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Conseguenze dei reati minorili

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(@elda-panniello)
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Minori imputabili e minori non imputabili: chi risponde dei reati commessi dai ragazzi non ancora maggiorenni?

Quando capita di sentire notizie di cronaca relative a minori che si sono resi responsabili di illeciti penali, spesso viene da domandarsi su chi ricadono le conseguenze dei reati minorili. In altre parole ci si chiede se i minori possono essere processati e condannati come gli adulti oppure se esistono differenze dovute al fatto che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Ebbene, alla base delle conseguenze dei reati minorili vi è il principio di imputabilità. Mi spiego meglio: la legge dispone che qualsiasi soggetto per poter essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato deve essere imputabile [1], cioè deve possedere la capacità di intendere e di volere. Nella specie la prima consiste nella capacità di comprendere il significato delle proprie azioni mentre la seconda è il potere di controllo dei propri impulsi e di determinazione tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare.

Per quanto attiene ai minori di 14 anni, essi non sono mai imputabili [2]; di conseguenza non possono essere chiamati a rispondere per i reati commessi. Invece i minori che hanno un’età compresa tra i 14 anni e i 18 anni sono imputabili se al momento della commissione dell’illecito avevano la capacità di intendere e di volere [3].

In ogni caso le conseguenze dei reati commessi dai minori non ricadono mai sui genitori. La responsabilità penale infatti è personale [4]. Ciò implica che da un lato è possibile procedere penalmente solo contro gli autori del reato e dall’altro che i genitori non possono essere processati e condannati al posto loro.

Conseguenze dei reati minorili: su chi ricadono?

Se a commettere il reato è un infraquattordicenne, posto che lo stesso non è mai imputabile, nei suoi confronti non possono essere adottate misure penali che comportano un addebito di responsabilità. In sostanza il minore non potrà essere punito per il reato commesso e per lui non ci sarà alcuna conseguenza.

Differente è la situazione se il minore di 14 anni viene riconosciuto socialmente pericoloso. In tal caso il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto, può applicare nei suoi confronti una misura di sicurezzaconsistente nel riformatorio giudiziario oppure nella libertà vigilata [5].

Se poi il minore di 14 anni ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e non si tratta di un delitto colposo, il giudice deve sempre ordinare il ricovero nel riformatorio per un periodo non inferiore a 3 anni [6].

Se a commettere l’illecito penale è un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, questi può essere processato e condannato solo se al momento della commissione del fatto era capace di intendere e di volere. Spetta al giudice valutare caso per caso la sussistenza della maturità/immaturità del minore ovvero se abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di comprendere il disvalore sociale del proprio agire, in relazione alla natura del reato commesso, al bene giuridico offeso e alla struttura della fattispecie criminosa. Se il giudice lo ritiene imputabile e responsabile per il reato contestato, emette una sentenza di condanna ma la pena è diminuita [7]. Il giudice può anche ordinare che dopo l’esecuzione della pena, il minore sia ricoverato in un riformatorio giudiziario oppure che sia posto in libertà vigilata [8].

Se invece il giudice ritiene il minore non imputabile perché immaturo ma socialmente pericoloso ordina le stesse misure di sicurezza previste per il minore infraquattordicenne riconosciuto socialmente pericoloso [9].

Riepilogando:

  1. Minore di 14 anni:
  • non è mai imputabile;
  • se però il giudice lo riconosce socialmente pericoloso, ordina il ricovero nel riformatorio giudiziario o che sia posto in libertà vigilata;
  • se ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e non si tratta di un delitto colposo, il giudice deve sempre ordinare il ricovero in un riformatorio giudiziario.
  1. Minore di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni:
  • è imputabile, se al momento della commissione del reato era capace di intendere e di volere. Se è riconosciuto colpevole, il giudice lo condanna ma la pena è diminuita. Successivamente all’esecuzione della pena, il giudice può ordinare che il minore sia ricoverato in un riformatorio giudiziario oppure posto in libertà vigilata;
  • non è imputabile, se al momento della commissione del reato non aveva la capacità di intendere e di volere; se però è riconosciuto socialmente pericoloso il giudice ordina il ricovero nel riformatorio giudiziario o che sia posto in libertà vigilata;
  • se ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e non si tratta di un delitto colposo, il giudice deve sempre ordinare il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Dallo schema sopra riportato si evince che ad eccezione del primo caso (minore infraquattordicenne e non socialmente pericoloso), in tutte le altre ipotesi le conseguenze dei reati minorili ricadono sugli autori degli illeciti.

Misure di sicurezze applicabili ai minori: come si eseguono?

Il Codice penale minorile prevede che le misure di sicurezza applicabili ai minori non imputabili (per non avere compiuto i 14 anni o per immaturità) autori di un reato e ai minorenni condannati sono: la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario.

La misura della libertà vigilata viene eseguita nella forma della permanenza in casa che, ove disposta, comporta che il minore non può allontanarsi dall’abitazione se non per esigenze di studio ovvero di lavoro. Contestualmente il giudice può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Nel caso in cui venga violato tale provvedimento, anche per più di una volta, il giudice può disporre il collocamento presso comunità.

La misura del riformatorio giudiziario viene eseguita nelle forme del collocamento in comunità il quale implica che il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, prevedendo anche le prescrizioni relative allo studio ed al lavoro. Laddove vengano violate tali prescrizioni o ci sia un ingiustificato allontanamento dalla comunità l’organo giudicante può disporre la custodia cautelare per un periodo non superiore ad 1 mese ove il reato per il quale si procede prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 5.

Quando la pena detentiva non è superiore a 2 anni, il giudice può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Conseguenze civili dei reati minorili: chi ne risponde?

Le conseguenze civili dei reati minorili non ricadono mai sugli autori dei reati medesimi, sia se infraquattordicenni sia se ultraquattordicenni. Quindi, se da tali fatti illeciti sono derivati danni, spetta ai genitori dei minori pagare il risarcimento. Essi sono titolari di una responsabilità oggettiva civile per gli illeciti commessi dai figli perché obbligati a dargli un’educazione corretta. Se i genitori violano tale obbligo, cosa che si deduce in automatico dal fatto che i figli abbiano commesso gli illeciti, sono tenuti a risarcire i danni alla vittima.

Ad esempio se un quindicenne commette atti di bullismo nei confronti di un coetaneo, causandogli anche lesioni personali, il processo penale si svolgerà nei confronti del minore mentre i suoi genitori saranno tenuti a rispondere dei danni derivati alla vittima dalla sua azione.

Per sottrarsi alla responsabilità i genitori devono dimostrare di non avere potuto materialmente impedire il fatto e di avere impartito ai figli una corretta educazione.

 
Pubblicato : 9 Marzo 2023 14:30