la fittizietà della frattura fra un contratto e l’altro per avere il datore provato la sussistenza delle ragioni giustificative indicate nei contratti di somministrazione stipulati successivamente al primo, prorogato sei volte).

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, n.29629

Esternalizzazione del lavoro: è vietata?

L’esternalizzazione del lavoro non è vietata dal nostro ordinamento e può essere attuata tramite l’appalto, la somministrazione di lavoro, il trasferimento di ramo d’azienda e l’ordinamento appresta mezzi di tutela in favore dei lavoratori i cui contratti siano interessati e/o subiscono le conseguenze di tali operazione (ad es. lo strumento della responsabilità solidale tra fornitore e utilizzatore).

Tribunale Roma sez. lav., 13/11/2018, n.8642

Stabilizzazione del personale a termine nelle p.a. e negli enti pubblici non economici

Il meccanismo di assunzione ex art. 1, comma 519, L. 296/2006 alla luce della direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7 del 30.04.2007 che ne fornisce la corretta interpretazione, non trova applicazione con riferimento ai “contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica” ed ai “lavoratori in somministrazione utilizzati da Pubbliche Amministrazioni“.

Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n.3902

Termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all’ art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività”.

Corte appello Milano sez. lav., 15/10/2018, n.1472

Somministrazione ed appalto di lavoro: differenza

Circa le condizioni di legittimità dell’appalto endoaziendale previsto dall’art. 29 D.Lvo 2003 n. 276 (poi modificato dal D. Lvo 2004 n.251), la differenza tra la somministrazione e l’appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell’effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell’organizzazione dei mezzi necessari all’impresa da parte dell’appaltatore, mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all’appaltatore.

Corte appello Roma sez. lav., 08/10/2018, n.3443

Affidamento di lavoro interinale

Nell’ambito di una gara bandita per acquisire somministrazione di lavoro interinale, per la quale sia stato previsto di indicare tutti i costi del servizio da remunerare, compresi quelli dovuti all’assenteismo gravante sul datore di lavoro, non si può ritenere che il parametro di riferimento per calcolare l’assenteismo sia necessariamente quello registrato dall’impresa tra il proprio personale negli anni in cui ha svolto il servizio per la stessa società appaltante, in quanto l’assenteismo del personale non è un dato perfettamente stimabile a priori, dipendendo da una serie variabile di fattori. I concorrenti, quindi, possono determinarsi autonomamente nel calcolare il costo dell’assenteismo, anche valutando la propria esperienza ed organizzazione aziendale in relazione agli indicatori di settore, ai fini della costruzione dell’offerta economica.

Consiglio di Stato sez. III, 22/06/2018, n.3861

Conversione in contratto a tempo indeterminato

L’indennità prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni guai volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito – ai sensi del d.lg. n. 276 del 2003, art. 27, ultimo comma, in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2018, n.8148

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Pubblicato : 18 Ottobre 2022 04:00