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Condominio: il presidente è responsabile della delibera invalida?

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(@mariano-acquaviva)
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Si può chiedere il risarcimento dei danni al presidente d’assemblea che, a causa della sua negligenza, ha favorito l’adozione di una delibera annullabile?

L’amministratore convoca l’assemblea affinché siano adottate le decisioni più importanti, come ad esempio l’approvazione del bilancio e l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione. L’amministratore, tuttavia, non è tenuto a prendere parte alla riunione, con la conseguenza che egli non può essere ritenuto responsabile di ciò che accade al suo interno. Lo stesso può dirsi per il presidente d’assemblea?

Mettiamo il caso che una certa decisione sia impugnata perché palesemente illegittima, ad esempio perché approvata senza la maggioranza stabilita dalla legge. In un’ipotesi del genere, il condominio potrebbe rivalersi sul presidente che, non accorgendosi del difetto dei quorum, ha favorito l’adozione di una delibera invalida? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Chi è il presidente dell’assemblea condominiale?

Il presidente dell’assemblea condominiale è la persona deputata a dirigere la riunione, verificando la regolarità della sua costituzione e chiamando i punti all’ordine del giorno affinché i condòmini possano votare.

In un certo senso, il presidente è il coordinatore dei lavori assembleari, una sorta di garante della correttezza di ciò che avviene nell’adunanza.

Come viene scelto il presidente d’assemblea?

La legge non prevede la figura del presidente assembleare; di conseguenza, la sua designazione è rimessa alla libera volontà dei condòmini, eventualmente consacrata all’interno del regolamento.

Generalmente, il presidente viene nominato a maggioranza direttamente in assemblea, tra i soggetti che sono presenti.

Non essendoci alcuna previsione normativa, il presidente può essere anche un soggetto estraneo al condominio: come detto, infatti, i proprietari sono liberi di scegliere la persona che ritengono maggiormente opportuna.

Il regolamento potrebbe contemplare specifiche modalità di designazione: ad esempio, si potrebbe stabilire che il presidente sia solo un condomino, che possa essere scelto anche prima dell’assemblea (in modo da giungere “preparato” all’incontro), ecc.

Cosa fa il presidente dell’assemblea?

Come detto nel primo paragrafo, il presidente coordina i lavori, garantendo la regolarità della seduta.

Nello specifico, la prima cosa che fa il presidente è quella di scegliere un segretario che lo assista nella redazione del verbale. Anche per il segretario la legge non dice nulla, cosicché, in assenza di specifiche previsioni regolamentari, il presidente è libero di scegliere chi vuole, anche una persona di fiducia esterna al condominio.

Il presidente apre la seduta facendo la conta dei condòmini presenti, personalmente oppure per delega. Verificata la sussistenza dei quorum stabiliti dalla legge, procede a sottoporre all’assemblea i punti all’ordine del giorno, facendo riportare a verbale la votazione.

Il presidente consente inoltre a quanti lo richiedano di poter prendere la parola, facendo altresì verbalizzare le dichiarazioni (ove sia ritenuto necessario).

Al termine, il presidente sottoscrive il verbale unitamente al segretario e, se lo ritiene, anche a tutti i presenti.

In realtà la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la sottoscrizione del verbale da parte del presidente non è elemento essenziale dello stesso, con la conseguenza che è valida la deliberazione che non presenta la sua firma in calce. Sul punto si legga l’articolo Chi deve firmare il verbale dell’assemblea condominiale?

Il presidente è responsabile dell’invalidità della delibera?

Come si evince da quanto detto sinora, il presidente è il moderatore dell’assemblea, colui che cerca di portare concretezza agli interventi e che indirizza la discussione verso un dibattito costruttivo. Ha poi il compito di dettare il verbale al segretario, mero esecutore, nel quale saranno riportate le delibere dell’assemblea.

È quindi chiaro che, se dovessero essere commessi errori come, ad esempio, quelli riguardanti il conteggio dei presenti e delle rispettive quote, la colpa sarebbe sua e non di altri soggetti, come ad esempio dell’amministratore.

Il presidente è responsabile dell’invalidità della deliberazione? Secondo la Suprema Corte (sentenza Cassazione Civile n. 29878 del 18/11/2019), il presidente che non verifica la regolarità delle convocazioni è responsabile dell’annullamento della decisione viziata.

Estendendo quanto sostenuto dalla Cassazione anche alle altre ipotesi di invalidità derivanti da una “cattiva gestione” dell’adunanza, possiamo ritenere che il presidente sia responsabile ogni volta che l’annullamento della deliberazione si sarebbe potuto evitare prestando maggiore attenzione nello svolgimento dei lavori assembleari.

Ad esempio, se il presidente si rende conto che non c’è il quorum per poter approvare il regolamento di condominio (per il quale è richiesta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio), allora deve dare atto a verbale di tale circostanza, evitando così di emanare una deliberazione invalida della quale sarebbe quindi responsabile.

Lo stesso dicasi se il presidente conteggia male le deleghe, se non fa riportare a verbale il nominativo dei presenti oppure se consente la discussione su argomenti non posti all’ordine del giorno.

Ma qual è, in concreto, la conseguenza della responsabilità del presidente d’assemblea per le deliberazioni viziate? Sebbene sul punto non ci sia giurisprudenza in materia, deve ritenersi che, nell’ipotesi di macroscopica disattenzione del presidente che abbia causato un danno al condominio, quest’ultimo potrebbe agire in giudizio per ottenere il risarcimento.

Si pensi al presidente che consente l’approvazione di lavori straordinari pur non essendoci il numero legale per farlo: l’eventuale annullamento della decisione potrebbe comportare un blocco degli interventi deliberati, con conseguente pregiudizio economico per l’intero edificio.

 
Pubblicato : 25 Agosto 2023 11:15