Condominio e allaccio di nuove utenze alla rete comune
Parti comuni e allaccio di nuove utenze a una rete di proprietà condominiale: il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato?
Il condominio si caratterizza per la compresenza di parti esclusive e beni comuni. Le spese riguardanti questi ultimi devono essere ripartite tra tutti i condòmini, ciascuno in base al valore delle rispettive proprietà, espresso in millesimi. Se invece beni e servizi sono messi a disposizione solo di un gruppo di condòmini, le spese saranno attribuibili solo a costoro. Si prenda il caso, ad esempio, del condominio con due o più scale. In questo contesto generale si pone il problema dell’allaccio di nuove utenza alla rete comune. Vediamo cosa dice la giurisprudenza.
Allaccio di nuove utenze in condominio
Secondo la Corte di Cassazione [1], l’allaccio di nuove utenze a una rete non costituisce di per sé un’indebita modifica della stessa, perché una rete di servizi, sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo, è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze.
Dunque, se l’assemblea di condominio vuole negare l’autorizzazione deve dimostrare che l’allaccio di una sola nuova utenza incide sulla funzionalità dell’impianto, peggiorandolo o aggravando le spese per gli altri condomini.
Il divieto all’allaccio insomma, non può essere giustificato motivandolo con lo scopo di impedire un mutamento di destinazione dell’unità immobiliare.
Le opere sui beni condominiali
In proposito, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui il singolo condomino può apportare ai beni di proprietà comune le modificazioni del caso, sempre sul presupposto che l’utilità che il condomino intenda ricavare dall’uso della parte comune, non sia in contrasto con la specifica destinazione della stessa o, a maggior ragione, che essa non perda la sua normale e originaria destinazione.
Per esempio, in alcune sentenze è stato affermato che l’apertura di finestre oppure la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini [2]. Allo stesso modo è lecito il taglio parziale del tetto per ricavarne un terrazzo.
Anche l’apertura nell’androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell’immobile di un condomino è legittima in quanto, pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso [3].
In sintesi, per poter utilizzare ed eventualmente modificare la cosa comune, il singolo condomino deve garantire di non alterarne né la destinazione né la funzionalità.
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