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Contrassegno disabili: ultime sentenze

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Contrassegno invalidi; assegnazione dello spazio di sosta; circolazione in corsie preferenziali; fotocopia e contraffazione del contrassegno per il parcheggio invalidi.

Quali sono i diritti degli automobilisti diversamente abili? Possono parcheggiare sulle strisce blu? Possono transitare nelle zone a traffico limitato? Cos’è il contrassegno per disabili? Chi espone sul parabrezza della propria auto la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili che è stato rilasciato ad un terzo commette reato di truffa? Per trovare le risposte a queste e a tante altre domande continua a leggere questo articolo; troverai le ultime sentenze sull’argomento.

Comunicazione della targa al Comune: è necessaria?

L’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada disciplina le modalità di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione – nella parte anteriore del veicolo – del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 14.

Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, n.24015

Rilascio del pass per invalidi

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il cd. “pass” invalidi – disciplinato “ratio temporis” dall’art. 188 del c.d.s. e dall’art. 381 del relativo regolamento di esecuzione – ha natura e funzione di autorizzazione in deroga, da render nota con la mera esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo, senza che possano essere imposti con ordinanze degli enti locali ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, sicché il mancato rispetto di dette ulteriori formalità non concreta la violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s..

Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, n.24015

Commissione valutativa della sosta personalizzata

Il parere reso dalla Commissione Valutativa della Sosta personalizzata, nel caso in cui l’istanza del ricorrente non sia stata correttamente inquadrata nell’ipotesi prevista dall’art. 11 -bis, comma 1, par. 1, del ‘Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità’ e, pertanto, non sia stata svolta un’adeguata istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti per concedere lo spazio di sosta personalizzato al ricorrente, in quanto soggetto affetto da un handicap con connotazione di gravità abilitato alla guida del proprio veicolo, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/06/2021, n.7687

Il diritto dell’invalido di accedere nelle ztl

Non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in zone a traffico limitato limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020, n.2889

Sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della strada

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi”, presuppone non solo la titolarità, ma anche l’effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l’autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all’art. 158 del codice della strada.

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12625

Sosta nell’area destinata agli invalidi senza esposizione del contrassegno

Nell’ipotesi in cui il conducente sosti in un’area destinata a portatori di handicap (senza l’esposizione dell’apposito contrassegno), non perché sia personalmente titolare di tale beneficio, ma in quanto accompagnatore di un soggetto invalido, deve comprovarsi l’esistenza dell’autorizzazione in favore del soggetto accompagnato ed inoltre che il veicolo sia a servizio di quest’ultimo.

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12625

Sosta di un veicolo al servizio del titolare di un contrassegno per disabili

Non può considerarsi gratuita la sosta di un veicolo dotato dello speciale contrassegno per i disabili nelle zone delimitate dalle strisce blu. Infatti, gli art. 188, 3 comma, cod.strad. e 11, 1 comma, D.P.R.. n. 503/1996 prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente, ma l’obbligo del pagamento di una somma è cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi. Né può invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili.

Dalla gratuità – anziché onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare, sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Tribunale Bari sez. III, 27/06/2018, n.2737

Limitazione dell’assegnazione dello spazio di sosta

Il regolamento comunale può decidere di limitare l’assegnazione dell’eventuale spazio di sosta riservato solo ai soggetti titolari di contrassegno invalidi muniti anche di patente di guida. E la disposizione restrittiva è legittima nonostante il codice stradale ammetta questa possibilità anche per i soggetti non titolari di licenza.

TAR Palermo, (Sicilia) sez. III, 22/06/2018, n.1423

Contrassegno invalidi: si può circolare nelle Ztl?

Il possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto – senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio.

Cassazione civile sez. II, 14/09/2017, n.21320

Esposizione del permesso disabili rilasciato ad un terzo: è truffa?

Non integra il delitto di truffa la condotta di chi espone sul parabrezza di un’autovettura la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili rilasciato ad un terzo, giacché difetta, quale requisito implicito della fattispecie, l’atto di disposizione patrimoniale, che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno; detta condotta integra, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 188, commi 4 e 5, c. strad., che contempla tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi.

(In motivazione la S.C., nel disattendere la prospettazione del p.m. ricorrente, secondo cui l’atto di disposizione patrimoniale integrante la truffa può consistere anche in un’omissione idonea a produrre danno, nella specie coincidente con la dalla copia del permesso esposta sul parabrezza, ha rilevato che il reato non sarebbe comunque ipotizzabile, mancando la necessaria cooperazione della vittima).

Cassazione penale sez. II, 13/01/2017, n.11492

False dichiarazioni di invalidi

Non integra il delitto di truffa la condotta di chi allega false dichiarazioni di invalidi al ricorso al Prefetto avverso verbali di accertamento per violazioni al codice della strada, nel quale prospetta falsamente di aver trasportato persone titolari di contrassegno per disabili, in quanto l’eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.

Cassazione penale sez. II, 13/02/2015, n.9951

Contrassegno invalidi: cos’è?

Il cosiddetto “contrassegno invalidi” autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato, su tutto il territorio nazionale, con il solo onere di esporre tale contrassegno. Pertanto, al disabile che sia transitato in Ztl non può essere contestata la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, c.strad., sull’erroneo presupposto che l’accesso alla Ztl sia subordinato alla comunicazione preventiva al Comune del titolo abilitativo, in quanto la violazione suddetta non prevede come condotta omissiva, e come tale sanzionabile, l’omessa comunicazione preventiva, ma la violazione del divieto di transito nella Ztl.

Giudice di pace Bolzano, 03/02/2015, n.47

Riproduzione fotostatica a colori del contrassegno invalidi

Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477- 482 c.p.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.), la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione.

Cassazione penale sez. V, 24/06/2014, n.47079

Titolare del contrassegno invalidi: può parcheggiare fuori dagli spazi riservati?

Deve essere disattesa l’interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. 503/1996 secondo cui il titolare di un contrassegno per invalidi possa dirsi legittimato, tra l’altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell’ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un’ulteriore autorizzazione sindacale.

Nel ritenere di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità, con l’unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, si omette di considerare che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l’autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia – come appare esservi stato nella fattispecie – un divieto permanente alla sosta, questo sta a significare che in quello spazio l’autorità amministrativa ritiene esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione vuoleeliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa – che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento – seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito.

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2014, n.258

Fotocopia del contrassegno automobilistico per invalidi

Integra il reato di cui agli art. 477 e 482 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale: ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale.

(Fattispecie relativa a contrassegno automobilistico per invalidi, utilizzato per l’accesso alle corsie preferenziali, realizzato dal titolare con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2013, n.1702

Contraffazione di un permesso per invalidi

Il reato di cui all’art. 469 c.p. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento.

(Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2013, n.1702

Zone a traffico limitato dei veicoli muniti del contrassegno invalidi

In tema di sosta in zone a traffico limitato dei veicoli muniti del contrassegno per invalidi, la valutazione, preventiva ed astratta, della potenziale sussistenza di motivi ostativi legati all’intralcio del traffico è rimessa dall’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 alla discrezionalità del Comune, la cui scelta attiene al merito amministrativo e non è, pertanto, suscettibile di disapplicazione da parte del g.o.

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2013, n.5588

Sosta nello spazio riservato agli invalidi

La sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto della persona alla quale il relativo contrassegno è stato rilasciato rientra nella previsione dell’art. 158 c. strad. Fatto diverso e ulteriore, avente rilevanza penale e insuscettibile di contestazione come violazione amministrativa è la falsità del contrassegno che abbia dato luogo al suo ritiro da parte degli agenti.

(Nella specie era stata contestata la violazione dell’art. 158 c. strad., essendosi dato atto dell’assenza, sul posto, dalla titolare della autorizzazione, autorizzazione rilasciata da altro comune e contestualmente ritirata dagli agenti avendo gli stessi ritenuto che non sussistevano elementi validi comprovanti la sua autenticità e sia il primo giudice che il tribunale avevano rigettato l’opposizione del privato. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale si invocava che il tribunale avesse ritenuto sussistente una violazione diversa da quella contestata).

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2012, n.8479

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Pubblicato : 18 Ottobre 2022 03:45