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Condominio: chi può far valere i vizi della delega?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi ha il diritto di impugnare la delega assembleare? Ecco le regole sul rapporto delegante-delegato e quali condòmini sono legittimati.

La legge consente ai condòmini di partecipare all’assemblea per “interposta persona”, cioè delegando qualcuno al proprio posto. Chiunque può sostituire il condomino all’interno dell’adunanza, tranne l’amministratore, per il quale la legge ha previsto un espresso divieto. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: chi può far valere i vizi della delega assembleare?

Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza [1], ribadendo un principio oramai consolidato. Con il presente articolo analizzeremo il rapporto tra condomino delegante e delegato. Sarà interessante scoprire chi è legittimato a impugnare i vizi della delega assembleare scritta e chi no. Continua a leggere per avere una chiara comprensione di questo argomento.

Chi può far valere i vizi della delega assembleare?

Solo il condomino delegante ha il diritto di far valere gli eventuali vizi nella delega assembleare conferita. Gli altri condòmini non sono legittimati a farlo, poiché il rapporto tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole generali sul mandato.

Secondo la giurisprudenza, infatti, qualora un condomino impugni una delibera assumendo che sia stata adottata in forza di delega viziata (voto incidente sulla regolarità costitutiva dell’assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge) occorre considerare che i rapporti fra delegato e delegante sono solamente interni. Spieghiamo meglio questo concetto.

Vizi della delega: delibera nulla o annullabile?

Gli eventuali vizi della delega possono tutt’al più essere causa di annullabilità della deliberazione, non di nullità.

Infatti, i motivi che determinano la nullità di una delibera assembleare sono soltanto quelli più radicali, come nel caso di decisioni che mancano di elementi essenziali, che hanno un oggetto estraneo alle competenze assembleari o oppure del tutto illecito [2].

Ciò significa che la delibera adottata con il voto determinante di un soggetto la cui delega si ritiene viziata (ad esempio, perché mai conferita) può essere impugnata solamente dal delegante, unico legittimato in ragione dell’applicazione delle norme sull’annullabilità.

I princìpi generali che disciplinano il diritto civile attestano infatti che il vizio di annullabilità non è rilevabile d’ufficio, essendo legittimato a dedurlo soltanto il soggetto che ha interesse a farlo valere (legittimazione relativa).

Ciò significa che gli altri proprietari diversi dal delegante non hanno titolo a muovere contestazioni inerenti alla partecipazione all’assemblea di altri intervenuti tramite delega.

Chi può impugnare la delibera viziata dalla delega illegittima?

Come abbiamo visto, solo il condomino delegante è legittimato a far valere i vizi della delega assembleare. Gli altri condòmini non hanno il diritto di sollevare contestazioni riguardanti la partecipazione degli stessi all’assemblea.

Da tanto deriva che solamente il delegante può impugnare la deliberazione assunta con il voto determinante del soggetto la cui delega è viziata.

Come ricordato dalla Cassazione [3], è facoltà del solo condomino delegante impugnare la delibera che assume viziata per essere stato falsamente rappresentato in assemblea, avendo cura di fornire prova dell’utilizzo illecito della delega.

Si pensi al delegante che aveva conferito procura solo per un determinato punto all’ordine del giorno, mentre il delegato ha partecipato a tutte le votazioni dell’assemblea: in questo caso, il condomino falsamente rappresentato potrà contestare in giudizio la deliberazione.

Delega assembleare viziata: in sintesi

Se un condomino impugna una deliberazione dell’assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio “falso” (o “infedele”) delegato, voto che ha inciso sul raggiungimento dei quorum prescritti dalla legge, occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato.

Solo, dunque, il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri, i quali sono estranei a tale rapporto.

 
Pubblicato : 28 Maggio 2023 12:00