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Condomino: quando può fare l’amministratore?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per la nomina di amministratore condominiale?

La legge impone ai condomini con almeno nove proprietari di nominare un amministrare che si occupi della gestione dell’edificio. In mancanza, cioè se l’assemblea non vi provvede, qualunque condomino può rivolgersi al tribunale affinché sia il giudice a procedere alla designazione. Nei fabbricati di più limitate dimensioni, invece, la nomina dell’amministratore è solo facoltativa, potendo l’edificio autogestirsi senza troppe difficoltà, magari avvalendosi anche del cosiddetto “condomino facente funzioni”.

È in questo contesto che inserisce il quesito che andremo ad analizzare: quando un condomino può fare l’amministratore? In effetti la legge consente praticamente a chiunque di rivestire tale incarico, nel rispetto però di alcune condizioni. Vediamo quali sono.

Chi può fare l’amministratore?

Come appena ricordato, la legge non pone preclusioni: chiunque può assumere il mandato di amministratore di condominio, anche soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio le società.

Da tanto deriva che l’amministratore può essere sia interno (quando l’incarico è affidato a un condomino) che esterno; l’importante è che il soggetto designato abbia i requisiti di onorabilità e professionalità che di qui a un istante analizzeremo.

Quali sono i requisiti per fare l’amministratore?

Per garantire una gestione efficace e trasparente, l’amministratore di condominio deve possedere, già al momento del conferimento dell’incarico, alcuni requisiti che determinano la validità della nomina stessa.

Per la precisione, la legge [1] impone che l’amministratore abbia determinati requisiti di professionalità e onorabilità: i primi sono legati allo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, mentre i secondi all’assenza di condanne penali di rilievo.

Per essere più precisi, la legge stabilisce che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili;
  • non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sono interdetti o inabilitati;
  • non risultano annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
  • hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Un condomino può fare l’amministratore?

Un condomino può fare l’amministratore, non essendoci alcun tipo di preclusione o di conflitto d’interessi.

Anzi, la legge sembra favorire tale tipo di nomina, visto che per l’amministratore interno è espressamente escluso il requisito della professionalità: il condomino che si candida a gestire l’edificio, infatti, non deve aver seguito nessun corso di formazione, né iniziale né periodico (e non deve nemmeno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado).

Insomma: a differenza dell’amministratore esterno, il quale deve possedere il requisito di professionalità sin dall’inizio a pena di inefficacia della nomina, l’amministratore interno non deve esibire alcun attestato di formazione.

La scelta è probabilmente pensata per favorire la nomina di una persona che, facendo parte dell’edificio, è maggiormente interessata a una corretta gestione del fabbricato.

Amministratore interno: chi lo nomina e quanto dura in carica?

A parte l’esonero dal seguire i corsi periodici di formazione e aggiornamento, il condomino che fa l’amministratore non gode di altri privilegi.

Di conseguenza, al pari di ogni altro amministratore esterno al gruppo dei condòmini, quello interno deve essere votato dall’assemblea con le stesse maggioranze previste per la nomina di un qualunque amministratore, ossia tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

L’amministratore interno dura in carica un anno, può essere revocato in qualunque momento e per gravi irregolarità anche dal giudice; come per l’amministratore esterno, dopo la prima nomina, in mancanza di revoca, prosegue automaticamente nell’incarico per un periodo di uguale durata.

Un inquilino può fare l’amministratore?

Anche un inquilino, cioè una persona che vive in affitto in condominio, può essere nominato amministratore. Questi, però, non essendo un condomino, cioè un proprietario, deve possedere anche il requisito della professionalità.

In pratica, la nomina di un inquilino equivale alla designazione di un amministratore esterno alla compagine.

L’amministratore deve essere iscritto all’albo?

Contrariamente a quanto pensino molte persone, per diventare amministratori di condominio la legge non prevede alcuna iscrizione all’albo.

In effetti, non esiste alcun albo, registro o elenco ufficiale di amministratori condominiali: tutti quelli più noti (come, ad esempio, l’A.N.AMM.I) sono su base puramente volontaria.

 
Pubblicato : 24 Agosto 2023 18:00