Condominio: dipendente pubblico può fare l’amministratore?
L’impiegato statale può accettare l’incarico di amministratore condominiale, se l’attività è svolta in modo occasionale e senza compenso?
Gestire un condominio comporta una grande responsabilità, sia civile che penale. Infatti, l’amministratore non solo deve adempiere a numerosi compiti che, se rimasti inattuati, gli costerebbero la revoca e l’obbligo di risarcire i danni, ma deve stare attento a come gestire i soldi che gli vengono affidati per il pagamento delle spese, pena il rischio di incorrere nel reato di appropriazione indebita.
È per questa ragione che spesso l’assemblea decide di affidare l’incarico a un professionista oppure a un impiegato dalla comprovata competenza. È in questo contesto che si inserisce la seguente domanda: un dipendente pubblico può fare l’amministratore di condominio? Vediamo cosa dice la legge.
Chi può fare l’amministratore?
In linea di massima, chiunque può fare l’amministratore di condominio, perfino le società. Secondo la legge, l’unica cosa che conta è che la persona designata dall’assemblea abbia i requisiti di onorabilità e professionalità, e cioè che:
- goda dei diritti civili e non abbia riportato condanne penali per una serie di delitti (contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio) o per ogni altro delitto punito con la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (requisiti di onorabilità);
- abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e abbia frequentato un corso di formazione iniziale, oltre a svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (requisiti di professionalità) [1].
Un impiegato pubblico può avere due lavori?
Da quanto appena detto nel precedente paragrafo parrebbero non esserci problemi alla nomina di un impiegato statale quale amministratore di condominio. In realtà non è così.
L’ordinamento giuridico impone infatti ai propri dipendenti di non svolgere altre attività lavorative al di fuori i quella per cui sono stati assunti.
Per la precisione, la legge dice che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria o alcuna professione, né può assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro [2].
Perfino la Costituzione afferma che “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” [3].
È tuttavia consentito eccezionalmente svolgere un’altra attività, purché sia:
- compatibile con quella pubblica;
- saltuaria e occasionale;
- autorizzata dal dirigente, cioè dall’amministrazione di appartenenza.
Dipendente pubblico: può fare l’amministratore di condominio?
Secondo la giurisprudenza [4], un dipendente pubblico non può svolgere un doppio lavoro a meno che non sia appositamente autorizzato dall’Ente per cui lavora.
Tanto vale anche per l’attività di amministratore di condominio: l’impiegato statale può accettare l’incarico solamente se ha ottenuto l’autorizzazione del proprio dirigente, atteso che la gestione di uno o più edifici condominiali potrebbe porsi in contrasto con le esigenze del lavoro pubblico.
Non deve infatti dimenticarsi che la gestione di un condominio comporta degli obblighi ben precisi, tra cui quello di garantire la reperibilità nel caso di accadimenti urgenti (improvviso guasto delle tubazioni comuni, crollo di una parete, ecc.).
È chiaro, quindi, che il dipendente pubblico che volesse amministrare un condominio potrebbe trovarsi nella condizione di dover sacrificare un’attività all’altra, cosa ovviamente intollerabile per il servizio pubblico.
Tanto è confermato dalla sentenza sopra richiamata, secondo cui l’eventuale natura occasionale e saltuaria dell’attività di amministrazione di condominio assume rilevanza solo ai fini della possibile autorizzabilità della stessa, ma non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Nemmeno rileva l’eventuale compenso percepito, nullo o irrisorio, per l’incarico di amministratore.
Insomma: il dipendente pubblico che vuole fare l’amministratore deve ottenere il permesso dal proprio datore di lavoro, anche se l’incarico condominiale dovrà essere svolto in maniera occasionale e/o senza retribuzione. L’assenza di autorizzazione costituisce un grave inadempimento che può costare perfino il licenziamento.
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