Consigli regionali: illegittima la permanenza in carica a fronte della cessazione del mandato del presidente della giunta
Con la sentenza n. 203 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, per violazione degli artt. 123, in relazione all’art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, comma 3, Cost., nella parte in cui generano un effetto dilatorio e consentono che, sia pure in regime di prorogatio, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, ovvero quello che intercorre fino all’adozione della delibera di presa d’atto, rispetto a quello naturale, poiché tali norme pregiudicano il principio simul stabunt, simul cadent, in forza del quale le sorti del Consiglio regionale debbono seguire quelle del Presidente della Regione, ove questo, come accade nella Regione Puglia, sia eletto a suffragio diretto.