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Concorso magistratura: ultime sentenze

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Procedimento di concorso; prove d’esame; possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione alle prove concorsuali.

Mancata valutazione della seconda prova scritta

E’ legittima e corretta la scelta operata dalla Commissione di concorso di non procedere alla valutazione della seconda prova scritta nel caso di esito negativo della prima, in tutti i casi in cui non è richiesta dalla legge una valutazione complessiva e globale delle prove scritte di esame, ipotesi non ricorrente nemmeno per il concorso per la magistratura amministrativa, non essendo al riguardo rinvenibile alcuna norma di legge che imponga una siffatta valutazione (complessiva e globale) .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/07/2022, n.9853

Valutazione dell’idoneità dei magistrati a ricoprire un posto direttivo messo a concorso

La valutazione delle attitudini e dell’idoneità dei magistrati a ricoprire un posto direttivo o semidirettivo messo a concorso è espressione di valutazione discrezionale per cui sottratta al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti ovvero arbitrarietà.

Consiglio di Stato sez. VII, 07/04/2022, n.2589

Criteri di valutazione delle prove scritte

I criteri di valutazione delle prove scritte, in particolare, per quanto riguarda i concorsi che richiedono un’elevata specializzazione, come quello in magistratura, non necessitano di particolare analiticità e devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non essendo sempre possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione giuridica che potrebbero risultare suscettibili di positiva delibazione.

Pertanto, l’utilizzo della locuzione “non idoneo” e la griglia dei criteri di correzione, fissati dalla Commissione e funzionali ad un giudizio oggettivo e uniforme, conducono ad apprezzare la sussistenza di una motivazione di non ammissione della candidata alle prove orali rispondente anche ai principi di trasparenza dell’azione della P.A..

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/11/2021, n.11487

Tirocinio presso l’Avvocatura di Stato

Il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato non può essere equiparato, come titolo di partecipazione ad un concorso pubblico, al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013 basandosi sul comma 11 bis della medesima disposizione, come introdotto dall’art. dall’art. 50, comma 2, lettera b) del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, che riconosce bensì l’idoneità del tirocinio formativo presso l’Avvocatura di Stato quale requisito di legittimazione alla partecipazione al concorso per magistrato ordinario, posto che da una disposizione di favor — e quindi eccezionale — non può farsi discendere l’equiparazione ad altri fini e per altri concorsi.

Consiglio di Stato sez. IV, 13/09/2021, n.4953

Accesso in magistratura

In assenza del superamento del concorso previsto per l’accesso alla magistratura, mancano le condizioni minime per l’equiparazione dei giudici di pace ai giudici ordinari. Ad affermarlo è il Tar Lazio affrontando il ricorso di alcuni giudici onorari che chiedevano il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del ministero della Giustizia, alle stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, dei magistrati ordinari.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/09/2021, n.9484

La clausola del bando di concorso 

La clausola del bando di concorso prescrivente il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che rimanda al requisito di condotta incensurabile previsto per l’accesso alla Magistratura ordinaria non ha carattere escludente, poiché indica un concetto generale, destinato a trovare applicazione concreta soltanto a seguito della valutazione, peraltro ampiamente discrezionale, dell’Amministrazione, da effettuarsi in relazione alle singole fattispecie sottoposte al suo esame.

Pertanto, deve affermarsi che in simili casi il pregiudizio, da cui deriva l’interesse a contestare la previsione della lex specialis, sorge soltanto con l’atto applicativo che ad essa assegna una, fra le più opzioni esegetiche ammissibili, che non coincide con l’interesse del ricorrente.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 22/04/2020, n.4076

Il giudizio negativo delle prove del concorso

La mera dicitura “non idoneo” non necessita di motivazione per indicare l’insufficienza conseguita in una o più prove del concorso in magistratura. Laddove però il candidato abbia riportato giudizi pienamente sufficienti nelle altre prove scritte, tale valutazione si caratterizza come manifestamente irragionevole (accolta, nella specie, l’impugnazione avanzata da un candidato che aveva riportato le seguenti votazioni: diritto amministrativo 14/20, penale 13/20 e civile “non idoneo”).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/08/2019, n.10420

La motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali 

A fronte del superamento da parte di un candidato di due delle tre prove in cui si articola il concorso in magistratura ordinaria, solleva seri dubbi la correttezza del giudizio negativo assegnato nella terza prova scritta, non consentendo di valutare se siano stati rispettati in pieno i criteri generali al cui rispetto è tenuta la stessa Commissione che li ha stabiliti.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/08/2019, n.10419

Il giudizio proprio delle Commissioni esaminatrici è caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica, discendente dal fatto che le prove d’esame si collocano nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un certo tipo di idoneità, che richiede che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica nell’ambito delineato dalla pertinente normativa, e che, pertanto, formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della Commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento anche in virtù del delicato e prestigioso percorso professionale che consegue alla positiva valutazione.

L’idoneità della valutazione finale di segno negativo della singola prova scritta, pure idoneamente sintetizzata con la formula di « non idoneo », quale espressione della discrezionalità tecnica demandata alla Commissione d’esame, se induce a ritenere che questa costituisca l’ordinaria modalità con cui si estrinseca adeguatamente la motivazione, tuttavia non vale certo a sottrarre il giudizio con esso espresso al sindacato giurisdizionale, sia pure nei limiti in cui questo è ammesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/08/2019, n.10419

I giudizi negativi espressi dalle Commissioni di concorso sono sindacabili davanti al G.A. solo laddove affetti da macroscopica illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/08/2019, n.10419

Concorso in magistratura riservato ad alcune categorie di soggetti

La definizione del concorso per la magistratura come concorso di secondo grado è inesatta perchè non tutti i soggetti ammessi sono vincitori di un precedente concorso nella pubblica amministrazione; va intesa come scelta di non consentire l’accesso alla magistratura ai titolari del mero titolo di laurea in giurisprudenza ma a chi possa anche vantare il superamento di un ulteriore vaglio idoneo a confortare una presupposizione di idoneità alla professione giudiziaria. Si configura come concorso riservato ad alcune selezionate categorie di soggetti, ma pur sempre di primo grado e non può essere un concorso di secondo grado per alcuni e di primo grado per altri, violando la parità.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 04/02/2019, n.74

Responsabilità disciplinare del magistrato

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam personam”, rese in occasione di una trasmissione televisiva, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, poiché il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone, cui le frasi si riferiscono, non sono individuabili.

(Nella specie la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che la critica espressa dal magistrato incolpato, nei confronti dei magistrati amministrativi che gestiscono corsi di preparazione al concorso in magistratura, non fosse rivolta a soggetti specificamente indicati, né facilmente individuabili in riferimento a circostanze notorie, dovendosi escludere da tale ambito le informazioni che possano essere reperite tramite i motori di ricerca Internet, che non equivalgono alla generalizzata cognizione di fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo, quali i destinatari – pubblico di non esperti giuristi – della trasmissione televisiva nel cui contesto la frase era stata pronunciata).

Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15897

Giudizio negativo delle prove del concorso di magistratura

Nell’ambito del concorso per Magistrato Ordinario è sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “non idoneo”.

Consiglio di Stato sez. V, 19/11/2018, n.6518

Sufficienza del punteggio numerico per le prove dei concorsi pubblici

In tema di adeguatezza della motivazione, riferita alla categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o la declaratoria della non idoneità qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici; tale indirizzo interpretativo è stato, proprio con riferimento al concorso in magistratura, successivamente positivamente recepito dall’art. 1 comma 5, d.lg. 5 aprile 2006, n. 160 per il quale, agli effetti di cui all’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”.

Consiglio di Stato sez. V, 19/06/2017, n.2986

Concorso per l’accesso alla magistratura: valutazione degli elaborati

La scelta legislativa sottesa alla previsione della mera indicazione della « non idoneità », in presenza di elaborati che non conseguano la soglia minima della sufficienza, non introduce alcuna disparità di trattamento che possa essere sanzionata sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale rispetto ai candidati del concorso notarile, e men che meno rispetto ai candidati all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, attesa l’assoluta disomogeneità della posizione di questi ultimi nei confronti dei candidati del concorso per l’accesso alla magistratura.

Si tratta, infatti, di procedure concorsuali del tutto eterogenee, indirizzate alla provvista di liberi professionisti, ancorché investiti di pubbliche funzioni (notai), o all’abilitazione all’esercizio della libera professione, incomparabili con la selezione di funzionari pubblici di elevata professionalità, quali i magistrati, il che esclude la pertinenza del richiamo all’asserita violazione del principio costituzionale di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/02/2015, n.2151

Concorso per l’accesso alla magistratura: giudizio prove scritte ed orali

L’art. 1 comma 5, d.lg. 5 aprile 2006 n. 160, recante la nuova disciplina per l’accesso in magistratura stabilisce che, agli effetti di cui all’art. 3, l. n. 241 del 1990, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo».

Con tale disposizione il legislatore ha ritenuto, nell’ambito di un ragionevole esercizio della propria discrezionalità, di ragguagliare il giudizio di insufficienza di tutti gli elaborati e prove orali all’unica formula «non idonea», piuttosto che esigere, per quanto concerne le prove orali, una votazione numerica articolata su una scala da 1 a 10, tenuto conto dell’irrilevanza obiettiva dell’attribuzione di un voto numerico a prove giudicate inferiori alla soglia della sufficienza.

Il meccanismo delineato dalla predetta normativa non costituisce il frutto di una mera attività materiale dell’Amministrazione, ma è espressione di una valutazione positiva o negativa, dell’elaborato; mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica, senza alcuna possibilità di dubbio, il mancato raggiungimento della sufficienza. In altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/02/2015, n.2151

Giudizio comparativo sulle attitudini professionali degli aspiranti

Le censure mosse da un candidato di un concorso per l’accesso alla magistratura contabile coinvolgenti il merito delle valutazioni e quindi delle conseguenti determinazioni compiute dal Consiglio di Presidenza sono inammissibili poiché si pongono al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale di legittimità, in quanto porterebbero il giudice a formulare il giudizio comparativo sulle attitudini professionali degli aspiranti, sostituendolo a quello dell’Organo di autogoverno a ciò deputato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 03/10/2014, n.10185

Qualità per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria

Ai sensi dell’art. 26, l. 1 febbraio 1989 n. 53, per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia, indicate dall’art. 16, l. 1 aprile 1981 n. 121 (e quindi anche al Corpo della Guardia di finanza) è richiesto il possesso delle medesime qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; in sostanza, in base alle specifiche previsioni di cui agli artt. 8 e 124, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, è necessario, fra l’altro, aver sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica, mentre non sono ammessi ai concorsi in magistratura e, dunque, per richiamo, anche a quelli destinati all’accesso presso le forze di polizia, i candidati che non risultino di condotta incensurabile.

Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2013, n.5817

Concorso magistratura e sanzione irrogata dalla sezione disciplinare del Csm

Anche i magistrati godono del diritto di liberamente esprimere il proprio pensiero e le proprie idee; tuttavia tale diritto può essere ragionevolmente bilanciato con altri valori fondamentali come, nel caso specifico, il buon funzionamento della giustizia. Peraltro al magistrato si chiede una particolare riservatezza. Non è pertanto lesivo del fondamentale diritto individuale riconosciuto dalla convenzione (art. 10) l’eventuale inflizione di sanzione disciplinare, irrogata dalla sezione disciplinare del Csm, la cui funzione è caratterizzata da imparzialità e indipendenza.

Il ricorso era stato proposto da un magistrato che, avendo espresso commenti sull’andamento di un concorso per l’accesso alla magistratura e sul peso dell’Associazione Nazionale dei Magistrati all’interno del Csm, era stato sottoposto a procedimento disciplinare e poi sanzionato dalla apposita sezione con la misura dell’ammonimento.

Nel successivo ricorso per cassazione aveva poi prospettato una questione di costituzionalità con riferimento all’imparzialità e all’indipendenza della sezione disciplinare. La Corte europea ha ritenuto insussistente la invocata violazione dell’art. 10 Cedu (libertà di espressione) in quanto tale diritto va bilanciato con l’altro interesse, parimenti fondamentale, del buon funzionamento della giustizia, interesse che viene messo in pericolo quando viene minata la fiducia che i consociati ripongono nell’amministrazione della giustizia.

A prescindere dalla condivisibilità o meno del rilievo che qualsiasi intervento deve essere limitato quando «l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario siano suscettibili di essere messi in discussione», in particolare se l’indicato valore debba essere protetto quando viene comunque rivolto al “potere giudiziario” nel suo complesso oppure se questo valga solo quando sia l’attività giudiziaria ad essere oggetto di critica, va segnalato come la Corte europea – secondo l’impostazione casistica della propria giurisprudenza – abbia precisato che occorre comunque una valutazione tanto del tenore delle dichiarazioni quanto del contesto generale nel quale esse vengono rese. Interessante rilevare che i Giudici di Strasburgo mostrano di ritenere rilevante la circostanza che la sanzione inflitta nel caso di specie fosse la minima prevista. Secondo la Corte, poi, la sezione disciplinare del Csm soddisfa le garanzie di imparzialità e indipendenza richieste dall’art. 6 Cedu; inoltre il relativo procedimento è governato dalle regole del c.p.p.

Corte europea diritti dell’uomo sez. II, 09/07/2013, n.51160

Concorso di magistratura: requisiti

Il possesso di una specifica esperienza, richiesta espressamente dal d.lg. n. 160 del 2006 (che, all’art. 2 comma 1, elenca i requisiti, oltre il titolo di studio rappresentato dalla laurea in giurisprudenza, che devono possedere gli aspiranti al concorso di magistratura), non era richiesta per quei magistrati — come il ricorrente — entrati nei ruoli in data anteriore alla novella apportata dalla normativa del 2006.

Tale considerazione accede ad una obbligata applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, avuto riguardo alla mancanza, nella nuova disciplina, di una norma che ne abbia espressamente esteso l’applicabilità anche alle posizioni dei magistrati entrati in ruolo anteriormente alle modificazioni sopra introdotte alle modalità di alimentazione dei ruoli della magistratura.

La nuova disciplina, di natura sostanziale, non può quindi trovare applicazione per quei soggetti che abbiano partecipato ad un concorso di primo grado, per l’accesso al quale era cioè richiesto meramente il possesso del titolo di studio.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/11/2012, n.8962

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Pubblicato : 11 Novembre 2022 06:00